Coronavirus ed utilizzo di droni

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Coronavirus e monitoraggio tramite droni

Il necessario bilanciamento tra diritto alla salute e alla riservatezza personale e alcune riflessioni di carattere processuale e penalistico


La pubblica funzione, al fine di contenere la pandemia in atto dovuta al diffondersi del virus Covid-19, ha emanato provvedimenti che incidono sul diritto alla riservatezza dei singoli.

 

Sommario

 

  1. I provvedimenti governativi emergenziali in vigore fino al 03/04/2020 -Coronavirue e Utililizzo droni
  2. La Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di Covid-19 dell’European Data Protection Board (EDPB) del 19 marzo 2020
  3. Utilizzabilità delle videoriprese effettuate con droni nel procedimento penale
  4. Condizioni e limiti per l'utilizzo delle riprese tramite dispositivi SAPR nei procedimenti penali

 

1. I provvedimenti governativi emergenziali in vigore fino al 03/04/2020 - Coronavirus e Utililizzo droni
Una nota ENAC emessa il 23 marzo 2020 ha, infatti, autorizzato le forze dell’ordine all’utilizzo di droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini nei diversi territori comunali in modo da controllare il rispetto delle restrizioni previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020.
La stessa, però, è stata successivamente sospesa dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza per permettere un'interlocuzione con l'Ente emanante al fine di evitare utilizzi fuori norma considerato che tale azione richiede un bilancamento tra l’obiettivo perseguito dall’ENAC, e cioè il contenimento della diffusione del virus per tutelare la salute pubblica, e il diritto alla riservatezza dei singoli cittadini, che trova le sue radici nel combinato disposto degli artt. 2, 14 e 15 della nostra Carta costituzionale.

2. La Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di Covid-19 dell’European Data Protection Board (EDPB) del 19 marzo 2020
La legittimità delle suddette operazioni di controllo sarebbe stata designata dalla Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di Covid-19 adottata dallEuropean Data Protection Board (EDPB) il 19 marzo scorso.
Secondo il sopracitato consesso, infatti, l'attività di contenimento della pandemia giustificherebbe l’adozione di misure compressive della sfera privata dei singoli cittadini ma non avallerebbe un'incontrollata azione violativa del diritto alla riservatezza.
Sarebbe stato attribuito, pertanto, carattere prioritario al diritto alla salute sia nella sua dimensione individuale quale diritto fondamentale del singolo, quanto in quella collettiva di interesse pubblico.
L'European Data Protection Board ha, però, specificato che anche in questa fase emergenziale spetta a tutte le autorità trattanti dati personali garantirne la protezione. A tutela della riservatezza, pertanto, chi impiega dispositivi SAPR deve adottare misure di sicurezza adeguate e funzionali ad escludere la divulgazione degli stessi a soggetti non autorizzati.
Nello specifico, il comitato ritiene che i controlli limitativi della riservatezza dei singoli siano consentiti a patto che le restrizioni siano circoscritte al periodo di emergenza e finalizzate alla salvaguardia di interessi vitali.
Invero, il provvedimento ENAC sopracitato autorizza l'acquisizione di immagini e di dati relativi alla localizzazione di cittadini sull'intero territorio italiano limitando, però, l’uso dei droni al solo periodo di emergenza da Covid 19 e vincolandolo all'esigenza di contenere il dilagare del nuovo Coronavirus.
I dati raccolti mediante l’utilizzo di droni, pertanto, non potranno essere impiegati per finalità differenti rispetto al monitoraggio, né conservati per un tempo superiore a quello necessario. Dovranno, infatti, essere cancellati appena sarà irrogata la sanzione nei confronti dell'interessato o, al contrario, se privi di contenuti utili eliminati immediatamente.
Gli stessi, infatti, dovrebbero essere il presupposto per l'applicazione della sanzione prevista per l’illecito amministrativo di cui all’art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19; per l'accertamento della violazione dell’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e per l'irrogazione della pena prevista dall' art. 452, comma 1, n. 2 nel caso in cui ad infrangere la quarantena sia un soggetto positivo al Covid-19 in condizione di vincolo domiciliare e che violi consapevolmente il divieto di allontanamento dalla propria abitazione.

