Separazioni e divorzi, Diritto di Famiglia e Diritto Minorile.

Le separazioni, così come i divorzi, possono essere consensuali o giudiziali.

Nel primo caso i coniugi, che possono essere assistiti dal medesimo legale o da legali diversi, si accordano preventivamente sulle condizioni della separazione e/o del divorzio (mantenimento per il coniuge e/o per i figli, assegnazione della casa coniugale, affidamento dei figli, etc.) e le sottopongono al vaglio del Tribunale.

La procedura consensuale ha un costo inferiore rispetto alla procedura giudiziale e, una volta raggiunto l’accordo tra i coniugi, ha una durata limitata, risolvendosi in un’unica udienza.

Nel secondo caso invece i coniugi, non riuscendo a trovare un accordo sulle condizioni della separazione e/o del divorzio, si rivolgono, assistiti ciascuno da un proprio legale, al Tribunale affinché sia quest’ultimo a determinarle.

Si tratta, in questo caso, di un vero e proprio contenzioso giudiziale tra le parti diretto ad accertare le condizioni della separazione e/o del divorzio.

Non è escluso che nel corso della procedura giudiziale i coniugi possano addivenire ad un accordo e, in tal caso, la procedura da giudiziale si trasformerà in consensuale.

La procedura giudiziale ha un costo superiore ed una durata più lunga rispetto alla procedura consensuale.

La rottura di un matrimonio o di una convivenza e tutti i problemi riguardanti l’affidamento e il mantenimento dei figli, necessitano da parte dell’avvocato particolare attenzione e sensibilità, che vada anche oltre l’aspetto esclusivamente giuridico.

Quindi, affianchiamo i clienti nella gestione giudiziale e stragiudiziale delle crisi familiari, regolamentando i rapporti patrimoniali anche delle famiglie di fatto e seguendo, in presenza di congiunti in difficoltà, l’iter procedurale degli istituti di protezione per la nomina di tutori, curatori o amministratori di sostegno.

In ogni caso, i tenaci sforzi nella ricerca di accordi finalizzati a separazioni consensuali e a divorzi congiunti, che possano risparmiare soprattutto ai figli l’aspro contenzioso familiare, non ci fa mai arretrare di fronte alla necessità di portare fino in fondo le cause, quando solo tale via assicuri la piena tutela delle ragioni dei clienti.

L’attività dello Studio si sofferma su tutte le problematiche riguardanti il momento patologico del rapporto matrimoniale, curando le incombenze che conducono alla separazione dei coniugi, nonché all’eventuale successiva fase del divorzio.

 

Lo studio vanta oramai una consolidata esperienza in:

  • procedimenti di separazione e divorzio;
  • azioni a tutela del patrimonio familiare;
  • assistenza per la stipula di convenzioni patrimoniali;
  • assegnazione o divisione della casa coniugale;
  • azioni per il riconoscimento e la tutela del diritto agli alimenti e al mantenimento;
  • procedimenti per la modificazione dei provvedimenti relativi alla separazione o al divorzio;
  • azioni per mobbing familiare;
  • azioni per l’annullamento del matrimonio;
  • procedure per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità;
  • azioni di disconoscimento dello stato di figlio;
  • azioni a tutela del convivente di fatto;
  • azioni a tutela del patrimonio tra conviventi;
  • accordi e contratti di convivenza more uxorio;
  • procedure per la rettifica di sesso;
  • azioni a tutela di persone incapaci e a tutela dei minori;
  • azioni per l’allontanamento del coniuge/convivente/figlio.

ACCORDI MATRIMONIALI
Le convenzioni matrimoniali, gli accordi matrimoniali o prematrimoniali vengono utilizzati principalmente per regolare il regime patrimoniale tra i futuri sposi e detti accordi sono stipulabili ai sensi dell’articolo 162 codice civile anche dai coniugi, che in corso di matrimonio possono modificare il regime patrimoniale e l’indirizzo di vita comune ricorrendo proprio al regime di autonomina negoziale della convenzione matrimoniale.
Si fa osservare che gli accordi possono disciplinare quegli indirizzi di vita comune (di cui all’articolo 144 codice civile) per tentare di definire il progetto di vita comune che potrebbe essere influenzato dalla convivenza quotidiana.
In sostanza la convenzione/accordo matrimoniale ha l’effetto negoziale costitutivo dei reciproci poteri di agire con effetti vincolanti tra i coniugi e potrebbe servire a costituire il fondamento per il futuro ménage familiare ovvero il collante per una stabile vita familiare.
Infatti con gli accordi i futuri sposi stabiliscono quali saranno gli indirizzi di vita comune posti alla base del nucleo familiare nascente e di gestione del matrimonio.
Si evidenzia che nel nostro ordinamento giuridico gli accordi matrimoniali sono nulli quando riguardano la disposizione di diritti che sorgono successivamente, con la eventuale richiesta di separazione e/o divorzio (a titolo esemplificativo ci si riferisce al diritto di mantenimento il quale è indisponibile).

