L’ex può ottenere iscrizione ipotecaria sui beni del coniuge?

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La risposta della Corte di Cassazione è positiva, ma solo previa verifica della sussistenza del pericolo di inadempimento.

Se mancasse questo requisito, il giudice, adito dall’ex marito che ritenga ingiusta o comunque sproporzionata tale misura, può emettere un ordine di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. Pertanto la mancanza – anche se sopravvenuta in un momento successivo – di tale pericolo determina l’estinzione dell’ipoteca, venendo meno lo scopo per cui la legge consente tale garanzia. La conseguenza è che il marito ha il diritto a ottenere dal giudice, dietro accertamento delle condizioni appena indicate, l’emanazione del corrispondente ordine di cancellazione dell’ipoteca sulla propria casa. 

SCARICA QUI LA SENTENZA⇒⇒Cass. civ., sez. I, ord., 16 gennaio 2022, n. 1076  

FATTO

Alla Corte era stato appunto posto il quesito sulla legittimità di un’ipoteca che una donna aveva iscritto sull’immobile di proprietà dell’ex coniuge (nella misura di quasi 140mila euro) a  garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli minori. L'uomo ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'erronea interpretazione della normativa in tema di iscrizione ipotecaria a seguito della sentenza di separazione. Il ricorso risulta fondato.

In applicazione dell'art. 156, comma 5, c.c. secondo cui la sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria, la Corte territoriale ha escluso la necessità della condizione dell'esistenza e permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento da parte del debitore. Si tratta però di un'interpretazione letterale svincolata dal contesto normativo in cui è inserita.

Infatti l'art. 2818 c.c. stabilisce che ogni sentenza la quale porta la condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni, da liquidarsi successivamente, è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore a prescindere dall'espressa previsione in tal senso. Nonostante tale disposizione, il legislatore del divorzio e quello della separazione hanno ritenuto opportuno, prevedere autonomamente che la sentenza, la quale pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione, nella parte in cui impone a carico di una delle parti l'obbligo di corrispondere un assegno periodico in favore dell'altra costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale».

In altre parole, in tema di garanzie per il pagamento dell’assegno di separazione e di divorzio, sia a favore dell’ex coniuge che dei figli, la valutazione circa la sussistenza, ai fini dell’iscrizione ipotecaria, del pericolo di inadempimento del coniuge obbligato, resta sindacabile da parte del giudice. In conclusione, nel cassare la decisione impugnata con rinvio alla Corte milanese, il Collegio afferma il principio di diritto secondo cui «in tema di iscrizione ipotecaria, il giudice avanti al quale è proposta una istanza di cancellazione dell'ipoteca, disposta ai sensi dell'art 156, 5° comma, c.c., è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a disporre, in mancanza, l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione, ai sensi dell'art 2884 c.c.».


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