3. Utilizzabilità delle videoriprese effettuate con droni nel procedimento penale
A tal punto, volendo soffermarsi sull'utilizzabilità delle videoriprese in sede processuale, è opportuno considerare che il nostro codice di rito si fonda sul principio di tassatività. e, pertanto, in materia probatoria richiede la tipizzazione dei singoli mezzi.
A tale principio sono, però, ammesse delle deroghe in considerazione dell’importanza degli interessi pubblici che l’azione penale deve tutelare. E', infatti, sempre possibile per il giudice, ai sensi dell’art. 189 c.p.p, assumere prove non espressamente disciplinate dalla legge purché, le stesse, siano utili ad una più esaustiva valutazione del fatto storico.
La giurisprudenza di legittimità, in materia di utilizzabilità in giudizio delle videoriprese, si è divisa in due orientamenti tra loro contrastanti.
Secondo una prima tesi, le video-immagini sarebbero inquadrabili nella categoria delle prove documentali, acquisibili al procedimento grazie un'interpretazione estensiva dell’art. 234 c.p.p. che definisce come documento qualsiasi rappresentazione di «fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo» (Cass. 20 ottobre 2004, n. 46307)
Ad oggi prevale, tuttavia, un diverso orientamento secondo cui le riprese effettuate tramite aeromodelli possono essere assunte, ex art. 189 c.p.p., come prove atipiche non essendo le stesse disciplinate dalla legge.
Le immagini, pertanto, verrebbero allegate al verbale emesso dall'autorità competente e inserite nel fascicolo del dibattimento poichè rientranti tra le attivita' investigative non ripetibili.

4. Condizioni e limiti per l'utilizzo delle riprese tramite dispositivi SAPR nei procedimenti penali
Il GDPR 679/2016 specifica, altresì, che i filmati effettuati per fini di sicurezza e tutela di interessi pubblici, non necessitano dell’assenso del Garante della privacy ad eccezioni, però, dei casi in cui possono essere lesivi di diritti fondamentali o della dignità dei soggetti interessati.
Invero, i video eseguiti con droni non dovrebbero comportare intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e, dunque, non sussisterebbero problemi in merito la libertà e segretezza delle comunicazioni.
Al contempo, le suddette riprese non creerebbero nemmeno problemi di violazione del diritto alla riservatezza nei luoghi di domicilio o dimora poichè, le stesse, sono finalizzate esclusivamente al monitoraggio della circolazione dei cittadini in spazi e luoghi pubblici.
Le immagini immortalate nelle videoriprese, invece, saranno sottoposte al vaglio dell'organo giudicante al fine di valutare se, le stesse, possano essere pregiudizievoli della libertà morale dei soggetti filmati.
Ulteriore limite, infine, è riscontrabile nell'art. 191 c.p.p., secondo il quale “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate” in procedimenti penali.
I tal caso, pertanto, le operazioni di ripresa dovranno essere necessariamente conformi alla normativa nazionale e sovranazionale in tema di trattamento dei dati personali nonchè, alle disposizioni del Regolamento ENAC -“Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto” - del 11 novembre 2019.
Ne consegue che, secondo il combinato disposto degli artt. 189 e 191 c.p.p., il rispetto della normativa a tutela della riservatezza personale è una condizione necessaria per l'utilizzo delle riprese in procedimenti penali e la misura di controllo a mezzo droni nel contesto della pandemia da Coronavirus appare un'azione rispondente ai principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità. La stessa, infatti, pur comportando una compressione della sfera personale del cittadino, è caratterizzata da un monitoraggio "discreto" in grado di acquisire mezzi di prova valutabili in fase processuale.

fonte altalex


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