Le agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

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Decreto Rilancio: guida alle agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali del Decreto Rilancio. Dai contributi a fondo perduto alle agevolazioni per casa e risparmio energetico

 VADEMECUM DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE SUL DECRETO RILANCIO ⇒  TESTO PDF

 Decreto Rilancio e le numerose misure fiscali

l’Agenzia delle Entrate ha realizzato un Vademecum che illustra, spiega e ai destinatati delle misure, i benefici fiscali previsti dal decreto, e le modalità di funzionamento. All'interno vengono illustrate le disposizioni contenute nel Dl n. 34/2020, che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia e di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Contributo a fondo perduto – Art. 25

  • Oggetto: Contributo a fondo-perduto al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’ emergenza epidemiologica Covid -19.
  • Destinatari: Soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019.
  • Calcolo: Ammontare del contributo calcolato applicando una percentuale alla differenza tra ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.  Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  • Soggetti esclusi: Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell’istanza; Enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR; Intermediari finanziari e società di partecipazione; Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27, 38 del DL 18/2020; Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs 509/1994 e 103/1996.
  • Note: Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP; Istanza da presentare all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento; Accredito diretto su c/c del beneficiario.

Versamento IRAP – Art. 24

Come si calcola l'IRAP? Le deduzioni del 2019 - Apre Roma

  • Imposta: IRAP.
  • Beneficio: Non è dovuto il versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto 2020 (l’importo della prima rata dell’acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta; resta fermo il versamento dell’acconto per il 2019).
  • Destinatari: Imprenditori e lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’ imposta precedente.
  • Soggetti esclusi: Imprese di assicurazione; Amministrazioni pubbliche; Intermediari finanziari e società di partecipazione.
  • Note: Il beneficio si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1836 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche.

Credito d’imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo – Art. 28

Credito di imposta 2020: accesso esteso a tutte le aziende ...

  • Beneficio: Credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo.
  • Destinatari: Imprese, anche agricole; Lavoratori autonomi; Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti per gli immobili non abitatividestinati all’attività istituzionale.
  • Soggetti esclusi: Le imprese, i lavoratori autonomi con: ricavi o compensi, superiori, nel 2019, a 5 milioni (tale limite non si applica alle imprese alberghiere) e,  una diminuzione del fatturato inferiore al 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
  • Utilizzo del credito di imposta: È utilizzabile dopo il pagamento deicanoni anche in compensazione nel modello F24. È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
  • Note: Il credito d’imposta non ècumulabileconquelloprevisto dall’art. 65 deldecreto Cura Italia. Per le strutture turistico ricettive con attività stagionale il creditod’imposta spetta conriferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020.

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica per veicoli elettrici – Art. 119

Sismabonus: “Casa Sicura” la guida e le Faq del MIT

  • Beneficio: Incremento della detrazione al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi, con fruizione della detrazione in 5 rate annuali di pari importo o opzione per la trasformazione incredito d’imposta o sconto per l’importocorrispondente alla detrazione.
  • Ambito oggettivo:  Interventi di efficienza energetica specificamente previsti; Interventi di riduzione del rischio sismico; Installazione di impianti fotovoltaici; Installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.
  • Ambito soggettivo: Persone fisiche che agiscono al di fuori dell’esercizio dell’impresa, di arti e professioni Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) Cooperative di abitazione per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti o assegnati in godimento ai soci.
  • Cedibilità o sconto: In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare: per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore; per la trasformazionein credito d’imposta,con possibilità di cessione a terzi.
  • Note: Le detrazioni per interventi di isolamento termico e sostituzione impianto climatico e di efficientamento energetico non si applicano alle persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa,arte o professione, se eseguiti su edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale.

