Mantenimento figli: accordi negoziali tra genitori non coniugati sono validi?

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In ordine al mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, la Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 663/2022 ha statuito che «In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cui all’art.337 ter quarto comma c.c., anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo; tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l’adempimento di un obbligo ex lege, l’autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell’effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all’interesse morale e materiale della prole».

Dunque, secondo la Cassazione l’accordo in forma scrittura privata, sottoscritta dagli ex conviventi, avente ad oggetto la regolamentazione dell’assegno di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie (extra assegno) sostenute per i figli medesimi, è valida ed efficace.

L’accordo non necessita di un vaglio del giudice, come invece avviene nella separazione o nel divorzio.

SCARICA QUI LA SENTENZA⇒Cass. civ., sez. I, ord., 11 gennaio 2022, n. 663 

MANTENIMENTO DI FIGLI NATI DA GENITORI NON CONIUGATI

In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli è riconosciuto valido come espressione dell’autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un’omologazione o controllo giudiziale preventivo.

Tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite nella effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenuto all'interesse morale e materiale della prole.

Come nelle coppie sposate che si separano, viene posto a carico del genitore non convivente con i figli l’obbligo di corrispondere un assegno mensile per le spese ordinarie necessarie al mantenimento di questi ultimi. A ciò si aggiunge la partecipazione in percentuale alle spese straordinarie, quali ad esempio quelle per le visite mediche, i viaggi, gli studi, ecc...

 

GLI ACCORDI NEGOZIALI SONO VALIDI?

Le parti possono chiaramente trovare un accordo per il mantenimento dei figli naturali (quelli cioè nati da un’unione di fatto), ma ci si chiede se tale accordo possa essere siglato su una semplice scrittura privata, quindi senza il ricorso al giudice come invece è necessario nel caso della coppia sposata.

La risposta è stata di recente fornita dalla Cassazione . Alla Suprema Corte è stato appunto chiesto che validità ha l’accordo stipulato dai genitori per il mantenimento dei figli senza l’intervento del tribunale.

Secondo la Corte Suprema, un tale atto di transazione è assolutamente valido. La scrittura privata, sottoscritta dagli ex conviventi, avente ad oggetto la regolamentazione dell’assegno di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e la suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie (extra assegno) sostenute per i figli medesimi, è valida ed efficace. L’accordo non necessita di un vaglio preventivo del giudice, come invece avviene nella separazione o nel divorzio.

La Corte di Cassazione, al riguardo, ha ricordato che, in primo luogo, i genitori naturali devono mantenere, istruire ed educare i figli sin dalla nascita proprio come i genitori sposati. Quest’obbligo non cessa con la maggiore età dei figli ma con il raggiungimento, da parte di questi ultimi, dell’autonomia economica, risultato che oggi si ottiene ben oltre i 18 anni. I figli, comunque, dal canto loro, possono conservare il diritto al mantenimento solo fin quando studiano o dimostrano di fare di tutto per formarsi e trovare un’occupazione. Quindi, non è dovuto alcun mantenimento ai giovani che né studiano, né cercano un posto.

I genitori ex conviventi che non riescono a trovare un’intesa sull’assegno di mantenimento da versare in favore dei figli devono procedere, a mezzo dei rispettivi avvocati, al deposito di un ricorso in tribunale affinché sia il giudice a quantificare tale importo tenendo conto delle rispettive capacità economiche.

Questi i due principi di diritto affermati dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione in tema di mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio.

Il FATTO

Con una scrittura privata efficace tra le parti e non omologata dal Tribunale, due genitori, terminata la convivenza, si accordavano a che il padre avrebbe trasferito al figlio la proprietà di un immobile a fronte dell'esonero dagli obblighi di contribuzione, ad eccezione delle spese scolastiche e di abbigliamento nella misura del 50%. Su ricorso della donna teso ad ottenere anche un contributo in denaro periodico al mantenimento del figlio, il Tribunale ne rigettava le richieste, non essendo intervenute modifiche nelle condizioni economiche delle parti rispetto alla data di stipula del suddetto accordo.

La Corte d'Appello, invece, in accoglimento del reclamo proposto dalla donna, riconosceva il diritto a percepire dall'altro genitore una somma periodica a titolo di contributo al mantenimento del figlio.

 

L'efficacia dell'accordo tra le parti.

La Corte d'Appello riteneva inefficace la scrittura privata tra le parti perchè non c'era stata una omologazione o di un controllo giudiziario sulla stessa, stante il dovere del Tribunale di verificare la conformità agli interessi del figlio. Il trasferimento della proprietà dell'immobile al figlio da parte del padre non era, secondo i  Giudici, da solo sufficiente al soddisfacimento dei bisogni del figlio, ormai divenuto grande.

Per i giudici della Cassazione invece si  affermava la validità dell'accordo privato, anche senza omologazione o controllo giudiziario: un accordo intervenuto alla cessazione di un rapporto di convivenza di fatto al fine di disciplinare le modalità di contribuzione dei genitori ai bisogni e necessità dei figli deve essere riconosciuto valido in quanto atto espressivo dell'autonomia privata, non essendovi dunque necessità di una omologazione o controllo giudiziale preventivo.

 

L'obbligo del giudice di valutare la corrispondenza all'interesse della prole.

I giudici della Cassazione chiariscono però che, trattandosi proprio di un adempimento di un obbligo di legge (quello di mantenere i figli),  il giudice adito è tenuto a verificare se l'obbligo sia stato compiutamente adempiuto e, in caso negativo, è tenuto ad emettere i provvedimenti idonei ad assicurare detto mantenimento. Il giudice, pertanto, solo se viene adito, è tenuto a valutare la rispondenza di detti accordi all'obbligo di mantenimento del figlio con conseguente potere di emettere ulteriori provvedimenti per assicurare il mantenimento al minore.


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