COME SI FA
Gli accordi matrimoniali/prematrimoniali/convenzioni matrimoniali devono essere realizzati mediante un atto pubblico trascritto ex articolo 2647 codice civile e ai fini della pubblicità dichiarativa va annotato a margine dell’atto di matrimonio.
L’annotazione di cui al comma 4 dell’articolo 162 codice civile è l’unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui all’articolo 2647 codice civile ha funzione di mera pubblicità-notizia.
Gli accordi matrimoniali vengono stipulati in virtù del principio di autonomia negoziale di cui all’articolo 1322 codice civile e devono essere leciti e meritevoli di tutela ed incontrano i seguenti limiti: divieto di costituzione di dote (articolo 166 bis codice civile); inderogabilità, in caso di modifica della comunione legale, delle norme relative all’amministrazione dei beni della comunione e all’uguaglianza delle quote (articolo 210 comma 3 codice civile); sono escluse dall’autonomia negoziale le determinazioni sulla potestà di contribuzione dei coniugi.
In caso di stipula di accordi matrimoniali, nell’ipotesi in cui vi sia un disaccordo tra i coniugi, gli stessi possono chiedere al Giudice l’applicazione di quanto previsto nella convenzione ex articolo 145 codice civile ovvero se vi fosse un inadempimento, gli accordi di cui alla convenzione hanno rilevanza anche nelle questioni da sottoporre al giudice in sede di una eventuale separazione.

Tra le convenzioni matrimoniali c’è la costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 codice civile che, così come stabilito dall’art. 162 codice civile per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 codice civile ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità-notizia.

CHI
I futuri sposi, i nubendi o i coniugi stipulano una convenzione matrimoniale, un accordo matrimoniale o un accordo prematrimoniale tramite atto pubblico che va trascritto ed annotato a margine dell’atto di matrimonio.

FAQ
Non è possibile stipulare accordi matrimoniali per stabilire l’assegno di divorzio.
Né nell’accordo matrimoniale si possono prevedere le condizioni per l’eventuale separazione.
Nel nostro ordinamento simili pattuizioni sono considerate nulle, in quanto il nostro diritto familiare è legato alle condizioni di fatto sussistenti nel momento in cui i presupposti per la separazione si verificano ed in esso vige il principio secondo il quale un diritto per essere regolato deve essere disponibile.
Nell’accordo matrimoniale è possibile, invece, regolare l’indirizzo di vita comune, come dividere i compiti di cura e di educazione, dividere i compiti organizzativi ed i contributi economici, il regime patrimoniale della famiglia.

TUTELA DELLA FAMIGLIA DI FATTO

La legge 20 maggio 2016 n. 76 disciplina la convivenza di fatto che riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Ai conviventi di fatto sono stati riconosciuti molti dei diritti riconosciuti ai coniugi uniti in matrimonio (ad esempio in caso di malattia o ricovero viene riconosciuto il diritto reciproco di visita e di assistenza, in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza; ecc..). Lo STUDIO  fornisce assistenza e consulenza ai conviventi di fatto al fine di far comprendere, ed applicare al meglio, gli strumenti offerti dalla nuova normativa, ivi compresa la possibilità di redigere i c.d. contratti di convivenza. Tali contratti sono stati pensati per permettere ai conviventi di fatto registrati (e cioè a quelli che abbiano registrato il loro stato di stabile convivenza etero o omosessuale nei registri anagrafici) di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. In altri termini, i conviventi di fatto possono affidare a un contratto, appositamente stipulato, la regolamentazione degli aspetti economici del loro menage; si tratta, beninteso, di una opportunità e non di un dovere, che valutiamo caso per caso, a seconda delle diverse fattispecie, in quanto i conviventi hanno la facoltà di svolgere il loro rapporto anche in assenza di un contratto di convivenza.

