Emendamento sulle multe per coronavirus: cosa cambia

Amministrativo

Multe per Coronavirus: casistica, rimedi ed emendamenti

 

Tra i casi più pittoreschi di multe per coronavirus ci sono stati la presentatrice Tv Federica Torti, sanzionata per essere andata in tuta a fare la spesa (e, quindi, scambiata come un runner fuorilegge) e il Dott. Giuseppe Sciaboni, medico in pensione richiamato in servizio per combattere l’epidemia, multato perché era andato ad acquistare il giornale. Si è, invece, conclusa a lieto fine la vicenda di un’infermiera di Genova, che si era vista elevare una contravvenzione assieme al marito quando quest’ultimo era andato a prenderla dopo un turno di notte, in quanto il questore del capoluogo ligure ha ritenuto giusto annullare il verbale.

Casi limite, si dirà, ma che evidenziano come il Legislatore si sia mosso in maniera frettolosa e superficiale per delineare una serie di sanzioni finalizzate a impedire violazioni della quarantena decisa per contenere l’epidemia di Covid-19 e da ultimo fissate nel DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Tale provvedimento, eliminando l’applicabilità alle fattispecie in esso contenute delle sanzioni previste all’art. 650 c.p. (che potevano addirittura condurre all’arresto del trasgressore) e facendo ovviamente salvi i casi in cui la violazione costituisca un illecito più grave, prevede una sanzione base compresa tra i 400,00 e i 3.000,00 euro, aumentata fino a un terzo se commessa con l’utilizzo di autoveicoli e abbinata alla sanzione accessoria della chiusura da 5 a 30 giorni per la violazione delle disposizioni riguardanti le pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, salva la recidiva che comporta il raddoppio della pena.


ATTENZIONE! Cambiano le multe per le violazioni da Coronavirus.

Con un emendamento sulle sanzioni, nella serata di martedì 12 maggio, il Governo ha mutato alcune misure adottate nel corso degli ultimi due mesi. Tra le novità principali si registra un abbassamento del tetto massimo della sanzione pecuniaria a cui si va incontro qualora si dovesse venir meno alle prescrizioni governative. L’emendamento è stato approvato dalla Camera dei Deputati all’unanimità: 430 i voti favorevoli.  Tra le novità per la fase 2, dunque, anche una modifica alle multe da Coronavirus. L’approvazione di questo emendamento sanzioni consente di abbassare da 3.000 a 1.000 euro il tetto massimo delle sanzioni amministrative per chi viola le norme relative al contenimento messe in campo dal governo contro la diffusione del coronavirus durante il lockdown. Dunque, i soggetti trasgressori saranno puniti con una sanzione che va da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro.

Coronavirus, come cambiano le multe

Questo emendamento sulle sanzioni  è stato approvato all’unanimità nella serata di martedì 12 maggio.

L’emendamento fa scendere da 3.000 a 1.000 euro il tetto massimo delle sanzioni amministrative.

E importante novità anche per le sanzioni amministrative già comminate: le multe già effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto Coronavirus “Saranno applicate nella misura minima ridotta della metà”.  Dunque, le sanzioni effettuate precedentemente al decreto, in cui viene specificato che la sanzione minima è di 400 euro, avranno un valore di 200 euro.


Tuttavia se alcune fattispecie vietate, contenute dell’art. 1 del provvedimento, sono sufficientemente chiare (come il divieto per i soggetti positivi al virus di violare la quarantena) lo stesso non si può dire per altre come quella contemplata alla lettera A comma secondo dell’art. 1 che prevede, tra gli atri divieti, la limitazione di spostamenti individuali che non siano dettate da “situazioni di necessità” o “altre specifiche ragioni”. Definizioni, quest’ultime, estremamente generiche che di fatto rimettono alla discrezionalità del pubblico ufficiale valutazioni che dovrebbero essere ancorati a parametri maggiormente oggettivi e che potranno certamente costituire un motivo di contestazione del verbale, la quale, come previsto dall’art. 18 della L. 689/1981, potrà effettuarsi con l’invio, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto, di note difensive all’autorità competente (il Prefetto nel caso di violazioni dei divieti posti dalle autorità statali o gli enti subordinati che le abbiamo emesse nel caso delle misure urgenti a carattere regionale o infraregionale di cui all’art. 3 del decreto) e, in caso di rigetto, con l’impugnazione, entro 30 giorni dalla notifica, della successiva ordinanza ingiunzione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo in cui la violazione è stata commessa.
In proposito è, infatti, molto importante sottolineare che in questo caso non trovano applicazione né la riserva di giurisdizione del Giudice di Pace per le violazioni al Codice della Strada ex art. Art. 7 DLgs. 150/2011 né la possibilità del ricorso gerarchico al Prefetto di cui all’art. 203 del Codice della Strada, in quanto, come si vedrà nel corso dell’esposizione, la sola disposizione del citato testo normativo applicabile alle violazioni in oggetto è l’art. 202 sul pagamento in misura ridotta.