Trasformazione in sconto delle detrazioni fiscali – Art. 121

  • Beneficio: Possibilità per gli anni 2020 e 2021 di trasformare alcune detrazioni fiscali, alternativamente, in uno sconto pari al massimo al corrispettivo dovuto al fornitore o in credito d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti.
  • Ambito oggettivo: Recupero del patrimonio edilizio; Efficienza energetica; Adozione di misure antisismiche; Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti; Installazione di impianti fotovoltaici; Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
  • Ambito soggettivo: Soggetti che hanno diritto alle detrazioni previste dalla norma.
  • Cedibilità o sconto: In luogo della detrazione, i contribuenti possono optare: per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto anticipato dal fornitore per la trasformazione in credito d’imposta, con possibilità di cessione a terzi.
  • Note: La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso e e non può essere richiesta a rimborso.

 

Cessione dei crediti di imposta – Art. 122

  • Beneficio: Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei creditid’imposta per l’emergenzaepidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.
  • Ambito oggettivo: Crediti di imposta per: Fitti; Sanificazione; Adeguamento degli ambienti di lavoro.
  • Note: La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso e e non può essere richiesta a rimborso.

Caratteristica del meccanismo di incentivo fiscale dei crediti di imposta, è che gli stessi non possono essere compensati con i debiti iscritti a ruolo contro il contribuente.

I debiti andranno dunque pagati, con il differimento delle scadenze previste dal decreto, mentre i crediti potranno essere compensati con le nuove imposte liquidate nell’anno, oppure ceduti secondo i meccanismi sopra illustrati.

Credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro – Art. 120

  • Beneficio: È pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite di 80 mila euro, per la  realizzazione degli interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID- 19.
  • Destinatari: Imprese e lavoratori autonomi. Non spetta alle imprese ed ai lavoratori autonomi che non esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico.
  • Beni agevolati: Interventi di rifacimento di spogliatoi e mense; Interventi per la realizzazione di spazi comuni e ingressi, di spazi medici; Acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti; Acquisto di arredi di sicurezza.
  • Note: È cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti del costo sostenuto. Può essere ceduto ad altri soggetti ma non è rimborsabile.

 

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Art. 124

  • Imposta: IVA.
  • Beneficio: Fino al 31/12/2020 sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagatasugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. Dal 1° gennaio 2021 a tali cessionisi applica l’aliquota IVA del 5%.
  • Destinatari: Imprese.

Credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – Art. 125

  • Beneficio: È riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumentiutilizzati, per l’acquisto di dispositivi diprotezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.
  • Destinatari: Imprese; Lavoratori autonomi;  Enti non commerciali, compresi enti del terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti.
  • Note: Il credito d’imposta è utilizzabilein dichiarazione ovvero, senza limiti di importo, in compensazione in F24. Sono abrogati gli articoli 64 del decreto Cura Italia e 30 del decreto Liquidità. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi anche per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del decreto Cura Italia Art. 126 e 127

  • Oggetto: Proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.
  • Versamenti sospesi: Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, trattenute relative all’ addizionale regionale ecomunale, nonché dell’IVA sospesi dall’ art. 18 del decreto Liquidità per i mesi di aprile e maggio 2020. Ritenute derivanti dal mancato assoggettamento sui ricavi e compensi percepiti nel periodo tra il 17 marzo ed il 31 maggio dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro. Ritenute sospese dal 2 marzo al 30 aprile nonché l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 a favore degli soggetti che operano nei settori indicati dall’art. 61 del decreto Cura Italia. Versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza.
  • Modalità di ripresa della riscossione: I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 ovvero fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il predetto termine del 16 settembre.

 Incentivi per gli investimenti nell’ economia reale – Art. 136

  • Oggetto: Introdotta la possibilità di costituire una nuova tipologia di piano di risparmio a lungo termine.
  • Caratteristiche investimenti: Gli investimenti qualificati sono composti da strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in stati membri dell’UE o Stati SEE nonché dall’ erogazione di prestiti o dall’ acquisizione di crediti delle predette imprese.
  • Investimenti esclusi:Esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici FTSE MIB e FTSE Mid CAP della Borsa Italia.  Limiti all’entità degli investimenti pari a 150.000 euro all’ anno e a 1.500.000 complessivamente.
  • Note Il vincolo di concentrazione degli investimenti viene elevato al 20%.

Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri – Art. 140

  • Oggetto: Proroga al 1° gennaio 2021.
  • Beneficio: Non applicazione delle sanzioni agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Slittamento del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema della Tessera sanitaria.
  • Note: Resta fermo tuttavia l’obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali, di registrare i corrispettivi sui registri IVA e trasmettere con cadenza mensile telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri.

Lotteria degli scontrini- Art. 141

  • Misura: Rinvio al 1° gennaio 2021.
  • Oggetto: Entrata in vigore della lotteria degli scontrini.
  • Termine sospeso: 1° luglio 2020.

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA – Art. 142

  • Misura: Rinvio alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
  • Oggetto del rinvio: – Procedure di precompilazione, da partedell’Agenzia delle entrate, dei registri e dellecomunicazioni periodiche IVA nonché della dichiarazione annuale IVA.
  • Termine rinviato: Dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021.

Rinvio della procedura di liquidazione automatizzatadell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Art. 143

  • Misura : Rinvio al 1° gennaio 2021.
  • Oggetto del rinvio: Introduzione di una procedura di integrazione daparte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta dibollo dovuta sulle fatture elettroniche inviatetramite SDI che non contengono l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo.
  • Termine rinviato: Dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021.

Rimessione in termini e sospensione del versamento
degli importi richiesti a seguito del controllo  automatizzato e formale delle dichiarazioni – Art. 143

  • Oggetto:  Sono considerati tempestivi, se eseguiti entro il 16 settembre 2020, i pagamenti inscadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto,relative alle somme dovute a seguito delle comunicazioni degli esiti del controllo della dichiarazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del dpr. 600/73 e 54-bis del dpr n. 633/72. I medesimi pagamenti di cui al periodo precedente sono sospesi se con scadenzanel periodo compreso tra l’entrata in vigoredel decreto e il 31 maggio 2020
  • Beneficiari: Tutti i contribuenti.
  • Beneficio:I versamenti sospesi e quelli considerati tempestivi possono essere eseguiti entro il 16 settembre 2020, senza applicazioni di ulteriori sanzioni e interessi, ovvero, in 4 rate mensili di pari importo a partire dal mese di settembre con scadenza il 16 di ogni mese.
  • Note: La previsione si applica anche agli importi dovuti per le rateazioni in corso e per quelli risultanti dalle comunicazioni relative alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Sospensione della compensazionetra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo – Art. 145

  • Oggetto: I debiti iscritti a ruolo non possono essere compensati con i crediti d’imposta richiesti a rimborso dai contribuenti.
  • Destinatari: Tutti i contribuenti.
  • Periodo: 2020.

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili – Art. 147

  • Beneficio: Per il 2020 è fissato ad un milione di euro il limite per la compensazione, in F24, dei crediti tributari.
  • Destinatari:   Tutti i contribuenti.

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Art. 148

  • Destinatari: Imprese e lavoratori autonomi che applicano gli ISA. Si tratta di coloro che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e non presentano cause di esclusione. Sono esclusi i contribuenti che nel p.i.:
    –  hanno iniziato o cessato l’attività
    –  si trovano in condizioni di nonnormale svolgimento dell’attività
    –  dichiarano ricavi/compensi maggiori di Euro 5.164.569
    –  si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/ 2014
    –  etc
  • Finalità:Cogliere effetti economici emergenza COVID ai fini della applicazione degli ISA.
  • Periodo:Periodi di imposta 2020 e 2021.
  • Finalità: Limitare possibilità di definire specifiche strategie di controllo basate su punteggi ISA.
  • Periodo: Periodi di imposta 2018 e 2020.
  • Interventi:AdE e GdF nella definizione di strategie di controllo per analisi del rischio relative a:
    – p.i. 2018, tengono conto anche dei punteggi ISA p.i. 2019
    – p.i. 2020, tengono conto anche dei punteggi ISA pp.i. 2018 e 2019.

Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni – Art. 152

  • Oggetto: Sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli enti locali iscritti nell’apposito albo, aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate.
  • Destinatari: Tutti.
  • Periodo:Dall’entrata in vigore del DLRilancio e fino al 31 agosto 2020 sono: – sospese le trattenute operate dal datore di lavoro/ente pensionistico per i pignoramenti terzi effettuati dall’agente dellariscossione.
    – le somme che avrebbero dovuto essere accantonate sono svincolate e tornano nella piena disponibilità del debitore.
  • Ripresa: Dal 1° settembre 2020. Le trattenute riprenderanno secondo le modalità ordinarie.
  • Note: Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e sono definitivamente acquisite, quindi non rimborsabili, le quote già versate all’Agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del provvedimento.

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973 – Art. 153

  • Oggetto:Sospensione della «verifica di inadempienza» per pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
  • Destinatari: Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica.
  • Periodo: 8 Marzo-31 Agosto 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d.“zona rossa” (allegato1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
  • Provvedimento: Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a cinquemila euro, intestati al beneficiario del pagamento.
  • Note: Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente all’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPRn. 602/1973.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione – Art. 154 lettera a

  • Oggetto: Cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti dogane, ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali. Entrate tributarie e non tributarie.
  • Destinatari: Tutti.
  • Periodo: 8 Marzo-31 Agosto 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d.“zona rossa” (allegato1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
  • Ripresa I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della medesima sospensione e, pertanto, entro il 30 settembre 2020.
  • Note Fino al 31 agosto 2020 sono sospese le attività di notifica delle cartelle e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti primadell’inizio delperiodo di sospensione.

Rateizzazioni: nuovi termini di decadenza – Art. 154 lettera b

  • Oggetto: Ampliati i termini di decadenza delle rateizzazioni di cartelle e avvisi.
  • Destinatari: Tutti.
  • Periodo: Piani di dilazione in essere all’8marzo e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 agosto 2020.
  • Provvedimento: La decadenza dallarateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste.
  • Note: Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1/9/2020 riprende il regime ordinario di decadenza (5 rate).

Termini di pagamento «Rottamazione-ter» e «Saldo e stralcio» – Art. 154, lettera c

  • Oggetto: Maggiore flessibilità per il versamento delle rate in scadenzanell’anno 2020relative alle Definizioni agevolate(“Rottamazione‐ter ”, “Saldo e stralcio” e«Rottamazione risorse proprie UE»).
  • Destinatari: Contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate (“Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio” e«Rottamazione risorse proprie UE») scadute nell’anno 2019.
  • Periodo: Tutte le scadenze dell’anno 2020 delle rate della «Rottamazione-ter», «RottamazioneRisorse proprie UE»e «Saldo e stralcio» scadute nell’anno 2019.
  • Ripresa: I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entroil termine «ultimo»del 10 dicembre 2020 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.
  • Note: Per la scadenza di pagamento del 10 dicembre 2020 non è prevista la tolleranza di 5 giorni.

Dilazioni per i debiti inseriti nelle Definizioni agevolate decadute nel 2019 – Art. 154, lettera d

  • Oggetto: Rateizzazione per debiti inseriti nelle definizioni agevolate(Rottamazione‐ter”, “Saldo e stralcio”e «Rottamazione risorse proprie UE») decadute nel 2019.
  • Destinatari: Contribuenti decaduti dai benefici delle definizioni agevolate
  • Periodo: Debiti inseriti in piani di pagamento delle definizioni agevolate che al 31 dicembre 2019 risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019.
  • Provvedimento: Possibilità di presentare istanza per ottenere un piano di dilazione dei debiti «rottamati» e non pagati.
  • Note: Il provvedimento supera le precedenti limitazioni previste dalla normativa sulle definizioni agevolate (DL n.119/2018 e L. n. 145/2018).

