News/Quale vettore indennizza in caso di ritardo del volo multi tratta?

Ritardo del volo multi tratta: quale vettore indennizza?

Con la sentenza sentenza 11 luglio 2019, causa C-502/18  la Corte di Giustizia dell’Unione Europea torna a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione del Regolamento europeo n. 261/2004, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato, concentrandosi stavolta sull’articolo 3, paragrafo 5 della norma.
La questione posta alla Corte è la seguente: se in caso di volo multi tratta, di cui la prima parte sia gestita da un vettore comunitario e la restante dal vettore di un paese terzo nell’ambito di un accordo di code-sharing, l’eventuale compensazione pecuniaria spettante al passeggero per il ritardo di oltre tre ore all’arrivo a destinazione, subito nell’ultima parte di tratta, gravi sul vettore comunitario o piuttosto su quello del paese terzo, effettivamente responsabile del disagio.

Il quadro normativo di riferimento

Al centro della pronuncia in via pregiudiziale è l’art. 3, paragrafo 5 del Regolamento n. 261/2004, che individua l’ambito di applicazione soggettiva del regolamento circoscrivendolo “ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato” e “ad ogni vettore aereo operativo che trasporta i passeggeri” predetti.
La norma precisa che se un vettore aereo non ha stipulato alcun contratto con il passeggero ma ottempera comunque agli obblighi previsti dal regolamento, il vettore è considerato come se agisse per conto di chi ha stipulato un contratto con il passeggero.
I successivi artt. 5 e 7 del regolamento prevedono invece il diritto dei passeggeri che hanno subito la cancellazione del volo ad ottenere una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo operativo.

I fatti di causa e l’interpretazione del giudice remittente

Alcuni passeggeri prenotavano un volo ciascuno da Praga a Bangkok via Abou Dhabi presso un vettore aereo ceco.
La prima tratta del volo tra Praga e Abou Dhabi veniva effettuata dal vettore ceco senza problemi ed il volo giungeva puntuale a destinazione.
La seconda tratta (tra Abou Dhabi e Bangkok), operata da un vettore non comunitario nell’ambito di un accordo di code-sharing, registrava invece un ritardo all’arrivo di 488 minuti.
Trattandosi di ritardo superiore a tre ore i passeggeri chiedevano al vettore ceco la compensazione pecuniaria prevista all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 261/2004 e di fronte al diniego della compagnia aerea la convenivano in giudizio dinanzi al tribunale ceco competente in primo grado.
Quest’ultimo accoglieva la domanda dei passeggeri ritenendo che malgrado non fosse stato il vettore ceco ad effettuare direttamente la tratta con ritardo prolungato fosse comunque tenuto al pagamento della compensazione in base all’articolo 3, paragrafo 5, ultima frase del regolamento predetto.
La decisione veniva poi confermata in appello dal giudice remittente (la Corte regionale di Praga capitale) che rilevava l’inutilità di proporre domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia, essendo chiara l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 5 del regolamento n. 261/2004, proprio alla luce del tenore di quest’ultimo nonché della sentenza del 28 febbraio 2013, Folkerts (C‑11/11, EU:C:2013:106).
La diretta responsabilità del vettore ceco discenderebbe infatti dall’istituto giuridico della rappresentanza, cui consegue l’imputazione diretta al rappresentato degli atti posti in essere dal rappresentante, ma anche dal regolamento n. 261/2004: il vettore contrattuale sarebbe infatti responsabile anche in forza del contratto concluso con il passeggero e non potrebbe eludere tale responsabilità neppure invocando l’inadempimento altrui, trattandosi di situazione analoga a quella di una qualsiasi ipotesi di subfornitura.
La decisione del giudice d’appello veniva tuttavia annullata dalla Corte costituzionale ceca, che ingiungeva al giudice remittente una rivalutazione della questione anche alla luce di una pronuncia di segno opposto resa dalla Corte federale di giustizia tedesca in un caso analogo.
Di qui la rimessione della questione in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

