News/Danno da perdita di capacità lavorativa del minore: sì al coefficiente di minorazione

Danno da perdita di capacità lavorativa del minore: sì al coefficiente di minorazione

Se la vittima del danno patrimoniale cagionato da responsabilità medica è un bambino, al calcolo del risarcimento va applicato il coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata. Il Giudice dovrà tener conto che il deficit fra il reddito atteso e quello ottenuto, si realizzerà soltanto quando il minore raggiungerà l’età lavorativa, e solo in quel momento, si delineerà il danno nel patrimonio del danneggiato.
E’ quanto precisato dalla Cassazione, Sez. Terza civile, nella sentenza n. 31235 del 4 dicembre 2018.

E’ stato accolto uno dei motivi di ricorso incidentale proposto dall’azienda ospedaliera: il giudice del merito ha errato a non attualizzare il danno futuro né a tener conto, nella liquidazione, dello scarto temporale, attraverso l’applicazione del suddetto coefficiente di minorazione che andava, invece, considerato.
Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha precisato che, al momento in cui viene compiuta la liquidazione dei danni patrimoniali futuri e permanenti, essi possono essere distinti in due categorie: i danni che si stanno già producendo nel momento della liquidazione, e che continueranno a prodursi in futuro e quelli che, al momento della sentenza non si sono ancora verificati, in quanto inizieranno a prodursi solo dopo un certo periodo di tempo, dalla liquidazione.
In particolare, in quest’ultima categoria rientra il danno la perdita della capacità di guadagno del minore, il quale avrebbe iniziato a prodursi solo quando questi avrebbe raggiunto l'età lavorativa, possono essere liquidati anch'essi col sistema della capitalizzazione, ovvero moltiplicando l'importo annuo del reddito presumibilmente perduto dalla vittima, per un coefficiente di capitalizzazione. Orbene, il principio di indifferenza del risarcimento di cui all'art. 1223 c.c. impone al giudice di tenere conto del fatto che sta liquidando oggi, un danno che si verificherà solo successivamente. In ragione di ciò, bisognerà considerare, lo scarto temporale tra il momento della liquidazione ed il successivo momento in cui il danno inizierà a prodursi, e per fare ciò, si dovrà ridurre il risultato ottenuto dall'operazione di capitalizzazione, moltiplicandolo per un numero decimale inferiore ad uno detto "coefficiente di minorazione per capitalizzazione anticipata", che restituisce il valore attuale di un Euro pagabile solo fra n anni.
Se i danni patrimoniali futuri per spese mediche e per assistenza sanitaria sono stati liquidati correttamente dalla Corte d'appello, non altrettanto può dirsi del calcolo dei danni da perdita della capacità di guadagno. In effetti, essendo la vittima dell'illecito un minore, il danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa che si traduce in perduta capacità di procacciarsi un reddito da lavoro, si sarebbe verificato nel patrimonio della vittima solo quando quest'ultima avrebbe raggiunto l'età lavorativa. Pertanto, solo allora, si sarebbe realizzato il deficit tra reddito atteso e reddito ottenuto. Nel calcolare tale danno, il Tribunale adìto, si è limitato a moltiplicare il presunto reddito che la vittima avrebbe percepito se fosse rimasta sana, per il numero di anni lavorativi sperati, e successivamente, la Corte territoriale ha ritenuto tale calcolo corretto.
La Cassazione ha rilevato che, così facendo, la Corte d'appello non ha attualizzato il danno futuro, né ha ridotto il risultato, applicando il c.d. coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata nei fanciulli, tenendo conto di uno scarto di non meno di 18 anni tra la data dell'illecito e la data di ingresso nel mondo del lavoro. In tal modo, ha violato l'art. 1223 c.c. ed il principio di corrispondenza tra danno e risarcimento, perché il minore - se fosse rimasto sano - avrebbe cominciato a guadagnare solo molti anni dopo la nascita, e di questo decalage temporale si doveva tenere conto nella liquidazione, attraverso il suddetto coefficiente di minorazione. Non ha pregio, la giustificazione della Corte di merito sul punto, la quale, rigettando il motivo di gravame, ha affermato che, nessuna riduzione andava applicata al risarcimento del danno futuro, perché "il denaro si svaluta". Tale spiegazione appare paradossale, in quanto la minorazione per anticipata liquidazione va compiuta, proprio per tenere conto del fatto che di norma il denaro si deprezza.
Alla luce di ciò, la Cassazione ha cassato la sentenza in commento, con rinvio alla Corte territoriale, la quale nel riesaminare il gravame proposto dall'Azienda Ospedaliera, dovrà applicare il seguente principio di diritto: "la liquidazione del danno permanente da perdita di capacità lavorativa, patito da un fanciullo, deve avvenire dapprima moltiplicando il reddito annuo, che si presume sarà perduto, per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente alla presumibile età in cui il danneggiato avrebbe iniziato a produrre reddito; e poi riducendo il risultato così ottenuto attraverso la moltiplicazione di esso per un coefficiente di minorazione, corrispondente al numero di anni con cui la liquidazione viene anticipata, rispetto al momento di presumibile inizio, da parte della vittima, dell'attività lavorativa".

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fonte altalex


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