Quando l’adulterio può causare la revoca di una donazione indiretta tra coniugi?

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La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 19816/2022 si pronuncia in merito alla revocabilità della donazione fatta in favore del coniuge che abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con la cognata della moglie, integrando una ingiuria grave.

In una recente ordinanza la Corte di Cassazione ha accolto la revoca di una donazione indiretta fra coniugi a causa del grave tradimento del marito della donante.

La Corte dopo aver chiarito che, il tradimento di per sé non può essere valutato alla stregua di un’ingiuria, ha dedotto che nella fattispecie, la gravità dell’ingiuria consisteva nel fatto che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante e dalla circostanza che l’adulterio era iniziato e si era consumato anche all’interno dell’azienda di famiglia.

L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si concretizza  in una offesa all’onore ed al decoro del donante e si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento.

La Corte però sottolinea che: la mera relazione extraconiugale non basta ad integrare l’ingiuria grave, sono le modalità che possono qualificarla come tale. Infatti tra i motivi di revoca della donazione per ingratitudine previsti dal nostro codice non riportano il tradimento bensì l’ingiuria.

Che cos'è una donazione indiretta?

La donazione indiretta è un atto di liberalità con il quale il donante si impoverisce arricchendo il donatario, senza attuare lo schema contrattuale della donazione. In altre parole, la donazione indiretta è una donazione eseguita senza atto pubblico ossia senza il notaio. Il classico esempio di donazione indiretta è quello che vede un soggetto donare ad un altro soggetto i soldi affinché quest'ultimo possa comprare una abitazione.

Quindi il trasferimento di ingenti somme di denaro al coniuge per consentirgli l'acquisto di un immobile è una donazione indiretta.

L’ingratitudine è la situazione in cui il donatario si dimostra ingrato nei confronti del donante.

L’articolo 801 del codice civile prevede 4 casi di “ingratitudine”, ossia quando il donatario:

  • abbia commesso uno dei comportamenti che comportano l’indegnità a succedere per come elencati dall’articolo 463 del Codice civile;
  • si sia reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante;
  • abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
  • abbia rifiutato indebitamente gli alimenti al donante.

FATTO

La moglie nel corso degli anni aveva eseguito molteplici trasferimenti di denaro al marito che, secondo i giudici, erano stati effettuati, per puro spirito di liberalità, con denaro e beni provenienti dall’eredità devoluta dal padre della moglie. Il marito invece, non aveva disponibilità economiche sufficienti e tali da consentirgli di effettuare gli investimenti mobiliari e immobiliari eseguiti con le donazioni di denaro fattigli dalla moglie.

In questo caso  l’adulterio era maturato all'interno del nucleo familiare ristretto dei due coniugi (il marito intratteneva una relazione con la cognata). Il  fatto che il tradimento si sia sviluppato nella cornice di un comune ambiente lavorativo ha connotato in termini di gravità l'offesa all'onore sofferta dalla donna e va ad evidenziare nel marito un atteggiamento di noncuranza e di assenza di rispetto nei confronti della dignità della moglie. 

Per questi motivi la Corte, nel caso esposto, ha stabilito che: “ai fini della corretta applicazione dell’art. 801 c.c., sussiste ingiuria grave verso il donante nel caso di adulterio maturato all’interno del nucleo familiare ristretto dei due coniugi e sviluppatosi nella cornice di un comune ambiente lavorativo. Siffatte circostanze, infatti, valgono a connotare in termini di gravità l’offesa all’onore patita dalla moglie (donante) e ad evidenziare, nel marito (donatario), un atteggiamento di non curanza e di assenza di rispetto nei confronti della dignità della donna”.

CONCLUSIONI

In linea di principio un tradimento non legittima un’azione di revoca della donazione, tuttavia, se l’adulterio si è consumato con particolare gravità, tale da ledere anche l’onore e la reputazione del donante si può procedere. La Cassazione ricorda che l'elemento dell'ingiuria grave non può essere ravvisato sic et simpliciter nell'adulterio. Nella specie, però, erano le modalità con cui l'adulterio era stato consumato a determinare la gravità dell'ingiuria.


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