Sospetto contagio del dipendente: quali obblighi di denuncia per il datore?

Studio Legale Gaudiello
Tel: 393 9271233
Email: info@studiolegalegaudiello.it
PEC: studiolegalegaudiello@pec.giuffre.it
Fax: 0824 23128

FAQ: COVID-2019 e sospetto contagio del dipendente: quali obblighi di denuncia per il datore?

QUESITO

Un mio dipendente ha iniziato a manifestare, nella giornata di ieri, alcuni sintomi riconducibili al COVID-2019. Devo attendere l’esito degli accertamenti definitivi o devo già denunciare il fatto ad INAIL nonché alla compagnia che assicura la mia responsabilità verso i dipendenti (RCO)?

 

Preliminarmente, occorre rilevare come la copertura INAIL possa essere invocata a condizione che l’evento sia occorso in costanza di lavoro (cfr. artt. 2 e 3 d.P.R. n. 1124/1965).

Ovviamente, nell’attuale situazione pandemica, alcune categorie professionali si ritrovano esposte ad un elevatissimo rischio di contagio (si pensi ai professionisti della sanità e, ancora, ai lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi ecc.): per l’effetto, per tali categorie di lavoratori, l’origine professionale del contagio può certamente presumersi.

In tal senso si è espresso INAIL nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, chiarendo, al contempo, che «le predette situazioni non esauriscono … l’ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice»; in tali casi dovrà, dunque, procedersi con un più approfondito accertamento medico-legale che »seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale».

Venendo, dunque, al caso del nostro lettore, occorrerà intanto verificare se, vuoi in ragione dell’attività di impresa vuoi in ragione delle mansioni affidate al lavoratore, sussistano le condizioni per poter ritenere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro. Ad ogni modo, fatta questa premessa e volendo ammettere che tale presupposto ricorra, non è necessario che il nostro lettore attenda la conferma dell’avvenuto contagio.

Ai fini dell’assicurazione obbligatoria, infatti, è stato proprio INAIL (vedasi www.superabile.it) a riferire che l’obbligo di denuncia sussiste anche solo in presenza di un sospetto di contagio (ovviamente sulla base di un certificato medico che attesti la diagnosi provvisoria); in tal caso la denuncia verrà posta “in riserva”, fintanto che non possa giungersi alla conferma diagnostica mediante “test su tampone” o sulla base di «un quadro clinico suggestivo di Covid19, accompagnato da una rilevazione strumentale altrettanto suggestiva, in compresenza di elementi anamnestico-circostanziali ed epidemiologici dirimenti».

Pertanto, una volta effettuata la denunzia del sospetto contagio, il datore dovrebbe essere al riparo dal rischio di vedersi irrogare le sanzioni amministrative di cui alla l. n. 561/1993, art. 2, comma 1, lettera b) per il non tempestivo adempimento dell’obbligo di denuncia.

Quanto, invece, alla polizza RCO, sono l’art. 1913 c.c. nonché il più generale obbligo di buona fede - che governa il rapporto di natura privatistica tra assicuratore e assicurato (art. 1375 c.c.) - ad imporre al datore di procedere con la denuncia anche solo cautelativa del potenziale sinistro, così prevenendo il rischio che l’impresa assicurativa possa successivamente eccepirgli, ai sensi dell’art. 1915 comma 1 c.c., la perdita della copertura contro l’eventuale azione di regresso svolta da INAIL al fine di “recuperare” gli importi erogati in favore del lavoratore.

Invero, guardando proprio alla garanzia RCO, occorre considerare come alcuni contratti limitino l’ambito di copertura ai soli infortuni e non anche alle malattie professionali (salvo apposita estensione di polizza). Occorre dunque chiedersi: il contagio da COVID-2019 integra una malattia o un infortunio?

In effetti, il contagio da virus non possiede quei caratteri di esteriorità e violenza che sono tipici dell’infortunio; per l’effetto, dovremmo concludere che l’evento in questione integri a tutti gli effetti una malattia. D’altro canto, non potremmo non considerare come, ai fini della tutela INAIL, costituisca orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico quello che equipara a causa violenta d’infortunio anche l'azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell'organismo umano, ne determinino l'alterazione dell'equilibrio anatomico-fisiologico (ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 12 maggio 2005, n. 9968); in particolare, tale tesi è stata da tempo accolta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito al fine di garantire la copertura obbligatoria anche nei casi in cui il lavoratore contragga una malattia non compresa tra quelle c.d. tabellate (ovvero quelle non ricomprese nell’allagato 4 del Testo Unico INAIL).

Ed è proprio in continuità con tale orientamento che l’art. 42 comma 2 D.L. n. 18/2020 qualifica il contagio da COVID-2019 come infortunio, disponendo che «nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato»; e ancora, che «i predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico». In tal senso si è altresì espresso INAIL nella nota operativa n. 3675/2020 pubblicata nella medesima data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (e cioè il 17 marzo).

