Riunione di lavoro: è possibile registrarla oppure no?

STUDIO LEGALE GAUDIELLO
TEL: 0824 29914
CELL: 393 9271233
EMAIL: INFO@STUDIOLEGALEGAUDIELLO.IT

Riunione di lavoro: si può registrare di nascosto? E' possibile conservarne il supporto?

A giudizio del Tribunale di Venezia, sezione II civile, sentenza 3/12/2021, n. 2286 , stando alle norme dettate in materia di protezione dei dati personali, certamente no. Non è lecito.  La vicenda sottoposta all'esame del Tribunale di Venezia riguarda la registrazione di una riunione di lavoro per la risoluzione di alcune difficoltà organizzative interne all'azienda, eseguita di nascosto da un lavoratore, e poi messa a disposizione di alcuni colleghi che non avevano preso parte alla riunione, e che, a distanza di due anni, l'avrebbero prodotta nelle rispettive cause di lavoro contro l'azienda.

IL FATTO

Con sentenza n. 2286 del 3 dicembre 2021, il Tribunale di Venezia, Sez. II Civile, si è pronunciato in merito alla legittimità della produzione in giudizio a scopi probatori di una registrazione audio effettuata da un soggetto terzo. Nello specifico, due delle tre parti convenute nel processo dinanzi al Tribunale di Venezia, avevano prodotto – nelle rispettive cause di lavoro contro il loro (medesimo) datore – la registrazione dell’audio di una riunione di lavoro, tenutasi due anni prima, in loro assenza ed effettuata da un collega.

SENTENZA

 

SCARICA QUI LA SENTENZA ⇒ Tribunale di Venezia, sezione II civile, sentenza 3/12/2021, n. 2286

La registrazione di una conversazione costituisce senz’altro un trattamento di dati personali con conseguente applicazione del Reg. UE n. 2016/679 (il c.d. GDPR).

La pronuncia del Tribunale di Venezia (n. 2286 del 2 dicembre 2021) ha reputato illecita la condotta tenuta da due lavoratori che avevano registrato una conversazione tra colleghi perché posta in violazione dei principi che sono alla base della materia.

Innanzi tutto, va richiamato l’art. del GDPR il quale dispone che “I dati personali sono: (...) b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”.

Inoltre la registrazione - per essere considerata lecita - deve essere eseguita “per tutelare la propria posizione all'interno dell'azienda” nonché “per precostituirsi un mezzo di prova”, e a patto che sia “pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità

In sintesi, si legge nella sentenza, “il trattamento di dati personali per finalità di accertamento e/o esercizio di un diritto (anche in una fase pre - contenziosa) è espressione del legittimo interesse del titolare del trattamento, e, pertanto, in caso di insussistenza di detto interesse, il trattamento deve ritenersi illecito per mancanza di una delle sue basi giuridiche (art. 6, comma 1, lett. f) del Reg. UE 2016/679); ogni qualvolta il titolare del trattamento opponga all'interessato lo svolgimento di attività difensive a giustificazione di un dato trattamento di dati personali, quest'ultimo deve in ogni caso dimostrare la sussistenza di un contesto litigioso c/o la parvenza di un pregiudizio subito che lo avrebbero in ipotesi portato ad intraprendere trattamenti di dati personali riguardanti l'interessato, e ciò al preteso fine di chiedere la tutela i propri diritti (anche in una fase di pre - contenzioso)”.

Quindi, nel caso appena richiamato,  secondo il Giudice del tribunale di Venezia, non sussisterebbe nessuno di tali requisiti.

Nello specifico, la registrazione:

  • aveva ad oggetto una riunione aziendale, svoltasi tra colleghi di lavoro, per la risoluzione di alcune difficoltà organizzative interne all’azienda;
  • era stata effettuata da un soggetto che, all’epoca, non poteva vantare esigenze (pre)difensive nei confronti della datrice di lavoro idonee a giustificare la registrazione;
  • era stata conservata, e ceduta, ad ulteriori soggetti, non presenti alla riunione, i quali, a distanza di due anni, l’avevano prodotta nelle rispettive cause di lavoro contro la stessa azienda.

Pertanto, secondo il Tribunale di Venezia, i principi previsti dall’art. 5 GDPR sarebbero stati violati, essendosi posta la condotta dei convenuti in giudizio all’esterno del perimetro della liceità, sia in relazione alla mancanza di un’esigenza difensiva degli stessi, “sia con riferimento al difetto di pertinenza, sul piano temporale, dei tempi di conservazione dei dati a quanto strettamente necessario alla propria difesa”.

All’accertamento dell’illiceità dei trattamenti dei dati ha fatto seguito l’ordine di cancellazione e/o distruzione del file audio contenente la registrazione della riunione e l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 58, co. 2, lett. i) e art. 83 GDPR, nella misura di € 5.000,00da rimborsare ai ricorrenti.


Lo Studio Legale Gaudiello è a vostra completa disposizione, chiunque può rivolgersi per qualsiasi dubbio, chiarimento e problema legale, contando su un’assistenza tempestiva e altamente professionale.
Raccontaci la tua storia attraverso il sito o Contattaci per un parere: info@studiolegalegaudiello.it 
Qualora necessiti di una assistenza legale potrai richiedere (anche online) un preventivo di spesa gratuito e non impegnativo.

 

 


torna su

Richiesta appuntamento

scrivici o contattaci telefonicamente per fissare un appuntamento presso lo studio legale

    Nome *

    Cognome *

    Data di nascita

    Email *

    Cellulare *

    Telefono fisso

    Città

    Il mio problema riguarda (richiesto)

    Motivo della consulenza (richiesto)
    Descrivi il tuo problema, ci aiuterà a trovare la soluzione migliore

    Aiutaci a capire meglio: allega una documento che descriva il problema (formati: doc, docx, pdf max 2MB)

    * Ho letto e acconsento al trattamento dei dati personali secondo la Privacy Policy