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Acquisti on line, attenti alle truffe!

La Cassazione (sentenza n. 45115/2019) definisce i presupposti del reato di truffa realizzato attraverso la Rete e in particolare attraverso specifici siti di e-commerce per gli acquisti on line.

Integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line.
La Corte di Cassazione, II sez. penale, con la sentenza 6 novembre 2019, n. 45115  definisce i presupposti del reato di truffa realizzato attraverso lo strumento della Rete ed in particolare attraverso specifici siti di e-commerce che negli ultimi tempi si stanno davvero moltiplicando e non tutti, per la verità, sono da ritenere affidabili.

 

Il fatto

Acquisti on line e truffa.

In particolare la Suprema Corte specifica che integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita on line e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016).

In altra ipotesi in cui l'imputato che, dopo essersi accreditato sul sito ed aver messo in vendita un bene, aveva riscosso il prezzo richiesto senza consegnare il bene all'acquirente, provvedendo - dopo la transazione - a far cancellare il proprio "account" dal predetto sito, in modo da ostacolare le operazioni dirette alla sua identificazione, si è affermato che la mancata osservanza da parte di uno dei contraenti delle modalità di esecuzione del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate con l'altra parte, unita a condotte artificiose idonee a generare un danno con correlativo ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. (Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015).

Del resto, evidenzia l’organo giudicante, la vendita on line è fondata sull'affidamento del compratore nella offerta del venditore che viene pubblicizzata esclusivamente attraverso un portale Internet. Ne deriva che il venditore non può vedere la merce che acquista e si affida integralmente per l'indicazione delle caratteristiche, le qualità del prodotto ed il prezzo di vendita alle indicazioni che vengono pubblicizzate dal venditore. Proprio tale particolare caratteristica della vendita on line determina la natura di artificio e raggiro della messa in vendita di un oggetto ad un prezzo estremamente conveniente in assenza dello stesso, ovvero, senza che la successiva mancata consegna sia dovuta a specifici fattori intervenuti ed adeguatamente esposti dal venditore, ove lo stesso ometta anche la dovuta restituzione del prezzo. Tale condotta, infatti, stigmatizza la presenza del dolo iniziale di truffa poiché manifesta chiaramente l'assenza di reale volontà di procedere alla vendita da parte del soggetto che, incamerato il prezzo, ometta la spedizione, rifiuti la restituzione della somma ed altresì ometta di indicare qualsiasi circostanza giustificativa tale doloso comportamento. E sotto il profilo oggettivo, gli artifici e raggiri vanno individuati nella registrazione presso un portale di vendite on line, nella pubblicazione dell'annuncio unito alla descrizione del bene, nella indicazione di un conveniente prezzo di vendita che sono tutti fattori tesi a carpire la buona fede dell'acquirente ed a trarre in inganno il medesimo.

 

Corte di cassazione

Sulla base dei principi sopra enunciati la Suprema Corte afferma, nel caso di specie, l’infondatezza manifesta dei motivi di gravame proposti sulla sussistenza della truffa nei ricorsi degli imputati, poiché i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno proprio evidenziato l'avvenuta cessione di un bene (personal computer) ad un prezzo certamente conveniente (140 Euro) che non veniva seguita né dalla restituzione del prezzo né da alcuna giustificazione sulla mancata consegna.

fonte altalex


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