Occorre, dunque, comprendere se la definizione del contagio da COVID-2019 come infortunio possa rilevare anche nell’ambito della copertura privata RCO (almeno nell’ipotesi in cui questa garantisca la responsabilità del datore per i soli infortuni del dipendente e non anche per le malattie professionali).

La questione, invero, è già stata affrontata con espresso riguardo alla polizza infortuni  e, in effetti, parrebbe del tutto irragionevole applicare ad una polizza privata (in cui l’infortunio è comunemente ed inequivocabilmente definito come «evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili») una tesi - quella del c.d. infortunio-malattia – che, come visto, è stata accolta in sede pretoria al mero fine di “eludere” un’ingiusta e irragionevole limitazione della copertura obbligatoria INAIL alle sole malattie c.d. tabellate (e, dunque, al fine di garantire l’effettività del precetto di cui all’art. 38 Cost.). Nondimeno, a conclusioni parzialmente differenti dovremmo giungere con riguardo alla copertura RCO, in cui l’assicurato non è il medesimo soggetto che patisce il contagio, bensì colui che potrebbe essere chiamato a risponderne.

In particolare, abbiamo già avuto modo di rilevare che tale copertura, per come normalmente strutturata, protegge il datore dall’eventuale iniziativa di INAIL nell’ipotesi in cui l’Istituto, dopo aver riconosciuto la prestazione previdenziale/assicurativa al lavoratore, eserciti il diritto regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 d.P.R. n. 1124/1965 al fine di recuperarne il relativo importo (ovviamente alle condizioni e nei limiti previsti da tali ultime norme); di conseguenza, essendo proprio questo l’oggetto tipico della copertura RCO, vi sarebbe spazio per ritenere che la Compagnia assicurativa sia obbligata a tenere indenne il datore anche in quei casi (quale appunto quello di nostro interesse), in cui l’evento, pur non presentando i connotati tipici dell’infortunio, come tale venga gestito da INAIL e ciò, peraltro, in forza di un’espressa previsione di legge (l’art. 42 comma 2 citato).

Invero, contro una simile conclusione, potrebbe obiettarsi che la scelta legislativa di qualificare il contagio da COVID-2019 come infortunio (così come l’orientamento giurisprudenziale già sopra richiamato) risulti oggi irragionevole o comunque non più coerente col contesto normativo di riferimento, atteso che la Corte Costituzionale ha già da tempo ricompreso, nell’ambito della copertura INAIL, anche le malattie non tabellate (cfr. Corte Cost. n. 179/1988).

Ad ogni modo, e andando a concludere, il datore di lavoro dovrà denunciare tanto ad INAIL quanto al proprio assicuratore RCO già il solo sospetto di contagio del dipendente (dunque, anche prima dell’accertamento definitivo della diagnosi).

In particolare, l’art. 53 comma 1 d.P.R. n. 1124/1965 dispone che la denuncia all’INAIL debba essere formulata entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio; quanto, invece, alla copertura RCO, l’art. 1913 c.c. dispone che la denuncia debba essere formulata entro tre giorni.

Quanto poi al contenuto della denuncia, è evidente che né il lavoratore né tantomeno il datore siano nelle condizioni di individuare il momento esatto del (possibile) contagio; d’altro canto, non potremmo omettere di considerare come il quarto comma delll’art. 53 cit. disponga espressamente che il datore, nella denuncia, debba indicare, tra le altre, «il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio» (in tal senso rileveremo come, per legge, la denuncia ad INAIL debba essere formulata mediante compilazione e trasmissione telematica di uno specifico modulo predisposto dall’Istituto medesimo).

Ebbene, in ossequio al brocardo secondo cui ad impossibilia nemo tenetur, diremmo che, ai fini della denuncia ad INAIL, il datore non possa far altro che indicare la data dell’emersione del sospetto di contagio (così come da certificato dal medico); alle medesime conclusioni dovremmo altresì giungere con riguardo alla denuncia cautelativa all’assicuratore RCO (fermo restando che la comunicazione a quest’ultimo non dev’essere necessariamente formulata su di un modulo predisposto dell’assicuratore medesimo).

fonte deJure


Lo Studio Legale Gaudiello è a vostra completa disposizione, chiunque può rivolgersi per qualsiasi dubbio, chiarimento o problema legale, contando su un’assistenza tempestiva e altamente professionale.
Raccontaci la tua storia attraverso il sito o Contattaci.
Qualora necessiti di una assistenza legale potrai richiedere (anche online) un preventivo di spesa gratuito e non impegnativo


torna su

Richiesta appuntamento

scrivici o contattaci telefonicamente per fissare un appuntamento presso lo studio legale

    Nome *

    Cognome *

    Data di nascita

    Email *

    Cellulare *

    Telefono fisso

    Città

    Il mio problema riguarda (richiesto)

    Motivo della consulenza (richiesto)
    Descrivi il tuo problema, ci aiuterà a trovare la soluzione migliore

    Aiutaci a capire meglio: allega una documento che descriva il problema (formati: doc, docx, pdf max 2MB)

    * Ho letto e acconsento al trattamento dei dati personali secondo la Privacy Policy