Con riferimento ai termini bisogna tenere a mente che quelli per la procedura amministrativa sono sospesi, ex art. 103, comma 1,del d.l. n. 18/2020 (decreto Cura Italia), dal 23 febbraio al 15 maggio, con la conseguenza che per il calcolo sia del termine di 30 giorni per l’invio di note difensive si dovrà tenere conto di tale sospensione.
Quindi, salvo ulteriori proroghe, non potrà troverà applicazione, ai fini del ricorso al Giudice di Pace, la sospensione prevista a norma dell’art. 83 D.L. 18/2020, come differita dal D.L. 23/2020 (Decreto liquidità) al giorno 11 maggio, in quanto l’ordinanza ingiuntiva non potrà che venire emessa successivamente.

Un altro aspetto degno di nota è, poi, quello relativo al termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione.
Lo stesso è passato, ex art. 108 del decreto Cura Italia, da 5 a 30 giorni per i verbali notificati entro il 31 maggio 2020 ed stato oggetto di sospensione dal 10 marzo fino al 13 aprile[1], come stabilito dall’art. 10 c. 4 D.L. 9/2020 e chiarito dalle circolari del Ministero Dell’ Interno del 13/3/2020 e del 03/4/2020.
Su tale ultimo aspetto occorre però precisare che le ulteriori sospensioni dei termini previsti dal citato art. 10 (in primis quella per ricorso giurisdizionale avverso le sanzioni) non sono applicabili alle violazioni in oggetto, sia perché, come chiarito dalle circolari ministeriali le stesse si applicano solo alle violazioni al Codice Della Strada, la cui unica disposizioni applicabile in questo caso è, come detto, quella relativa al pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202, e sia perché il termine per l’invio di note difensive all’ente è sospeso dal 23 febbraio al 15 maggio e quindi l’applicazione della sospensione compresa dal 10 marzo al 13 aprile non avrebbe senso.
Com’è noto, il pagamento in misura ridotta, di norma, preclude la possibilità di una successiva contestazione della sanzione (cfr. Cass. n. 13727/2010, Cass. 12899/2010, Cass. 13101/2009 e Cass. 46/2007), ma nel caso di specie tale conclusione può ritenersi quantomeno dubbia.
L’incompatibilità di cui sopra discende, infatti, dal disposto dell’art. 203 c. 1 C.D.S. il quale però non è richiamato nelle disposizioni del Decreto 19/2020, con la conseguenza che un’impugnazione del verbale successiva al pagamento in misura ridotta della sanzione sarebbe in questo caso ipotizzabile, fermo restando che, in sede processuale il Giudice di Pace adito, potrebbe comunque attribuire valore di acquiescenza (se non addirittura di confessione) all’avvenuto pagamento.

⇒ Quindi: nel caso di un verbale elevato il 12 marzo la relativa sanzione per via della sospensione fino al 15 maggio di cui all’art. 103 del decreto Cura Italia, potrà essere contestata presso il Prefetto (o presso gli altri enti competenti) entro il 15 giugno (cadendo il 30° giorno il 14 giugno che è una domenica) e poi, entro 30 giorni dalla notifica dell’eventuale ordinanza di rigetto, dinnanzi al Giudice di Pace territorialmente competente.

⇒ Qualora, invece, si decida di pagare la sanzione in misura ridotta, il termine è prorogato di 30 giorni dalla notifica del verbale, ferma la sospensione tra il 10 marzo e il 13 aprile e la possibilità di proporre comunque ricorso.

Come si vede un quadro alquanto complesso e articolato, figlio senza dubbio di una legislazione d’urgenza finalizzata a contenere comportamenti al momento pericolosi per la pubblica incolumità, piuttosto che a reprimerli, il che conduce ad auspicare che, a emergenza passata.

[1] Benché il decreto Cura Italia sia entrato in vigore il 25 marzo 2020, l’art. 8 di tale provvedimento prevede l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative in esso previste, ridotte della metà, a quei comportamenti puniti a norma del precedente D.L. 6/2020 in vigore dal 23.2.2020, sostituendone le sanzioni penali ivi previste.

fonte altalex


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