Bonus Covid-19 ai titolari di partita Iva: non rilevano ai fini IRPEF

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 84 del 3 febbraio 2021, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 10-bis, del Decreto Legge n.137/2020, cd. decreto “Ristori”).

 

È irrilevante ai fini dell’ IRPEF il contributo una tantum corrisposto ai soggetti titolari di partita Iva in possesso di determinati requisiti.

Alle somme erogate dall’ente territoriale ai liberi professionisti e ai co.co.co attivi alla data del 1° febbraio 2020 è applicabile quanto previsto dal decreto Ristori, quindi non concorrono a tassazione i contributi di qualsiasi natura concessi, in via eccezionale a causa dell’impatto economico negativo conseguente all’emergenza da Covid-19, da chiunque e a prescindere dalle modalità di fruizione, agli esercenti attività di impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi.
È questo, in breve, il contenuto della risposta n. 84 del 3 febbraio 2021 in merito al trattamento fiscale da riservare al contributo una tantum che una Regione intende riconoscere a coloro che esercitano attività di libero professionista, con iscrizione ai relativi albo e cassa previdenziale privata (ovvero, in assenza di quest’ultima, gestione separata Inps), e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con iscrizione alla gestione separata Inps.
• I primi devono aver iniziato l’attività professionale antecedentemente al 1° febbraio 2020 e avere il domicilio fiscale in quella regione;
• i secondi, a quella stessa data, devono risultare attivi e lì residenti.

Per l’Agenzia, la soluzione al dubbio se il bonus in questione sia escluso o no dall’imposta sul reddito delle persone fisiche è rinvenibile nell’articolo 10-bis del Dl 137/2020 (decreto “Ristori”).
Questa norma, considera la ratio dell’aiuto economico (contrastare gli effetti negativi conseguenti all’emergenza epidemiologica), e per questo ha riconosciuto l’integrale detassazione dei contributi di qualsiasi natura erogati, proprio a seguito della situazione emergenziale, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione nonché ai lavoratori autonomi.

 

Alcune considerazioni vanno invece fatte per i titolari di rapporti di co.co.co.

Nel caso in esame, per quanto riguarda i titolari di rapporti di collaborazione, l’Avviso regionale prevede che, per accedere al contributo, l’interessato:

1. deve possedere un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione presentata, non superiore a 23.400 euro
2. deve avere un volume d’affari complessivo non superiore a 30mila euro
3. non deve essere titolare di un contratto di lavoro subordinato.

Ne deriva che la previsione contenuta nell’articolo 10-bis del Dl n. 137/2020 può legittimamente valere anche per i co.co.co: il bonus regionale non rileva ai fini Irpef e non va, quindi, assoggettato a ritenuta alla fonte.

⇒AGENZIA ENTRATE, RISPOSTA A INTERPELLO N. 84/202 PDF⇐


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