Pensione di reversibilità 2022: chi sono i nuovi beneficiari?

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Pensione di reversibilità 2022: cambiano i beneficiari.

Tradizionalmente, a beneficiare dell’assegno (una percentuale della pensione maturata dal titolare che, dopo la sua morte, continua a essere erogata ad alcuni soggetti) sono state soprattutto le mogli vedove. Oggi però grazie a riforme e interventi dei giudici ( vedi  Corte costituzionale con la sentenza 88/2022) hanno ampliato il diritto, a certe condizioni, a separati, divorziati, superstiti di unioni civili, figli, nipoti. Ne consegue che la quota debba dividersi tra più persone.

 

Coniugi, separati, divorziati

Fruisce della pensione diretta (o indiretta, se il lavoratore non ha maturato il diritto ma è assicurato con almeno 15 anni di contributi) il coniuge che, se beneficiario unico, ne incasserà il 60 per cento. La quota andrà tagliata se il coniuge concorre con altri familiari o supera certi limiti di reddito.

La questione cambia se separati o divorziati.

  • Separati:  la circolare Inps 19/2022, ha riconosciuto il trattamento anche in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti. Del resto, la legge 903/1965 non esige quale requisito quello di essere a carico del titolare alla data della morte ma solo il matrimonio con il defunto. In questo senso si era già espressa la Cassazione (sentenze 2606/2018, 7464/2019) sul solco tracciato dalla Consulta 286/1987, che auspicava l’equiparazione tra i separati a vario titolo. Potranno quindi essere riesaminate le domande finora respinte se non passate in giudicato.
  • Divorziati: L’ex consorte, invece, conserva il diritto alla reversibilità (articolo 9, legge 898/1970) se non si sia risposato, se il rapporto assicurativo del defunto preceda la fine del matrimonio e se sia titolare di un assegno divorzile già sancito dal giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere. Non basta, quindi, dimostrare di essere nelle condizioni per ottenerlo, né di aver ricevuto regolari elargizioni economiche dal coniuge in vita (Corte d’appello di Torino 269/2021). Lo ribadisce Cassazione 1895/2022 aggiungendo che, essendo il diritto all’assegno divorzile un atto personalissimo, non si può chiedere l’accertamento per la prima volta agli eredi.

 

Divisione tra ex e superstite

Se il pensionato lascia un coniuge superstite e un divorziato titolare di assegno, la reversibilità - in ragione della sua funzione oggettivamente solidaristica - andrà tra loro ripartita. Il criterio usato per la ripartizione deve tener conto della durata dei rispettivi matrimoni (Tribunale di Roma, 13174/2021) e delle eventuali convivenze more uxorio cui, per stabilità della comunione spirituale e materiale, non si può riservare un ruolo di semplici correttivi ma un’autonoma rilevanza giuridica (Cassazione, 41960/2021). A pesare sull'importo anche il valore del mensile e la posizione economica delle parti.

 

Altri beneficiari

A fruire della pensione di reversibilità sono anche i figli (legittimi, naturali, riconosciuti, dichiarati o adottivi) minori, inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritti a corsi professionali e 26 se universitari, o in pari condizioni i nipoti, anche non conviventi con il defunto, e anche maggiorenni se orfani inabili al lavoro (come ha affermato la Corte costituzionale, sentenza 88/2022), purché a carico, inteso non in senso fiscale o come totale dipendenza ma come sostentamento continuativo (Cassazione, 41548/2021).

  • Se mancano coniugi o figli, l’assegno spetterà ai genitori a carico over 65 privi di pensione e ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e sprovvisti di pensione.

A differenza dei partner di unioni civili, non hanno diritto alla reversibilità i conviventi di fatto, né i superstiti di coppie same sex stabili e di lunga durata, se il decesso preceda l’entrata in vigore della legge 76/2016 (Cassazione 8241/2022).

 

Il problema irrisolto dei conviventi di fatto

Per quanto riguarda i conviventi di fatto, non ci sono novità. A differenza di chi si è unito con unioni civili, i conviventi non hanno diritto alla reversibilità. Il loro diritto perso quindi non passa nemmeno ai superstiti di quelle coppie che stanno insieme da molto tempo se il decesso preceda l’entrata in vigore della legge 76/2016.

 

Quanto spetta?

Le percentuali sono differenti in base alla composizione della famiglia e alla presenza di figli.

Le percentuali di divisione della reversibilità in caso di figli

  • 80% al coniuge con un figlio (60% al coniuge solo o con figli non più a carico);
  • 100% al coniuge con due o più figli;
  • 70% un figlio (in assenza del coniuge);
  • 80% due figli (in assenza del coniuge);
  • 100% tre o più figli (in assenza del coniuge)

Nel caso della contitolarità, ovvero quando ci sono più figli e dunque la pensione spetta all’insieme di persone, alla data nella quale un figlio diviene maggiorenne o trova un lavoro, o finisce gli studi, perde il diritto alla reversibilità. Pertanto la pensione va ricalcolata per i rimanenti beneficiari. Il superstite ha diritto altresì alle mensilità aggiuntive, ovvero tredicesima e quattordicesima, se il defunto le percepiva.

 

Revoca

La pensione di reversibilità però non spetta più al coniuge che convoli a nuove nozze e per i beneficiari che perdano i requisiti, per superamento delle soglie di età oppure venir meno dell’inabilità o fruizione di altra pensione.


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