Covid-19. Smart working e giustizia: la direttiva del Ministero

Diritto del Lavoro 

Smart working e giustizia: la direttiva del Ministero

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIRETTIVA 4 MARZO 2020

I chiarimenti sulle misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, mediante l’adozione di modalità di lavoro agile

Il Ministero della Giustizia, ha emanato una Direttiva in tema di misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, mediante l’adozione di modalità di lavoro agile. Il provvedimento, distinto in 8 paragrafi, attua specificamente, per il settore di competenza, la previsione dell’art. 4, c. I, lett. a) del DPC Ministri 1° marzo 2020 in materia di lavoro agile. E’ stato predisposto anche uno specifico modulo di adesione.

Sommario

  • 1. Dipendenti interessati
  • 2. Attività e processi lavorativi interessati
  • 3. Luogo di svolgimento della prestazione in smart working
  • 4. Individuazione delle tipologie di attività delocalizzabili
  • 5. Volontarietà dell’accesso alla modalità in smart working
  • 6. Il progetto individuale
  • 7. Orario della prestazione in smart working
  • 8. Prescrizioni
  • 9. Obblighi in capo al prestatore
  • 10. Interruzioni
  • 11. Trattamento economico
  • 12. Spese
  • 13. Durata
  • 14. Numeri e categorie di lavoratori
  • 15. Obblighi assicurativi
  • 16. Revoca del progetto

 

1. Dipendenti interessati

I prestatori di lavoro che possono essere autorizzati a svolgere la propria prestazione in modalità smart working, anche in assenza degli accordi individuali previsti dagli artt. 18 e segg. della L. n. 81/2017, sono quelli in servizio presso gli Uffici e servizi centrali e territoriali delle seguenti Amministrazioni:
Comparto Funzioni Centrali del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria,
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria,
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità,
Amministrazione degli Archivi Notarili.

2. Attività e processi lavorativi interessati

L’esecuzione del rapporto di lavoro in modalità di smart working è possibile per le attività e i processi lavorativi almeno in parte delocalizzabili, cioè tali da non postulare la costante presenza fisica nella sede di lavoro del dipendente addetto, senza ulteriore distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro.

3. Luogo di svolgimento della prestazione in smart working

Durante le giornate di smart working, la prestazione lavorativa è svolta dalla propria residenza o da altro domicilio, previo accordo con la direzione dell’Ufficio o servizio di appartenenza. Il lavoratore gode di autonomia operativa e può organizzare la prestazione nel rispetto degli obiettivi assegnati. I risultati dell’attività lavorativa sono sottoposti a monitoraggio e valutazione del direttore dell’Ufficio o del Servizio.

4. Individuazione delle tipologie di attività delocalizzabili

I direttori degli Uffici e Servizi individuano le tipologie di attività ritenute delocalizzabili in tutto o in parte, quali, a titolo meramente esemplificativo:
analisi, studio, ricerca e stesura di testi e relazioni connesse con i compiti d’ufficio;
attività di approfondimento normativo o giurisprudenziale e di elaborazione dati relativi al lavoro istituzionale;
predisposizione di atti/provvedimenti o di minute degli stessi ovvero di modulistica ovvero di documentazione tecnica.

5. Volontarietà dell’accesso alla modalità in smart working

Il lavoratore interessato deve:
compilare e presentare, al direttore dell’Ufficio o del Servizio:
il modulo di istanza,
la proposta di progetto individuale di lavoro agile,
indicare una propria utenza telefonica fissa o cellulare e un indirizzo e-mail, con impegno ad essere reperibili nelle fasce orarie previste dal progetto,
specificare l’eventuale disponibilità di propri dispositivi e attrezzature elettroniche utilizzabili a tal fine.

6. Il progetto individuale

Nell’eventualità in cui sia praticabile, al dipendente viene assegnato un progetto individuale che stabilisce:
settore di attività da espletare in smart working;
eventuale strumentazione tecnologica (propria o fornita dall’Amministrazione) necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
obblighi connessi all’espletamento dell’attività fuori dalla sede di lavoro;
forme di monitoraggio e controllo e modalità di esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro;
orari di reperibilità telefonica e telematica;
risultati attesi;
modalità di monitoraggio dei risultati;
individuazione delle giornate mensili in modalità di lavoro agile;
fascia oraria della prestazione lavorativa.

7. Orario della prestazione in smart working

Non può oltrepassare l’ordinaria prestazione lavorativa giornaliera prevista dalla relativa contrattazione nella singola sede di servizio.

8. Prescrizioni

Il progetto assegnato al dipendente contiene le prescrizioni in materia di:
riservatezza dei dati,
custodia delle attrezzature informatiche consegnate per l’espletamento della prestazione lavorativa fuori dalla sede di lavoro.

9. Obblighi in capo al prestatore

Il dipendente, nel firmare il progetto assegnatogli, si impegna a:
eseguire la prestazione lavorativa in modalità smart working, nel rispetto dei vigenti obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali;
utilizzare le dotazioni informatiche eventualmente consegnategli solo per ragioni di servizio;
rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sull’utilizzo delle strumentazioni tecniche;
rispettare la normativa in materia di sicurezza dei dati.

10. Interruzioni

Il lavoratore che per motivate e documentate ragioni personali o familiari, deve allontanarsi durante le fasce di reperibilità, dovrà prontamente comunicare al proprio Ufficio o Servizio tale interruzione della prestazione lavorativa in modalità smart working.

11. Trattamento economico

E’ lo stesso, più in particolare:
non subisce alcuna modifica,
non sono configurabili prestazioni straordinarie,
non sono corrisposti buoni pasto.

12. Spese

Consumi elettrici, di connessione alla rete Internet, comunicazioni telefoniche con l’Ufficio o Servizio, sono a carico del lavoratore.

13. Durata

Il progetto è esecutivo dal giorno successivo alla firma per accettazione da parte del lavoratore, e ha una durata relazionata al perdurare dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del CdM.

14. Numeri e categorie di lavoratori

Nell’applicazione la direttiva, non sono posti limiti numerici o percentuali alle unità di organico che può svolgere la prestazione in smart working, salva ogni valutazione in materia di delocalizzabilità delle attività e in genere di funzionalità degli Uffici e dei Servizi. Nell’esercizio del potere datoriale l’accesso in modalità smart working dovrà favorire il personale che rientra nelle categorie elencate in ordine di priorità:
affetti da patologie tali da esporli ad un maggiore rischio di contagio;
lavoratori con figli in condizioni di disabilità;
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del congedo di maternità;
dipendenti sui quali grava la cura dei figli minori;
dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con mezzi pubblici, percorrendo una distanza di almeno 5 chilometri.

15. Obblighi assicurativi

Gli oneri di cui all’art. 22 della L. n. 81/2017, sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul portale dell’INAIL. L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di condotte del dipendente incoerenti con quanto indicato nella informativa in questione e comunque non compatibili col corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

16. Revoca del progetto

L’Amministrazione, in presenza di giustificato motivo, può disdire in ogni momento l’esecutività del progetto di smart working. In tal caso, il dipendente dovrà rendere la propria prestazione secondo l’orario ordinario presso la sede di lavoro, dal giorno successivo alla comunicazione della revoca.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIRETTIVA 4 MARZO 2020

fonte altalex


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