 

La posizione della Corte di Giustizia

La Corte affronta il quesito premettendo una serie di considerazioni.
In primo luogo ricorda che un volo con una o più coincidenze che è stato oggetto di un’unica prenotazione rappresenta un tutt’uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal Regolamento n. 261/2004 (in tal senso si vedano la sentenza del 31 maggio 2018, Wegener, C‑537/17, EU:C:2018:361, punti 18 e 19).
Ne consegue, osserva la Corte, che l’applicabilità del predetto regolamento va valutata sia in considerazione del luogo di partenza iniziale sia della destinazione finale dello stesso (in tal senso sia veda la sentenza del 31 maggio 2018, Wegener cit., punto 25).
In secondo luogo la Corte osserva che il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dal combinato disposto degli artt. 5, paragrafo 1, lettera c e 7, paragrafo 1 del regolamento n. 261/2004, è stato riconosciuto anche a favore dei passeggeri di voli che hanno subito ritardo e giungono a destinazione finale con tre o più ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo previsto (v., in tal senso, sentenze del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punto 61, nonché del 23 ottobre 2012, Nelson e a., C‑581/10 e C‑629/10, EU:C:2012:657, punto 38).
L’unico soggetto onerato per tale compensazione è identificato all’art. 5, paragrafo 1 lettera c) e paragrafo 3 del regolamento 261/2004 nel vettore aereo operativo, nella definizione fornita dal precedente art. 2, lettera b) del regolamento.
Affinché tale qualifica possa sussistere occorrono due condizioni cumulative: l’effettiva realizzazione del volo e l’esistenza di un contratto concluso con il passeggero.
Nel caso di specie, osserva la Corte, sussistono entrambe: è infatti pacifica la realizzazione di un volo da parte del vettore ceco nell’ambito di un contratto di trasporto concluso con i passeggeri reclamanti.
Il predetto vettore è quindi qualificabile come vettore aereo operativo ed è pertanto onerato della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri in base al regolamento
Tale considerazione non è inficiata dal fatto che il ritardo subito dai passeggeri trovi origine nella seconda parte del volo, realizzata da altro vettore.
Come già ricordato in incipit un volo con una o più coincidenze che sia però stato oggetto di un’unica prenotazione dev’essere considerato un volo solo, con la conseguenza che il vettore aereo operativo che ha realizzato la prima tratta risponde anche in caso di cattiva esecuzione della tratta successiva ad opera di altro vettore.
Vincolo che peraltro, osserva la Corte, discende anche dalla già richiamata previsione dell’art. 3, paragrafo 5, seconda frase del regolamento n. 261/2004 e che consente di soddisfare la preminente esigenza di tutela dei passeggeri, consentendogli di agire direttamente a fini risarcitori nei confronti del vettore loro controparte nel contratto di trasporto senza dover tener conto degli accordi da questi eventualmente conclusi con altri per la realizzazione delle restanti tratte.
La Corte rammenta infine che in forza dell’articolo 13 del regolamento n. 261/2004, gli obblighi assolti dal vettore aereo operativo non limitano il suo diritto di agire in regresso contro il vettore aereo effettivamente responsabile del ritardo per ottenere il ristoro dell’onere finanziario cui lo ha esposto.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni menzionate la Corte conclude pertanto che “l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, di quest’ultimo, devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un volo in coincidenza, composto da due voli e oggetto di un’unica prenotazione, con partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo passando per l’aeroporto di un altro paese terzo, un passeggero vittima di un ritardo alla destinazione finale di non meno di tre ore a causa del secondo volo, assicurato, nell’ambito di un accordo di code-sharing, da un vettore aereo stabilito in un paese terzo, può proporre domanda di compensazione pecuniaria a titolo di detto regolamento nei confronti del vettore aereo comunitario che ha effettuato il primo volo.”


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