News/Sanità: Senza consenso informato l’intervento medico è illecito?

L’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l’intervento del medico è sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente.

Malformazione del feto e mancata informazione: voce di danno doppia

 

Cassazione n. 16892/2019, consenso informato e trattamento medico tutelano diritti diversi la cui violazione è fonte di pregiudizi autonomamente risarcibili

Trattamento sanitario illecito senza consenso informato: ad eccezione dei trattamenti sanitari obbligatori per legge, il paziente può opporsi e la violazione del consenso costituisce danno ulteriore a quello (eventuale) di errata esecuzione.

Il fatto

Tribunale e Corte di appello rigettavano la domanda proposta dai genitori di una minore per il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza della nascita della predetta figlia affetta da ectromelia dell'arto superiore sinistro, per la mancata rilevazione della situazione di aplasia di cui era portatore il feto in sede di esami ecografici eseguiti. I genitori ricorrevano in Cassazione.

La decisione

L'obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità- sicuramente illecito, anche quando è nell'interesse del paziente (v. Cass. 16/10/2007 n. 21748).

Ebbene, nel caso in esame, era stato accertato che i due ricorrenti, sin dal primo grado, avessero domandato il risarcimento dei danni lamentati in conseguenza, oltre che della “nascita indesiderata”, anche della “mancata informazione” della patologia affettante il feto.
Sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado avevano domandato il risarcimento di tutti i danni conseguiti alla lamentata omessa diagnosi della malformazione fetale della piccola neonata.

Ma sia il tribunale che la corte d’appello si erano pronunciati esclusivamente in ordine ai danni da mancata interruzione della gravidanza, nella mancanza di prova in ordine alla volontà della donna di non portare a termine la gravidanza in presenza di specifiche condizioni facoltizzanti.
Detto in altri termini, sia il giudice di primo grado che la corte di merito nell’impugnata sentenza, si erano pronunciati solo sulla violazione del “diritto dei genitori ad essere informati al fine, indipendentemente dall’eventuale maturazione delle condizioni, che abilitano la donna a chiedere l’interruzione della gravidanza, di prepararsi psicologicamente e, se del caso, anche materialmente all’arrivo di un figlio menomato”.
Ma si trattava, tuttavia, “di un diritto altro e diverso da quello all’esecuzione della prestazione medica da cui potevano derivare conseguenze anche altre e diverse da quella concernente il riverbero della mancata informazione sulla possibilità di interruzione della gravidanza”.
Per tali ragioni, la decisione impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari che, in diversa composizione darà luogo a un nuovo esame.

Trattasi di due diritti distinti.

Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (Corte Cost. 23/12/2008 n. 438), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente (Cass. 6/6/2014 n. 12830), anche in ordine -come detto- alle conseguenti implicazioni verificabili, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest'ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32, 2° co., Cost. ). Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso) diritto fondamentale alla salute (art. 32, 1° co. Cost. e Cass. 6/6/2014 n. 12830).
Ne consegue che la mancata acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento medico, sicché in ragione della diversità dei diritti -rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica -, dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la errata esecuzione di quest'ultimo (Cass. 15/5/2018 n. 11749; Cass. 5/7/2017 n. 16503; Cass. 13/2/2015 n.2854).

 

fonte altalex


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