La notifica tardiva di Poste risarcibile solo se c’è perdita di chance

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Perdita di chance e sua applicazione. Il danno patrimoniale da perdita di chance in un concorso pubblico

 

Il danno patrimoniale da perdita di chance in un concorso pubblico

SCARICA QUIOrdinanza n. 5231 depositata il 17 febbraio 2022

Per danno da perdita di chance si intende il venir meno della possibilità di ottenere nel futuro vantaggi patrimoniali ed economici a causa di un danno ingiusto. Questo danno ingiusto può essere ad esempio un errore medico, un incidente stradale in cui non si ha colpa, oppure un infortunio sul lavoro dovuto a terzi, o come in questo caso il ritardo nella consegna della comunicazione per la  partecipazione ad un  concorso. Ma la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo consistente nella perdita di una possibilità attuale di vincere il concorso

 

Perdita di chance

La Suprema Corte specifica che “l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima, non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole”.

 

 IL FATTO

La ricorrente cita a giudizio l’azienda di servizi postali e l’Università, al fine di ottenere un risarcimento per i danni subiti dal ritardo con cui era stata consegnata la raccomandata dell’Università per la partecipazione al concorso pubblico per un dottorato di ricerca.

La donna, si rivolgeva al Giudice di Pace, sostenendo che il ritardo nella consegna della comunicazione le impediva la partecipazione al concorso, provocando pertanto un danno da perdita di chance.

Il Giudice di Pace riconosceva la colpa del servizio postale mandando assolta l’Università ma rigettava la domanda per mancata prova sulle reali possibilità di vincere il concorso e insussistenza della invocata perdita di chance.

Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice d’appello, successivamente adito dalla donna, confermava tale statuizione e la vicenda approda in Cassazione dove viene lamentato l’errore di giudicato.

La ricorrente deduce che la chance perduta consisterebbe nell’effettiva mancata possibilità di conseguire un bene della vita, avendo l’Università accettato la sua partecipazione al concorso e il non avere potuto partecipare, sarebbe la prova dell’occasione perduta.

Ed ancora, deduce che l’Università l’aveva ammessa alle prove del concorso, riconoscendole il possesso dei requisiti richiesti dal bando, per cui l’impossibilità di partecipare alle prove concorsuali era di per sé ragione idonea a determinare la perdita di una possibilità ed il conseguente diritto al risarcimento del danno.

Risarcimento perdita chance: ultime sentenze

 

CASSAZIONE

Gli Ermellini ritengono il ricorso infondato e sottolineano che la perdita di chance costituisce un danno patrimoniale risarcibile solo qualora sussista un pregiudizio certo.

Sullo specifico punto della materia concorsuale è già stato chiarito che “(…) l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima, non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole”.

Ergo, la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi certi allo scopo di dimostrare la fondatezza della sua richiesta, situazione che non è di fatto avvenuta.

La perdita di chance, consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza.

Nella materia specifica dei concorsi, è stato parimenti affermato che l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di chance, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell’esito favorevole.

Il ricorso viene rigettato.


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