Cassa integrazione Covid-19 e contratti a tempo determinato: sanatoria per proroghe e rinnovi

Studio Legale Gaudiello
Tel: 0824 29914 e WhatsApp: 393 9271233
Email: info@studiolegalegaudiello.it
PEC: studiolegalegaudiello@pec.giuffre.it
Fax: 0824 23128

Diritto Lavoro

Cassa integrazione Covid-19 e contratti a tempo determinato: sanatoria per proroghe e rinnovi

Il decreto Cura Italia, convertito in legge, ha inteso preservare dal rischio della disoccupazione i lavoratori a termine o in somministrazione

Cassa integrazione Covid-19 e contratti a tempo determinato: sanatoria per proroghe e rinnovi

Uno degli aspetti più problematici legati alla gestione dei rapporti di lavoro durante l’emergenza Covid 19, è stata senza alcun dubbio la questione dei rapporti a tempo determinato in scadenza durante il periodo di lock-down e durante la c.d. fase 2. Molte imprese si sono trovate, infatti, nella condizione di aver richiesto un intervento di integrazione salariale con causale “Covid-19” e contestualmente di avere la necessità di prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza o rinnovare i contratti scaduti, al fine di non smarrire le professionalità formate o la cui formazione è stata interrotta dalle chiusure governative. Tale possibilità trovava uno scoglio legale insormontabile nell’art. 20, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 81/2015, che vieta l’assunzione di lavoratori a tempo determinato presso unità produttive ove sono in corso sospensioni a zero ore o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale e che riguardano dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine.
Proprio al fine di superare tale vincolo normativo, è intervenuto l’art. 19 bis introdotto in sede di conversione del Decreto Cura Italia (LEGGE  di conversione n. 27/2020) il quale prevede che i datori di lavoro che utilizzeranno ammortizzatori sociali con causale “Covid -19” (cassa integrazione ordinaria ed in deroga, fondo di integrazione salariale e fondi di solidarietà) potranno innanzi tutto derogare alle limitazioni di cui all’art. 20 comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2015.

Prima di addentrarci nella definizione delle deroghe previste dall’art. 19 bis, è interessante evidenziare il particolare (e discutibile ) strumento normativo adoperato dal legislatore per sanare le criticità in materia di contratti a tempo determinato.
La norma è, infatti, rubricata “Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”. Orbene tale norma non può essere affatto qualificata come norma di interpretazione autentica, in quanto rispetto alle norme “interpretate” la cui formulazione risulta essere chiara e perentoria, non si è mai ravvisata una grave incertezza normativa e/o ermeneutica o anfibologie giurisprudenziali.
In realtà il legislatore si è servito dello strumento (potremmo dire atecnico) dell’interpretazione autentica, al fine di dare efficacia ex tunc al dettato contenuto nell’art. 19 bis, “sanando” in questo modo chi aveva provveduto a rinnovare e/o prorogare contratti a tempo determinato prima dell’entrata in vigore del citato art. 19 bis. In realtà lo strumento sarebbe potuto essere tranquillamente quello di una norma con efficacia retroattiva, il cui divieto non assurge a rango di principio costituzionale sempre nei limiti di ragionevolezza e di bilanciamento degli altri valori costituzionali. Vista l’eccezionalità del momento, quindi, il legislatore avrebbe potuto utilizzare altre strade di intervento normativo (cfr. Cort. Cost. 234/2007).

- Con l’art. 19 bis il Legislatore ha derogato ai seguenti articoli del D.lgs. n. 81/2015:

  •  20, comma 1, lettera c) che - come detto - vieta l’assunzione di lavoratori a tempo determinato presso unità produttive ove sono in corso sospensioni o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale, che riguardano dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine;
  • 21, comma 2, in materia di c.d. “stop & go” in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato stipulato con il medesimo lavoratore. In tal caso non dovrà essere rispettato lo stop di dieci giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni dalla data di scadenza di un contratto superiore ai sei mesi;
  • 32, comma 1, lettera c) che vieta l’utilizzazione di lavoratori in somministrazione presso datori di lavoro che hanno in corso sospensioni o riduzioni di orario per i propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione.

È importante evidenziare come sebbene la formulazione della norma risulti infelice (l’art. 20 comma 1 “derogato” parla di apposizione del termine, non di rinnovo o proroga del contratto a termine) le deroghe previste dall’art. 19 bis - ad avviso di chi scrive - non debbano essere interpretate nel senso di una legittimità tout court nella stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o di somministrazione con nuovi lavoratori per le imprese interessate dalla sospensione o dalla riduzione per integrazione salariale. In tal modo verrebbe meno la ratio della norma che intende tutelare solo ed esclusivamente i lavoratori già in forza o il cui contratto è scaduto durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Purtroppo la deroga non riguarda le c.d. causali previste dall’art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015 così come modificato dal Decreto Dignità.
Questo implica che il rinnovo o la proroga oltre i 12 mesi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente per ragioni sostitutive, esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria. Sicuramente questa limitazione renderà meno vigorosa la portata derogatoria dell’art. 19 bis del Decreto CURA ITALIA (decreto cura italia. word). Il legislatore sarebbe potuto intervenire, ad esempio, neutralizzando i periodi di intervento di integrazione salariale con causale Covid-19 e/o di chiusura forzata dell’attività aziendale ai fini del computo del limite dei 12 mesi per l’inserimento delle causali.

fonte altalex


Lo Studio Legale Gaudiello è a vostra completa disposizione, chiunque può rivolgersi per qualsiasi dubbio, chiarimento o problema legale, contando su un’assistenza tempestiva gratuita e altamente professionale.
Raccontaci la tua storia attraverso il sito o Contattaci per un parere: info@studiolegalegaudiello.it
Qualora necessiti di una assistenza legale potrai richiedere (anche online) un preventivo di spesa gratuito e non impegnativo.


torna su

Richiesta appuntamento

scrivici o contattaci telefonicamente per fissare un appuntamento presso lo studio legale

    Nome *

    Cognome *

    Data di nascita

    Email *

    Cellulare *

    Telefono fisso

    Città

    Il mio problema riguarda (richiesto)

    Motivo della consulenza (richiesto)
    Descrivi il tuo problema, ci aiuterà a trovare la soluzione migliore

    Aiutaci a capire meglio: allega una documento che descriva il problema (formati: doc, docx, pdf max 2MB)

    * Ho letto e acconsento al trattamento dei dati personali secondo la Privacy Policy