Trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore

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Trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore

Chi è il genitore collocatario?

Il genitore collocatario è quello che condivide la quotidianità con il figlio e si occupa per lo più della sua ordinaria amministrazione. Presso il genitore collocatario infatti il figlio ha la residenza o il domicilio. La scelta in ordine al collocamento del figlio minore viene presa di comune accordo fra i coniugi in sede di separazione consensuale oppure dal giudice in sede di separazione giudiziale. Può essere inoltre modificata in altra sede di modifica degli accordi di separazione o divorzio.

Nel caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario  ha diritto di trasferire la  residenza e la sede lavorativa dove vuole, costituendo quest’ultimo un diritto fondamentale della persona costituzionalmente garantito. Pertanto, in casi del genere, il giudice è tenuto elusivamente a stabilire quale sia la soluzione più opportuna per la prole.

In altre parole il diritto del  genitore di determinare il luogo di ubicazione della propria sede domiciliare e familiare è un diritto garantito dalla normativa costituzionale. Tale diritto non è suscettibile di essere valutato negativamente  se non quando se ne ponga l’assoluta necessità ai fini della tutela del superiore interesse del minore e ciò può avvenire soltanto se il trasferimento in altra sede della residenza e della collocazione del minore stesso siano incompatibili con le esigenze fondamentali personali di quest’ultimo, oltre che con l’interesse alla conservazione di un equilibrato e proficuo rapporto anche con il  genitore che non sia prevalentemente collocatario.

Il genitore collocatario ha diritto di trasferire la residenza

SCARICA QUI LA SENTENZA⇒Cass. civ., sez. I, ord., 14 febbraio 2022, n. 4796

IL FATTO

Un padre presenta ricorso straordinario ex art. 111 Cost. in Cassazione, in quanto la Corte d'Appello di Genova aveva autorizzato R.G. a trasferirsi con il loro figlio nell'abitazione dei propri genitori. Secondo il ricorrente, il trasferimento dai genitori della moglie, in una località distante oltre 500 km dalla casa familiare, avrebbe determinato l'impossibilità del minore di crescere con accanto entrambi i genitori, con l'esclusione del non collocatario dalla sua vita quotidiana.

CASSAZIONE

In tema di impugnabilità dei provvedimenti giudiziali su tempi e modi di frequentazioni tra figli e genitori, «il carattere non decisorio e non definitivo dei provvedimenti che, adottati nel giudizio camerale di volontaria giurisdizione o non contenzioso, sono meramente attuativi dell'affidamento, riguardando solo il collocamento dei figli e il regime delle frequentazioni con i genitori, e restano comunque rivedibili dal giudice del merito, anche in difetto di sopravvenienze fattuali, in ragione della migliore tutela dell'interesse del minore in una continua ragione di adeguamento della regolamentazione giuridica alla situazione di fatto, preclusiva, essa stessa, del giudicato rebus sic stantibus» (Cass. n. 33612/2022, n. 614/2022). Inoltre, ferma la ricorribilità dei provvedimenti sulla richiesta di modifica dell'affidamento dei figli ed il rapporto con i loro genitori, «il concreto atteggiarsi delle modalità di frequentazione e visita del minore, adottate nei giudizi separativi o comunque nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, integra la misura della censurabilità in Cassazione dei provvedimenti in materia, con superamento del filtro dell'inammissibilità per difetto di decisorietà […]» (Cass. n. 28998/2018, n. 12018/2019).

Nella fattispecie, la Corte territoriale avrebbe escluso lo sradicamento del minore dal luogo di attuale residenza, valorizzandone la tenera età, e avrebbe anche ampliato il regime di visita del padre riconoscendo una maggiore consistenza al periodo estivo di frequentazione, stabilendo modalità più semplici nel corso dell'anno.

Per tutti questi motivi ne consegue, quindi, il rigetto del ricorso in quanto: «il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337-quater c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 Cedu), là dove si verifichi la crisi della coppia va riconosciuto dal giudice del merito in composizione con l'interesse del genitore, collocatario e non, nella loro reciproca relazione in cui l'interesse primario del figlio deve porsi quale punto di “tenuta” o “caduta” della mediazione operata. Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino».


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