Decreto scuola: maturità, esami di abilitazione e tirocini cosa cambia?

Diritto Scolastico

Decreto scuola: cosa cambia per maturità, esami di abilitazione e tirocini

Il Consiglio dei Ministri ha approvato misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato, la regolare conclusione dell’anno scolastico in corso e l’ordinato avvio del successivo

Per leggere il testo completo della legge in Gazzetta Ufficiale potete consultare questo link.

Il testo approvato il 6 aprile (Consiglio dei Ministri) disciplina le azioni relative alla chiusura del corrente a.s. e all’avvio dell’a.s. 2020/2021, tenendo conto dell’emergenza pandemica e dell’eventuale protrazione del periodo di sospensione dell’attività didattica, svolta “in presenza”, oltre la data del 18 maggio 2020.
Con riferimento alle criticità emerse nella prosecuzione delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario, il Decreto Scuola prevede misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di Stato per l’esercizio delle professioni, rispetto alle quali l’attività di tirocinio rappresenta presupposto di ammissione.

Sommario

  • Istruzione
  • Procedure concorsuali ed esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia
  • Svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

Istruzione

Per assicurare l’ordinata conclusione dell’a.s. corrente, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, saranno scandite specifiche misure dirette ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale. Le ordinanze dovranno definire la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti dell’a.s. 2019/20, nel corso di quello successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenterà ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020.
Per l’effetto, ove sia possibile il rientro a scuola entro il 18 maggio:

- per entrambi di cicli di istruzione, le ordinanze potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva previsti dalla normativa vigente, in considerazione della effettiva possibilità di recupero degli apprendimenti e dell’impegno dimostrato dagli alunni;
- per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all’istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa;
- si potranno rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto, con la possibilità della sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale.

Nella più grave ipotesi ove le lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio, o che gli esami non possano svolgersi in presenza:

- le ordinanze ministeriali potranno disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali,
- per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sarà consentito sostituire l’intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all’esame (la definizione di contenuti e modalità di esecuzione dell’elaborato saranno definite nell’ordinanza);
- per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, potrà essere previsto un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame: detta eventualità richiederà la rimodulazione del colloquio e dei punteggi di esame previsti.

Per quanto riguarda l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/21, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte a:

- definire la data di inizio delle lezioni per l’a.s. 2020/21, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti;
- adattare gli aspetti procedurali e le tempistiche di immissione in ruolo, da definire entro il 15 settembre 2020, nonché gli aspetti procedurali e le tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato;
- l’eventuale conferma, per l’a.s. 2020/21, dei libri di testo adottati per il corrente a.s., in deroga alle norme vigenti.

Si prevede che, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza, il personale docente assicuri comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione e che, in relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, solo per l’a.s. 2019/20, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione.

Il testo conferma, per tutto l’intero a.s. corrente, la sospensione:

- dei viaggi d'istruzione,
- delle iniziative di scambio o gemellaggio,
- delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate.

Procedure concorsuali ed esami di abilitazione per l’accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

Similmente a quanto previsto per le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, vengono sospese per 60 giorni pure quelle previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l’accesso alle stesse professioni, comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata soltanto su basi curriculari o in modalità telematica. Rimane ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già completata la valutazione dei candidati.

Svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

Ove sia necessario, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, le disposizioni per assicurare:
- il riconoscimento delle qualifiche professionali,
- l’organizzazione,
- le modalità della prima e della seconda sessione dell’anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate,

delle professioni di:

- odontoiatra,
- farmacista,
- veterinario,
- tecnologo alimentare,
- dottore commercialista ed esperto contabile,
- delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.

I decreti possono individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività:
- pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle stesse professioni,
- previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio,
- successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell’abilitazione professionale.

fonte altalex


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