Se il conduttore molesta i vicini si configura inadempimento contrattuale?

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Il comportamento del conduttore che arreca molestia ai vicini è motivo di inadempimento contrattuale

Le molestie ai vicini sono giusta causa per la risoluzione del contratto di affitto (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22860 Anno 2020)

La condotta del conduttore è motivo di abuso di bene locato, se rinviene da atti molesti volti a recare danno agli altri abitanti dello stabile. E’ inoltre ravvisabile l’inadempimento contrattuale qualora, anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, l’utilizzo possa comunque pregiudicare il valore dell’immobile stesso, ciò in applicazione dell’art. 1587 c.c.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 22860/20; depositata il 20 ottobre

 

IL FATTO

Un locatore intentava azione di risoluzione per inadempimento, nel corso di un rapporto locatizio ad uso abitativo, nei confronti di una conduttrice, per essere quest’ultima inadempiente per comportamenti molesti contro i vicini. Costituendosi in giudizio, l’inquilina eccepiva l’infondatezza delle contestazioni mosse dal proprietario.

Un locatore intentava azione di risoluzione per inadempimento, nel corso di un rapporto locatizio ad uso abitativo, nei confronti di una conduttrice, per essere quest’ultima inadempiente a causa di comportamenti molesti, e, pertanto, a rilasciare l’immobile in ottemperanza a quanto previsto da un articolo del contratto di locazione sottoscritto dalle parti, che vietava al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che potessero recare molestie agli altri abitanti dello stabile. Costituitasi in giudizio, l’inquilina eccepiva l’infondatezza delle contestazioni mosse dal proprietario.

 

CASSAZIONE

Tale vicenda, approda in Cassazione a seguito del ricorso della conduttrice dopo essere stata condannata sia in I° che in II° al rilascio dell’immobile, la stessa motivava la propria decisione di rigetto richiamando anche il mutato orientamento giurisprudenziale che aveva interessato l’art. 1587 c.c..

A tal proposito sosteneva infatti che la giurisprudenza avrebbe inizoialmente individuato la ratio dell’art. 1587 c.c. nell’abuso del godimento del bene locato solo nel momento in cui venivano modificati lo stato di fatto e la destinazione d’uso dell’immobile e nella misura in cui dette modifiche comportassero un danno economico al locatore o alterassero la conservazione del bene locato che deve essere restituito nelle identiche condizioni in cui è stato ricevuto.

In seguito si assiste ad una interpretazione estensiva del dettato normativo, individuando l’abuso anche se non c'è modificazione di fatto dell’immobile oppure cambio della destinazione d’uso, qualora l’uso vada comunque a pregiudicare il valore dell’immobile stesso. Viene, introdotto, quindi un altro criterio ovvero il comportamento del conduttore che molesta i vicini a seguito del quale si configura l’inadempimento contrattualeper abuso della cosa locata nei confronti del locatore, il quale dovrebbe rispondere verso gli altri inquilini come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie.

Quindi il contratto può essere risolto non solo se vi è diminuzione del bene locato, ma anche quanto ipoteticamente il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore.

Interpretazione estensiva dell’art. 1587 c.c. Gli ermellini hanno motivato la propria decisione richiamando il mutato orientamento giurisprudenziale che aveva interessato l’art. 1587 c.c. A riguardo sostenevano difatti che la giurisprudenza avrebbe dapprima individuato la ratio dell’art. 1587 c.c. nell’abuso del godimento del bene locato solo nel momento in cui venivano modificati lo stato di fatto e la destinazione d’uso dell’immobile e nella misura in cui dette modifiche comportassero un danno economico al locatore o alterassero la conservazione del bene locato che deve essere restituito nelle identiche condizioni in cui è stato ricevuto. Successivamente si assiste ad una interpretazione estensiva del dettato normativo, individuando l’abuso anche in assenza di modificazione di fatto dell’immobile o cambio della destinazione d’uso, qualora l’uso vada comunque a pregiudicare il valore dell’immobile stesso. Viene, introdotto, quindi un altro criterio ovvero il comportamento del conduttore che molesta i vicini configura l’inadempimento contrattuale per abuso della cosa locata nei confronti del locatore il quale dovrebbe rispondere verso gli altri inquilini come di fatto proprio, se tollerasse tali molestie. Quindi il contratto può risolto non solo se vi è diminuzione del bene locato, ma anche quanto ipoteticamente il locatore potrebbe diventare responsabile nei confronti dei vicini per le molestie del conduttore.

 

Conclusioni

Il ricorso dunque viene rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, alla controricorrente.


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