Il condomino ha diritto di accesso ai documenti contabili? Sempre?

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LOCAZIONI e CONDOMINIO

 

DELIBERE ASSEMBLEARI

Il condomino ha diritto di prendere visione dei documenti, ma

  • senza senza disturbare
  • o addirittura ostacolare il lavoro dell’amministratore
  • e sempre con buonafede

⇒Corte di Cassazione ordinanza n.10844/20, depositata l'8 Giugno⇐

Qualsiasi condomino, in ogni momento, ha il diritto di chiedere all’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti condominiali, senza che debba in alcun modo giustificare le sue richieste. Tale diritto, sia chiaro però, non deve rappresentare un ostacolo per l’attività dell’ amministratore e non deve essere esercitato secondo modalità contrarie alla buona fede.

 

COME CHIEDERE LA DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE

La richiesta  dei documenti contabili e va inoltrata all’amministratore condominiale in forma scritta oppure orale. Nel caso in cui si utilizzi una  lettera essa non deve necessariamente essere spedita con raccomandata, almeno in una prima fase amicale. Però, se l’amministratore non rispondesse o peggio negasse l’accesso ai documenti, allora converrà diffidarlo mediante uno strumento che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento della richiesta, cioè mediante raccomandata. Sarebbe preferibile e agevole adottare la Pec,  posta elettronica certificata, di cui l’amministratore di condominio dovrà essere dotato per legge. In caso di inerzia si potrà agire in tribunale, con un ricorso in via d’urgenza (ex articolo 700 del Codice di procedura civile) per ottenere l’esibizione delle carte.

SCARICA⇒ Lettera di messa in mora all’amministratore per la consegna di documentazione. ⇐

 

FATTO

Due condomini impugnavano una delibera assembleare con la quale il condominio aveva approvato il rendiconto relativo alla precedente annualità. Tale impugnazione era dovuta alla presunta mancata presa visione dei documenti contabili del condominio da parte dei condomini per colpa dell’amministratore. Alla richiesta di consultare la documentazione contabile da parte dei due condomini l’amministratore aveva inizialmente fissato un appuntamento con gli stessi proprio presso il suo studio per di consentire la presa visione dei documenti contabili ai comproprietari. Tale appuntamento, però, era stato posticipato a data da destinarsi a mezzo telegramma dall’amministratore stesso; questi aveva comunicato di avere avuto problemi di salute importanti e per questo motivo aveva posticipato l’appuntamento. I due condomini, a questo punto, non si erano più interessati a prendere un nuovo appuntamento e inoltre non avevano seguentemente  partecipato all’ assemblea  successiva essi  avevano invece impugnato la deliberazione relativa al rendiconto di cui chiedevano visura.

Prima il Tribunale e poi la Corte d’Appello, avevano rigettato le argomentazioni mosse dai due condomini e avevano dichiarato valida la deliberazione assembleare impugnata. I condomini soccombenti agiscono dunque in Cassazione.

 

 CORTE DI CASSAZIONE

 

I comproprietari, come detto, impugnavano la decisione della Corte d’appello e ricorrono in Cassazione.

I ricorrenti, in buona sostanza, censuravano la sentenza d’appello nella parte in cui non aveva riconosciuto l’invalidità della delibera impugnata a causa della condotta inadempiente dell’amministratore di condominio. Se ogni condomino ha il diritto di prendere visione dei documenti – postulavano i ricorrenti – il comportamento dell’amministratore che non aveva consentito loro di verificare la contabilità condominiale prima di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto era inadempiente e l’assemblea doveva considerarsi nulla.

Con la sentenza ⇒Corte di Cassazione ordinanza n.10844/20, depositata l'8 Giugno⇐, la Suprema Corte rigettava il ricorso dei proprietari.

Nel caso in questione, infatti, l’amministratore aveva offerto la possibilità ai condomini di prendere visione della contabilità condominiale, infatti aveva fissato un appuntamento presso il suo studio poi cancellato. La cancellazione dell’incontro era stata però causata da una giustificata e documentata emergenza sanitaria, inoltre l’appuntamento era stato rinviato, ma i condomini non avevano mai più provveduto a chiedere di fissare un altro incontro. Essi, c’è da aggiungere ancora, non avevano poi partecipato all’assemblea condominiale, deputata proprio alla verifica dell’attività dell’amministratore e nella quale i condomini avrebbero potuto chiedere di prendere visione dei documentioppure richiedere un rinvio o votare contro l’approvazione dei rendiconti.

Questa inerzia secondo la Cassazione era determinata da una violazione del principio generale di buona fede, che deve orientare l’attività del condomino che intenda prendere visione della documentazione condominiale.

Secondo la Corte, difatti, è noto principio giurisprudenziale secondo cui ogni condomino ha la facoltà di domandare all’amministratore di prendere visione ed estrarre copia dei documenti contabili in qualsiasi momento e senza dover giustificare la propria richiesta. Tale diritto, tuttavia, non è incondizionato, perchè non deve «risultare di ostacolo all’attività di amministrazione, né rivelarsi contraria ai principi di correttezza»

La sentenza  della Corte per questo sanciva la violazione dei doveri di buonafede da parte dei due condomini, i quali avrebbero potuto domandare un altro appuntamento all’amministratore prima della assemblea di approvazione del rendiconto o, quanto meno, partecipare alla stessa e muovere le loro rimostranze. La Cassazione rigettava il ricorso dei due condomini e condannava gli stessi alla refusione delle spese.


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