TUTELA DEI MINORI

Particolare cura viene posta dallo Studio riguardo l’adozione di strumenti giuridici a garanzia e tutela dei minori in ambito familiare e per l’esecuzione in loro favore delle statuizioni rese dal tribunale in caso di separazione e di divorzio dei genitori. Assoluto rilievo assume in proposito, la legge 8 febbraio 2006 n. 54, che è andata ad incidere profondamente nella materia dell’affidamento della prole nel caso in cui venga meno il vincolo coniugale tra i genitori, introducendo l’istituto dell’affido congiunto come regola e direttiva generale per il giudice, da osservare nell’interesse specifico del minore. Il nuovo assetto disegnato dalla riforma supera pertanto il vecchio affido monogenitoriale, in passato utilizzato di norma dai giudici secondo un automatismo fatto oggetto di critiche sotto più punti di vista.
L’attività dello studio si incentra, altresì, sulla predisposizione e l’adozione degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e finalizzati alla protezione del minore in caso di uso distorto della responsabilità genitoriale, come nel caso di illecito trasferimento o mancato rientro di minori dall’estero. Vengono, altresì, trattate dallo Studio le iniziative processuali dinanzi al giudice tutelare, nel caso in cui il minore rimanga privo dei genitori o nel caso in cui questi siano incapaci di esercitare la responsabilità genitoriale, od ancora per l’ottenimento di provvedimenti a tutela del patrimonio del minore medesimo. Attiene alla tutela dei minori anche l’esperimento delle procedure atte ad ottenere il riconoscimento giudiziale o volontario dei figli da parte dei genitori naturali, nonché per la cura degli adempimenti relativi all’adozione e affidamento di minori italiani o stranieri.

TRUST E TUTELA PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

Il trust (letteralmente “affidamento”) è un istituto che serve a regolare una molteplicità di rapporti giuridici di natura patrimoniale (isolamento e protezione di patrimoni, gestioni patrimoniali controllate, ecc.
Si tratta di uno strumento giuridico che, nell’interesse di uno o più beneficiari o per uno specifico scopo, permette di strutturare in vario modo “posizioni giuridiche” basate su legami fiduciari.

Non esiste un rigido ed unitario modello di trust, ma tanti possibili schemi che è possibile costruire in vista di una finalità ultima da raggiungere.

Modellare un trust in grado di soddisfare un interesse specifico significa individuare le “regole” più idonee allo scopo: esse sono quelle elaborate/scelte dal disponente (il soggetto che istituisce il Trust) nel quadro normativo di riferimento. Da un trust valido conseguono necessariamente caratteristici effetti: separazione e protezione del patrimonio, intestazione all’amministratore (che non ne diventa proprietario vero e proprio), gestione fiduciaria vincolata e responsabilizzata dei beni.

Nel diritto italiano l’istituto del trust può trovare ampia applicazione per le più varie finalità (gestioni fiduciarie, passaggi generazionali di beni ed aziende familiari, destinazioni di beni a finalità caritatevoli, protezione patrimoniale, ecc). I vantaggi sono evidenti soprattutto con riferimento alla flessibilità dell’istituto rispetto ai tradizionali e noti strumenti del diritto italiano nonché ai possibili vantaggi economici.

 

 

Tra gli usi più frequenti del trust vi sono quelli motivati dall’opportunità di protezione dei beni: spesso il trust viene istituito a protezione di beni immobili; per esso non è infatti infrequente l’uso del termine “blindatura patrimoniale”. Una delle caratteristiche più apprezzate del trust è infatti la segregazione del patrimonio conferito cosicché esso risulterà insensibile ad ogni evento pregiudizievole che coinvolge personalmente uno o più soggetti protagonisti del trust. Per questa sua utilissima caratteristica il trust viene sempre di più impiegato per separare e proteggere il patrimonio personale da quello aziendale o per tutelare tutti quei soggetti il cui patrimonio può essere compromesso da attività professionali rischiose o, semplicemente, da comportamenti personali avventati.

 

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