RCA: Non è clausola vessatoria se prevede riparazione dell’auto presso carrozzeria autorizzata

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RESPONSABILITÀ CIVILE

Non è vessatoria la clausola che prevede il risarcimento in forma specifica dell’assicurato

Contratto di assicurazione contro i danni: Nel contratto di assicurazione contro i danni, può essere presente una clausola con cui si statuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno causatogli da un sinistro stradale (consistente nella riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola vessatoria che limita la responsabilità piuttosto delimita l'oggetto del contratto; essa infatti, non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e nemmeno esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato. A conferma si esprime la Cassazione con ordinanza  del 27 luglio 2022, n. 23415.

La clausola del contratto assicurativo che prevede la riparazione dell’automobile presso una carrozzeria convenzionata con l’assicurazione non è clausola vessatoria.
Dunque la clausola del contratto di assicurazione danni che prevede quale forma di indennizzo la reintegrazione in forma specifica mediante riparazione del veicolo presso carrozzeria autorizzata non è da considerarsi clausola vessatoria perchè non è limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c. ma delimitativa dell'oggetto del contratto.

 

SCARICA QUI LA SENTENZA ⇒Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2022, n. 23415

IL FATTO

Il Tribunale di Torino ha rigettato l'impugnazione proposta dall' assicurata avverso la decisione del Giudice di Pace con la quale era stata rigettata la domanda formulata dalla predetta assicurata nei confronti della propria Compagnia di assicurazione danni, per sentirla condannare al pagamento della somma di 902,60 euro a titolo di integrazione dell'indennizzo dovutole per i danni subiti a causa di una grandinata dalla sua autovettura, assicurata con la Compagnia convenuta con polizza che prevedeva l'indennizzo per pregiudizi derivanti da eventi naturali e fenomeni atmosferici. L'assicurata però aveva provveduto alla riparazione presso carrozzeria non convenzionata, pertanto la Compagnia assicuratrice giustifica la mancata integrazione della somma richiesta facendo valere apposita clausola contrattuale, mediante la quale a fronte di una riduzione di premio l'assicurata si impegnava a far riparare l'autovettura da un carrozziere convenzionato. Avverso questa decisione, l'assicurata propone ricorso per cassazione. La ricorrente deduce, fra gli altri motivi, una violazione ed errata applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e degli artt. 33,34,35 e 36 del Codice del consumo per errato inquadramento e falsa applicazione alla fattispecie del contratto di assicurazione e clausole vessatorie.

LA SENTENZA

In merito  la Corte  di Cassazione ritenendo infondato il motivo, ribadisce il proprio orientamento secondo il quale, nel contratto di assicurazione sono da considerare limitative della responsabilità quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito. Al contrario, le clausole che si riferiscono all'oggetto del contratto e che specificano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa, operando quali specificazione del rischio garantito dal contratto di assicurazione, sono clausole non vessatorie in quanto attengono all'oggetto del contratto.

Ecco che la Corte ha stabilito che siffatte clausole, con le quali il contratto di assicurazione disciplina le modalità con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodotto dall'avveramento di un sinistro (coperto dalla polizza), in quanto clausole volte a delimitare l'oggetto del contratto non richiedono l'approvazione per iscritto del contraente/assicurato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.. Inoltre, sempre seguendo il ragionamento della Suprema Corte, la clausola che preveda il risarcimento in forma specifica non va vista quale peso che rende eccessivamente onerosa o difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato. Allo stesso modo, tale previsione non pone l'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore.

Infine la Corte afferma come la previsione del risarcimento in forma specifica, non solo si palesa quale normale nel contratto di assicurazione, ma normalmente risulta più adeguato al fine risarcitorio e, quindi, al soddisfacimento dell'interesse creditorio.

CONCLUSIONI

La sentenza in commento, in linea con altre decisione della Corte, individua il risarcimento in forma specifica quale forma di risarcimento del danno alternativa al risarcimento per equivalente. Mediante il risarcimento in forma specifica, il debitore (nella specie la Compagnia di assicurazioni) si libera dell'obbligazione di risarcimento del danno, ripristinando la situazione di fatto antecedente alla perdita procurata, e consente al danneggiato di attuare l'interesse vantato senza in luogo dell'equivalente pecuniario.

Il risarcimento del danno in forma specifica e quello per equivalente sono espressione della medesima esigenza di eliminazione del pregiudizio derivante dall'illecito e si distinguono fra loro esclusivamente per le differenti modalità di attuazione. Tali distinte modalità attuative sono tuttavia del tutto fungibili fra loro, essendo entrambe riconducibili alla comune finalità di porre riparo agli effetti negativi dell'illecito, e in tal senso si è implicitamente espressa questa Corte in proposito, che segnatamente ha reiteratamente riconosciuto al giudice il potere di disporre autonomamente il risarcimento per equivalente, anziché in forma specifica, ed alle parti la facoltà di mutare la domanda dall'una all'altra ipotesi.


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