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Decreto super green pass: cosa cambia dal 15 ottobre

STUDIO LEGALE GAUDIELLO TEL: 0824 29914 CELL: 393 9271233 EMAIL: INFO@STUDIOLEGALEGAUDIELLO.IT Dopo la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto sul super […]

Ritardo della prestazione sanitaria: chi risponde?

I giudici hanno ritenuto che la condotta del paziente non fosse una causa d’impossibilità sopravvenuta, bensì una condotta conseguente all’inadempimento altrui, volta ad evitare un danno maggiore. Per la Corte, dunque, la domanda di rimborso è fondata: l’azienda sanitaria ha differito una prestazione urgente, costringendo così i familiari a rivolgersi a un’altra struttura e a sostenere delle spese non previste.

Malasanità : errore medico e risarcimento del danno

Pensi di avere subito un errore medico ma non sai cosa fare per ottenere un risarcimento del danno?

LA CONSULENZA LEGALE E’ GRATUITA contattaci subito attraverso il sito o al numero 393/9271233

Dall’esperienza pluriennale di professionisti che operano nello Studio Legale Gaudiello è emersa l’esigenza, sempre più attuale, di creare uno staff che sia di aiuto ai cittadini nella tutela dei propri diritti, affiancandoli nel complesso iter per il risarcimento del danno ingiustamente subito.
Allo stesso tempo e grazie ad iniziative di informazione al cittadino lo Studio Legale Gaudiello si prefigge di contribuire alla promozione della “buona sanità”.

Può essere licenziato il lavoratore depresso che svolge attività ricreative?

Il lavoratore depresso può svolgere attività ludiche e ricreative durante il periodo in cui è in malattia? Il dipendente in malattia per depressione può uscire di casa o no?
Respinto il ricorso di un’azienda che aveva fatto prima pedinare e poi licenziato il dipendente. La  malattia neurologica del dipendente non preclude la possibilità di svolgere attività con esso compatibili.

Danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto: chi risponde?

La Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo cui «nei confronti di terzi danneggiati dall’esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato dalla responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex articolo 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore».

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