Bonus prima casa 2020, come usare il credito d’imposta per riacquisto

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Bonus prima casa, come usare il credito d’imposta in caso di riacquisto dell’abitazione principale?

Se il bonus prima casa viene utilizzato solo parzialmente, in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, l'importo residuo potrà essere speso dal contribuente in diminuzione dall'IRPEF o in compensazione (risp. Agenzia delle Entrate del 22 luglio 2020 n. 223).

 

Chi decide di vendere l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa e procede all’acquisto di un nuovo immobile rientrante nel bonus, può beneficiare di un credito d’imposta di importo pari all’imposta di registro e all’IVA corrisposta per il precedente acquisto.

L’importo del credito d’imposta non può superare il totale dell’imposta di registro o dell’IVA dovuta per l’acquisto della nuova casa.

Come si può usare il credito d’imposta del bonus prima casa e quali opzioni sono previste qualora non fosse possibile utilizzarlo in sede di rogito notarile?

Sono diverse le soluzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello del 22 luglio 2020.

In merito al credito d'imposta prima casa, i contribuenti hanno la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante (Risp. AE 22 luglio 2020 n. 223).

L'art. 7 L. 448/98 stabilisce che ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di legge è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dall'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, ovvero, per l'intero importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/97. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Il credito di imposta spetta al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile posseduto (Circ. AE 8 aprile 2016 n. 12/E).

Il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:
- per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto;
- in compensazione delle somme dovute.

Per fruire del credito d'imposta è necessario che il contribuente manifesti la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.

Pertanto, l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla all'art. 1 Nota II-bis Parte I TUR, l'espressa richiesta del beneficio in argomento con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del credito.

I contribuenti hanno la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del credito di imposta loro spettante. Nell'ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, o in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.Lgs. 241/97 (come chiarito dalla Circ. AE 24 aprile 2015 n. 17/E).

Nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il suddetto secondo le altre modalità prescritte dal citato art. 7. Dunque, con riferimento alla fattispecie in esame, in cui l'interpellante non potendo utilizzare il credito d'imposta per l'atto di acquisto, in quanto soggetto ad IVA, ha utilizzato solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell'IRPEF, si ritiene che l'istante possa chiedere di poter utilizzare il residuo del proprio credito d'imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per lo stipulando atto di compravendita.

fonte Agenzia delle Entrate, deJure


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