News/Cambiale protestata: la banca deve attivarsi per interrompere la levata del protesto

Cambiale protestata: la banca deve attivarsi per interrompere la levata del protesto

La Suprema Corte di Cassazione si concentra sugli obblighi di diligenza incombenti sulla banca mandataria del pagamento di una cambiale.

In particolare, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall’art. 12 L. n. 349/1973, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine».

È quanto affermato dalla Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2549 depositata il 4 febbraio 2020.

Il caso.

Un cliente agiva innanzi al Tribunale di Messina avverso la sua banca la quale aveva, a suo dire, illegittimamente elevato protesto di una cambiale scaduta in data 18 gennaio 1998. Il Tribunale di Messina rigettava la domanda rilevando che il cliente aveva impartito l’ordine di pagamento della cambiale protestata soltanto in data 20 gennaio 1998, e dunque successivamente alla sua scadenza, non potendo ravvisarsi illegittimità nella condotta della banca. La Corte di Appello di Messina, con ordinanza ex 348-bis c.p.c., dichiarava inammissibile il gravame.
Il cliente impugnava per Cassazione detta ordinanza formulando, per quel che qui rileva, due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 44, 51 e 70 R.D. n. 1669/1933, per non aver la Corte di Appello rilevato l’illegittima elevazione del protesto posto che il pagamento della cambiale era stato effettuato con un solo giorno di ritardo cadendo di domenica la scadenza della stessa; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1188 c.c. e dei principi generali di buona fede della banca, per non aver la Corte di Appello rilevato che la banca, una volta ricevuto il pagamento, non si era attivata per interrompere l’elevazione del protesto.

Cambiale protestata: la responsabilità da contatto sociale della banca.

La Suprema Corte di Cassazione osserva, in primo luogo, di avere già affrontato in precedenza una fattispecie simile , ove il pagamento del titolo era validamente avvenuto, nel primo dei due giorni successivi alla scadenza, statuendo che la banca una volta avuta notizia del pagamento ha l’obbligo di attivarsi per impedire che, attraverso il protesto, si verifichino gli effetti pregiudizievoli di un evento che non ha più ragion d’essere. In questa direzione, era stata pertanto configurata in capo alla banca una responsabilità da contatto sociale e da comportamento omissivo, in relazione all’affidamento incolpevolmente riposto dal debitore circa l’avvenuta comunicazione del pagamento dell’effetto cambiario (Cass. n. 11130/2009). Nella medesima pronuncia la Corte di Cassazione aveva altresì precisato che la banca per esonerarsi da responsabilità – qualora non riesca a tempestivamente contattare il Notaio per bloccare il meccanismo di levata del protesto – è tenuta ad informare il debitore di tutti gli strumenti tecnici a sua disposizione (ex art. 3, Legge n. 77/1955) per evitare o limitare il pregiudizio conseguente alla pubblicazione.

Cambiale protestata: la responsabilità della banca per condotta omissiva.

Ciò ricordato, la Suprema Corte, tornando alla fattispecie in esame, osserva come sia configurabile una responsabilità della banca per condotta omissiva, posto che – nonostante il debitore avesse provveduto ad effettuare il pagamento del titolo nel giorno successivo alla sua scadenza – essa era rimasta inerte, non comunicando al Pubblico Ufficiale che era venuto meno il presupposto per elevare il protesto, ovvero il mancato pagamento della cambiale. Ad avviso degli ermellini, però, la responsabilità della banca non è configurabile in termini di contatto sociale, bensì ha natura contrattuale riconducibile al rapporto di mandato. Aggiunge poi la Corte che l’obbligo della banca di attivarsi immediatamente per impedire la levata del protesto deriva comunque da una clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi della controparte. In questa prospettiva, secondo i Giudici di legittimità, è indubitabile che la banca, accettando il pagamento del titolo anche se in ritardo, abbia ingenerato nel debitore il ragionevole affidamento che con l’intervenuta estinzione del debito sarebbe anche venuto meno ogni rischio dell’elevazione del protesto. Se poi la banca avesse avuto dubbi circa la possibilità di intervenire per bloccare il protesto, avrebbe dovuto avvisarne prontamente il debitore per consentirgli di contattare egli stesso il Pubblico Ufficiale o comunque per attivarsi tempestivamente per avviarne la cancellazione ex art. 12 Legge n. 349/1973. La condotta della banca ha comportato, invece, che il debitore subisse il protesto ignorando che, nonostante il pagamento, la relativa procedura non era stata interrotta.
Alla luce di quanto sopra argomentato, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, accoglie il ricorso del cliente ed enuncia il seguente principio di diritto: «gli obblighi di diligenza che gravano su una banca cui sia stato conferito mandato al pagamento di una cambiale, impongono, una volta avvenuto l’atto solutorio, di attivarsi immediatamente per intervenire sul processo di levata del protesto, e, ove tale meccanismo si trovi ad una fase così avanzata da non poter essere più interrotto, di avvisare prontamente il mandante al fine di consentirgli di accedere tempestivamente alla procedura di cancellazione del protesto, secondo quanto previsto dall’art. 12 L. n. 349/1973, salvo in ogni caso l’obbligo per la banca – ove sia intervenuta comunque la levata del protesto – di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine».

Cambiale protestata :responsabilità della banca per illegittima levata del protesto.

La sentenza in esame conferma il costante orientamento della Corte di Legittimità la quale – pur riconoscendo l’inevitabilità della levata del protesto ai sensi degli artt. 3 e 4 Legge n. 77/1955 – ha più volte configurato una colpa concorrente della banca ove le informazioni da essa fornite, ovvero l’omissione o l’incompletezza nel fornirle, abbiano inciso causalmente sull’illegittimo protesto; in questo senso cfr. Cass. n. 11130/2009, già citata nell’ordinanza in commento.
Sui danni conseguenti al protesto cambiario, se illegittimamente sollevato e non seguito da una pronta rettifica, cfr. Cass. n. 18316/2007 e Cass. n. 14977/2006 secondo cui: «il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza solo in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato e privo di una conseguente, efficace rettifica, deve ritenersi idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali: con la conseguenza che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quelli sopraindicati, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza».
La decisione in commento è interessante perché si sofferma sulla natura della responsabilità della banca non più intesa come extracontrattuale, bensì da contratto, con ogni corollario in punto di ripartizione dell’onere della prova, del grado della colpa e del termine di prescrizione.

 

fonte DeJure


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