Pubblicato in Gazzetta e in vigore il decreto “Cura Italia”

Il Governo ha approvato il decreto “Cura Italia” recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus sull’economia. Il d.l. n. 18 del 2020 è subito approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.

Al termine della riunione tenutasi il 16 marzo 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che introduce le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il d.l. n. 18 del 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020.

Fronti principali. Il decreto Cura Italia interviene con provvedimenti principalmente sui seguenti quattro fronti:

- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Fronte lavoro. Per quanto riguarda il sostegno ai lavoratori e alle aziende, il Decreto Cura Italia prevede , in particolare, l’estensione della cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria.
Viene inoltre riconosciuto un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA ed istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.
Il periodo trascorso in quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 verrà equiparato alla malattia anche per il settore privato, così come era già stato previsto per quello pubblico.
È poi previsto un sostegno per i genitori lavoratori, a seguito della sospensione del servizio scolastico, i quali potranno usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo oppure, in alternativa, di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine.
Infine, sono state previste misure straordinarie in materia lavoro di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, secondo le quali, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle P.A. e che lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati.

Fronte famiglie e imprese. Al fine di evitare a imprese e famiglie la carenza di liquidità sono stati previsti diversi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario, tra cui:
- moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese (che riguarda mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza);
- potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti;
- rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di semplificazione;
- estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per mutui prima casa;
- immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni;
- possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR);
- norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Tra le misure settoriali ulteriori sono state anche previste norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci di previsione 2020-2022.

Fronte fiscale. Fondamentali anche le misure in campo fiscale, con il fine di evitare che obbligazioni e adempimenti aggravino i problemi di liquidità. Di seguito alcune delle misure previste:
- sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento IVA di marzo;
- sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro;
- differimento scadenze – per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo;
- disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile;
- sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate;
- sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi;
- premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro, non in smart working, viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile, in proporzione ai giorni lavorati.

Fronte giustizia. Il decreto Cura Italia introduce ulteriori misure settoriali e tra queste nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa e tributaria, come il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche eccezioni. Non solo, il decreto prevede anche misure per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del Covid-19 nelle carceri.
Infine, il decreto dispone la proroga di 6 mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

fonte de jure


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