Esclusi da scuola perchè i genitori non indossano la mascherina all’aperto.

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I genitori non indossano la mascherina all’aperto: figli esclusi dalla scuola

Confermata l'esclusione dalla scuola dell'infanzia e dall'asilo nido per i figli di due genitori, residenti nel comune di Modena, che non hanno rispettato - all'aperto - l'obbligo di mascherina e il distanziamento sociale.

Due genitori impugnavano i provvedimenti con cui il Comune di Modena escludeva i figli minori rispettivamente dalla scuola d'infanzia e dall'asilo nido per aver violato le misure di contenimento del contagio (ovvero l'utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all'aperto) imposte dall'art. 1 DPCM 2 marzo 2021 pro tempore vigente.

I provvedimenti impugnati risultavano motivati dalla violazione del «patto di responsabilità reciproca» - parte integrante del Protocollo Salute e Sicurezza nelle Scuole COVID-19 del 28 agosto 2020, adottato dal Comune - «specificatamente sottoscritto dai ricorrenti», unitamente alla Direttrice, alle educatrici e collaboratrici scolastiche. Da quanto si evince, la famiglia sarebbe stata più volte multata durante le proprie uscite in strada. "Secondo i verbali redatti dalla polizia municipale depositati in giudizio – si legge infatti nella decisione -, i ricorrenti in più occasioni hanno violato le misure di contenimento del contagio (ovvero l'utilizzo delle mascherine ed il distanziamento interpersonale anche all'aperto) imposte dall'art. 1 del DPCM 2 marzo 2021 'pro tempore' vigente".

Tale patto impegnava infatti le parti «ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio».

Il TAR, dunque, ritiene di «non poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari attesa, quanto al fumus boni iuris, la consapevole violazione da parte dei ricorrenti del suindicato patto il quale - a prescindere dalla sua esatta qualificazione giuridica - appare ancorato alla tutela di fondamentali e inderogabili valori costituzionali (in primis artt. 2 e 32 Cost.) in considerazione della dimensione collettiva della salute basata sul principio di solidarietà, oltre che in armonia con lo stesso art. 2087 c.c. e art. 7 d.lgs. n. 65/17».

Riguardo poi al periculum in mora - conclude il TAR - prevale «l'interesse pubblico al contenimento del contagio nel contesto emergenziale legato al rischio di diffusione della pandemia, tenuto anche conto della disponibilità dell'Amministrazione comunale ad assicurare comunque la fruizione dei servizi scolastici in questione».

Per questi motivi, il TAR respinge la domanda dei ricorrenti.

⇒TAR Bologna, sez. I, ord., 28 settembre 2021, n. 444⇐


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