News/Incidente sulla pista da sci: quando è responsabile il gestore?

Civile

Incidente sulla pista da sci: quando il gestore è responsabile

Per la Cassazione penale (sentenza n. 50427/2019) ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità tutti i fattori di pericolo concretamente presenti.

 

Il gestore della pista da sci ha l'obbligo, non derogabile a terzi, di provvedere all'iniziale valutazione di tutti i rischi connessi all'esercizio della pista medesima con il massimo grado di specificità, essendo estensibile a detta materia la regola espressa in materia di sicurezza sul lavoro.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 13 dicembre 2019, n. 50427 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Il caso vedeva un gestore di una pista da sci essere condannato per il reato di cui all'art. 589 c.p. in quanto, in qualità di responsabile della sicurezza della pista, aveva cagionato, per colpa, la morte di un minore il quale, privo di esperienza, usciva con lo slittino dal tracciato della pista, in una parte rettilinea priva di protezione laterale, finendo per precipitare sul pendio.
Secondo i giudici di merito il gestore della pista non aveva provveduto alla valutazione dei rischi prima di mettere in esercizio la pista; tale obbligo si radica nella L. n. 363 del 2003, art. 3, secondo cui i gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo.

Si tratta di una regola cautelare immediatamente precettiva e di natura elastica, i cui contenuti devono essere individuati sulla base di una accorta disamina delle specifiche condizioni in cui l'agente si trova ad operare in relazione al caso concreto e che abbraccia la preventiva valutazione del rischio connesso alla pericolosità intrinseca della pista, in modo che possa essere messa in esercizio nelle condizioni di massima sicurezza per gli utenti della medesima.
L'iniziale valutazione dei rischi rappresenta un adempimento doveroso e non delegabile, come si evince dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 17, comma 1, lett. a), il quale, sebbene espressamente previsto nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, è estensibile, per ratio, anche alla fattispecie in commento, stante l'intrinseca pericolosità della messa in esercizio della pista.

Secondo gli ermellini il gestore avrebbe dovuto valutare il rischio connesso all'esercizio di quella pista avente caratteristiche ben definite, senza possibilità di delega, proprio in quanto detta valutazione rappresenta un prius logico rispetto alla possibilità di conferire ad un soggetto terzo la responsabilità in tema di sicurezza della pista.
Il gestore avrebbe dovuto identificare il rischio di fuoriuscita dal tracciato, in relazione ai tratti connotati da una particolare pendenza e dalla ripidezza del declivio del lato a valle, tenendo conto della conformazione della pista e dell'eventuale presenza di ghiaccio e quindi predisporre un adeguato sistema di protezione per fronteggiare detto rischio.

Lo stesso gestore ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti sulla pista, avuto riguardo ai luoghi in cui essa è ubicata e alla casistica concretamente verificabile in relazione all'utilizzo della pista medesima, e deve adottare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione per tutelare la sicurezza degli utenti.

fonte altalex


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