Irreperibilità del destinatario di un atto e assenza del nominativo sul citofono

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Il mancato ritrovamento del nominativo sul citofono di casa non è sufficiente a dichiarare l’irreperibilità del destinatario di un atto.

Irreperibilità del destinatario di un atto e assenza del nominativo sul citofono

La Suprema Corte ha esaminato il ricorso n. 2530/2022 proposto dalla ricorrente E.S. contro l'ex marito B.L. avverso la sentenza del 2016 della Corte d'Appello di Firenze, per una causa riguardante la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Non basta «ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell’ art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali.

Nello specifico, la Corte d'Appello di Firenze rigettava l'appello proposto dall'ex moglie S.E. avente ad oggetto la sentenza del Tribunale di Arezzo, che nella dichiarata contumacia dell'allora convenuta, aveva pronunciato la cessazione del suoi confronti, fosse nulla.

La ricorrente S.E. ha pertanto proposto ricorso per Cassazione.

Con il principale motivo di doglianza, l'ex moglie contesta la violazione dell'art. 143 c.p.c., in particolare lamenta che la Corte territoriale non abbia ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza dinnanzi al Tribunale di Arezzo.

Questo viene contestato, dal momento in cui, secondo la ricorrente, la notifica è stata eseguita nei suoi confronti, senza una previa ricognizione dei luoghi, fondando la valutazione dell'irreperibilità dell'ufficiale giudiziario, sulla base di un sopraluogo presso la sua abitazione, avvenuto oltre due mesi prima.

Sempre secondo il motivo del ricorso, non sarebbe sufficiente ai fini di tale accertamento, la semplice mancanza di un nominativo di un soggetto sul citofono o sulla casella postale del luogo dell'abitazione.

 

Corte di Cassazione

SCARICA QUI LA SENTENZA⇒⇒Cass. civ., sez. I, ord., 27 gennaio 2022, n. 2530⇐⇐

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, l'ufficiale giudiziario avrebbe proceduto alla notifica con il rito degli irreperibili, senza neppure recarsi presso l'abitazione della ricorrente, ma basandosi sull'esito del precedente accesso, effettuato qualche mese prima.

A supporto di questa tesi, la Suprema Corte non ha mai ritenuto sufficiente «ai fini della valutazione positiva di irreperibilità del destinatario della notifica, ai sensi dell' art. 143 c.p.c., il mero mancato rinvenimento del nominativo del notificando sui citofoni e neppure sulle caselle postali, occorrendo comunque un quid pluris che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, deve quantomeno consistere nella raccolta, da parte dell'ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni in loco sul destinatario dell'atto dai residenti interpellati».

Pertanto, la Suprema Corte decide di accogliere il ricorso principale.


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