Tettoia posta in aderenza al muro di cinta

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Muro di cinta. Art. 878 c.c.
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non e' considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873.
Esso, quando e' posto sul confine, puo' essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purche' non preesista al di la' un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione di primo grado, per il resto integralmente confermata, ha dichiarato che il manufatto oggetto del giudizio - la tettoria costruita da XXX sulla sua proprietà, collocata sul confine con la proprietà di D.D. - non poteva considerarsi conforme alla normativa edilizia trattandosi di costruzione posta in aderenza ad un muro di cinta alto ml. 2,85 - ed ha posto le spese di giudizio del grado a carico dell’appellante .
P.G. propone ricorso per cassazione con tre mezzi. D.D. ha replicato con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Corte di Cassazione ribadisce che «l’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo».

La Corte d’Appello di Venezia dichiarava che la tettoia costruita da un cittadino sulla propria proprietà, collocata sul confine del suo vicino, non fosse conforme alla normativa edilizia dettata dagli artt. 15 e 24 delle N.T.A. del PRG, in quanto si trattava di costruzione posta in aderenza ad un muro di cinta alto 2,85 metri.

 

Il proprietario di suddetta tettoia ricorre in Cassazione denunciando, tra i vari motivi, l’erronea qualificazione del suddetto muro come ‘mura di cinta’ e non ‘di fabbrica’ e la conseguente erronea disposizione riguardante l’illegittimità della tettoia ricorrente in aderenza al muro.

 

Nel caso di specie, è importante rilevare che la Corte di Cassazione già in precedenza aveva sottolineato che: «l’esenzione dal rispetto delle distanze tra costruzioni, prevista dall’art. 878 c.c., si applica sia ai muri di cinta, qualificati dalla destinazione alla recinzione di una determinata proprietà, dall’altezza non superiore a tre metri, dall’emersione dal suolo nonché dall’isolamento di entrambe le facce da altre costruzioni, sia ai manufatti che, pur carenti di alcuni requisiti indicati, siano comunque idonei a delimitare un fondo ed abbiano ugualmente la funzione e l’utilità di demarcare la linea di confine e di recingere il fondo» (Cass. n. 26713/20). Di conseguenza nella fase di merito è stato accertato che il muro in questione marcava la linea di confine, era destinato alla recinzione e non era alto più di tre metri, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente.

 

Per questi motivi la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.


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