News/Ex moglie si licenzia, le spetta l’assegno di divorzio?

Famiglia e successioni

Assegno di divorzio non spetta alla ex moglie che abbandona il lavoro.

La Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 26594/2019 ha ribadito l'orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2018.

 

Confermata la funzione puramente assistenziale dell’assegno di divorzio, che non spetta al richiedente privo di mezzi adeguati per sua libera scelta.
È quando afferma la Corte di Cassazione, sez. VI Civile, sottosezione 1, con l'ordinanza 18 ottobre 2019, n. 26594 .
L’ex moglie, ancora in giovane età e pienamente capace di trovarsi un’occupazione, non ha diritto a percepire l’assegno divorzile quando ha volontariamente abbandonato l’impiego che le assicurava l’autosufficienza economica.
Lo ha affermato la Sesta Sezione Civile, Sottosezione 1, della Suprema Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 26594 in commento ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2018.

Viene dunque confermata la funzione meramente assistenziale, ed al contempo perequativa e compensativa dell’assegno divorzile, che non spetta al richiedente che versi in stato di bisogno imputabile ad una sua libera scelta.

I fatti di causa

La pronuncia trae origine da un procedimento di divorzio promosso dinanzi al Tribunale di Verbania.
Dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio il Tribunale affidava i due figli della coppia al padre, ponendo a suo carico un assegno divorzile mensile in favore della ex moglie e imponendo a quest’ultima un contributo mensile di pari importo per il mantenimento dei figli.
Accogliendo l’impugnazione proposta dall’ex marito la Corte d’appello di Torino revocava l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile posto a suo carico; respingeva al contempo l’appello incidentale proposto dalla ex moglie, finalizzato ad ottenere un aumento del predetto assegno e l’affidamento condiviso dei figli, che la madre dichiarava di poter accogliere presso la propria residenza.
La Corte d’appello motivava la decisione ponendo l’accento sul risalente disinteresse della madre nei confronti della prole e sul fatto che la richiedente, pur essendo ancora giovane e pienamente in grado di lavorare, avesse volontariamente abbandonato il proprio impiego di commessa in un supermercato.
A detta della Corte difettava quindi uno “stato di bisogno” dell’istante, tale da giustificare la corresponsione in suo favore di un contributo al mantenimento da parte dell’ex coniuge.
Anche volendo ammettere che esistesse una situazione del genere, la Corte osservava che sarebbe stata comunque frutto di una scelta volontaria e consapevole della richiedente, che avrebbe ben potuto continuare a lavorare, magari cercando nel frattempo un impiego più redditizio o più consono alle proprie esigenze.
Di qui l’accoglimento dell’appello principale, con revoca di corresponsione dell’assegno divorzile
La signora proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando l’erronea valutazione dei presupposti giustificanti la revoca dell’assegno in suo favore.

L’ordinanza della Cassazione conferma la pronuncia resa dalla Corte d’appello.

Muovendo da una precedente pronuncia di legittimità (Cass. n. 11504 del 2017) la Corte territoriale ha infatti correttamente chiarito che l’assegno di divorzio ha funzione puramente assistenziale, avendo come solo scopo quello di garantire l’autosufficienza economica al coniuge che non è in grado di provvedervi con la propria capacità lavorativa e non dispone di redditi adeguati.
La Corte osserva che la funzione assistenziale e al contempo perequativa e compensativa dell’assegno trova conferma anche nella pronuncia resa dalle Sezioni Unite (Cass. civ. SS.UU. n. 18287 dell’11.07.2018), ove si legge, tra l’altro, che il riconoscimento dell’assegno in favore dell’ex coniuge richiede che sia accertata l’inadeguatezza dei mezzi dell’istante e la sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
All’indomani della predetta sentenza l’assegno divorzile non ha più lo scopo di ripristinare il tenore di vita goduto dai coniugi (ed in particolare dal richiedente) in costanza di matrimonio, ma quella di riconoscere e valorizzare il ruolo e il contributo fornito dall’istante alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale degli ex coniugi.
Il giudice cui sia richiesto di stabilire se, ed eventualmente in che misura spetti l’assegno di divorzio, dovrà infatti procedere secondo l’iter logico delineato nella citata pronuncia.
In primo luogo dovrà comparare, anche d’ufficio, le condizioni economico-patrimoniali delle parti:.
Qualora risulti che il richiedente è privo di mezzi adeguati o è oggettivamente impossibilitato a procurarseli, dovrà poi accertare le cause di questa sperequazione alla luce dei parametri indicati all’art. 5, sesto comma della L. n. 898/1970 sul divorzio: in particolare dovrà valutare se ciò dipenda dal contributo che il richiedente ha apportato al nucleo familiare e alla creazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative personali e professionali in relazione alla sua età e alla durata del matrimonio.
All’esito di tali valutazioni il giudice dovrà quindi quantificare l’assegno divorzile, rapportandolo non (più) al pregresso tenore di vita familiare, né all’autosufficienza economica del richiedente, ma avendo come unico scopo quello di garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo precedentemente fornito.

La decisione della Corte
Nel caso di specie - osservano gli Ermellini - la Corte d’appello ha correttamente rilevato che l’eventuale inadeguatezza di mezzi della ricorrente non dipendeva dalla sua incapacità lavorativa o da fattori esterni alla sua volontà, ma al contrario dall’aver liberamente deciso di abbandonare l’occupazione che fino ad allora le aveva garantito un reddito fisso.
Quanto all’indagine sul contributo fornito dall’istante, le deduzioni difensive e probatorie svolte non hanno dato prova che questa abbia concorso, in maniera rilevante, alla formazione del patrimonio comune e alla cura della famiglia, o che le sue aspettative lavorative siano state sacrificate a vantaggio delle esigenze familiari.
Di qui la conclusione che la decisione di revoca dell’assegno divorzile, disposta dalla Corte di merito, è pienamente rispondente ai parametri dell’art. 5 della L. n. 898 del 1970, così come interpretato dalla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite.

Conclusioni

Muovendo dalle predette argomentazioni la Corte ha quindi respinto il ricorso, disponendo tuttavia la compensazione delle spese del giudizio di legittimità in ragione dei recenti mutamenti della giurisprudenza in materia di assegno divorzile.

fonte altalex


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