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali – Art. 157

  • Oggetto: Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di   decadenza, calcolati senza tenere conto della sospensione di cui all’articolo 67, comma1, scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.
    Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020
    È disposto l’invio nel 2021 delle comunicazioni e la notifica di atti,elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, ed previsto altresì il differimento dei termini di decadenza previsti per le comunicazioni e gli atti medesimi.
  • Finalità: In considerazione delle difficoltà connesseall’emergenza COVID-19 per i contribuenti, la disposizione ha la finalità di consentire una distribuzione della notifica degli atti da essa indicati da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenzadell’azione accertatrice.
  • Note: – Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto;
    – Individuate specifiche modalità di attestazione dell’avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020;
    – Con provvedimento del direttore dell’AdE sono individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica;
    – Fatta salva la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza nonché i casi in cui l’emissione dell’atto è funzionale ad adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

 

Cumula abilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione – Art. 158

Oggetto: Cumulabilità della sospensione dei termini processuali (art. 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) con la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione del contribuente (art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).
Finalità: Norma di interpretazione autentica relativa all’applicazione della sospensione dei termini processuali introdotta dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Note: La norma conferma la posizione già espressa dall’Agenzia delle entrate con le circolari 6/E del23 marzo 2020 e 8/E del 3 aprile 2020 le quali hanno precisato che, in caso di adesione presentata su istanza di parte, si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione “per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”, prevista dall’articolo 6, comma 3,del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, siala sospensione prevista dall’art. 83 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18.

Tax Credit Vacanze – Art. 176

  • Beneficio: Per il periodo d’imposta2020, viene riconosciuto ai nuclei familiari un credito, fino ad un importo massimo di 500 euro, utilizzabile per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, da bed & breakfast e agriturismo.
  • Destinatari: Nuclei familiari in possesso di una dichiarazione sostitutiva unica fornita dall’Inps e con ISEE in corso di validità non superiore a 40 mila euro. È, necessario essere in possesso delle credenziali Spid.  Per i nuclei familiari composti da due persone l’importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro.
  • Condizioni di utilizzo: – Può essere utilizzato da un solo componente.
    – Può essere speso in un’unica soluzione enei riguardi di una sola impresa turistica ricettiva, o di un solo agriturismo o bed & breakfast.
    – È fruibile nella misura dell’80%, sottoformadi sconto, per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore. Il restante 20% è utilizzabile come detrazione dall’avente diritto.
    – Il corrispettivo della prestazione deve essere documentato con fattura elettronica o documento commerciale.
  • Note: Lo sconto è rimborsato al fornitore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, ovvero cedibile anche ad istituti di credito. Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità applicative del credito.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio – Art. 181

  • Imposta: Bollo.
  • Beneficio: Dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, non è dovuta l’imposta di bollo.
  • Atti esentati: Domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concessele.
  • Destinatari: Imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzazione del suolo pubblico.

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio – Art. 244

Confartigianato » MEZZOGIORNO – Per sviluppo Sud più sostegno a ...

  • Beneficio: Incrementate, in base alle dimensioni delle imprese, le percentuali (pari al 45% per le piccole imprese) per il calcolo del credito sugli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo afferenti strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  • Destinatari: Imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
  • Note: – Per le imprese di grandi dimensioni (che occupano almeno 250 persone ed il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni) la percentuale per il calcolo del credito sale al 25%.
    – Per le imprese medie (che occupano almeno 50 persone e con fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro), la medesima percentuale è del 35%.
    – Per le piccole imprese il credito è pari al 45% degli investimenti agevolabili.

AGENZIA DELLE ENTRATE ecco il VADEMECUM SUL DECRETO RILANCIO ⇒ TESTO PDF

fonte altalex


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