Anziana indotta ad effettuare investimenti finanziari rischiosi.

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Investimenti finanziari rischiosi

La Corte si è espressa sugli obblighi informativi sussistenti in capo all’intermediario nella prestazione di servizi di investimento e sulla presunzione del danno nel caso di loro omissione.

I motivi di ricorso riguardano

  • il preteso inadempimento, da parte del promotore finanziario e della banca, degli obblighi informativi e
  • la scelta di un investimento ritenuto non adeguato alla propensione al rischio della cliente, una propensione deducibile dalle scelte fatte in passato e non solo dalle più recenti.

La Cassazione stabilisce che, in tema di intermediazione finanziaria, grava sull’intermediario,  provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e per questo è l'intermediario che deve provare di aver correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento.

FATTO

Una donna , in qualità di erede, conveniva in giudizio una banca ed il suo promotore finanziario per aver indotto (senza rispettare i doveri informativi) la signora anziana (priva di alcun titolo di studio) ad effettuare investimenti rischiosi, rivelatisi alla fine completamente sfavorevoli.

La controversia in oggetto arriva in Cassazione dove l'erede, protagonista della vicenda in esame, assume che Banca e intermediario abbiano omesso di fornire all'investitrice adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione e che la Corte di merito non avrebbe rilevato che, anche con riguardo ai pregressi investimenti, il promotore si sia reso inadempiente agli obblighi informativi prescritti.

SENTENZA

La doglianza è fondata. Il Collegio ricorda a riguardo che in tema di intermediazione finanziaria, «grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento» (Cass. n. 19891/2022). Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte pone una presunzione di danno conseguente all'omissione di obblighi informativi al cliente (Cass. n. 33596/2021; Cass. n. 16126/2020), con ciò spostando l'onere della prova in relazione all'adempimento degli obblighi di informazione sulla banca investitrice, «la quale è tenuta ad una dimostrazione specifica di aver ottemperato a tutti gli obblighi informativi prescritti dalla legge e dai regolamenti di settore; se è, dunque, l'investitore a dover dare la prova di aver dato adeguate informazioni, non potendo a ciò supplire una valutazione tecnica di adeguatezza del livello di rischio rispetto alle caratteristiche del cliente e se dall'omissione di questa specifica prova si deve presumere la sussistenza di un danno a carico del cliente», si deve ritenere che «la impugnata sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che l'invarianza del livello di rischio fosse un'autonoma ratio decidendi, come pure lo fosse il ritenuto difetto di allegazione e prova in merito al nesso di causalità tra violazione degli obblighi informativi e danno, non sia conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità».

Ne consegue l'accoglimento del ricorso ed il rinvio della pronuncia alla Corte d'Appello di Bologna.


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