News/Srl in liquidazione. Il socio risponde dei debiti anche se non ha riscosso nulla in sede di liquidazione?

 

Dopo la cancellazione della srl dal registro delle imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2495 c.c.).
I soci rispondono dei debiti anche se non hanno riscosso nulla in sede di liquidazione?

Alla domanda risponde la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 9672.  La questione dell’ammissibilità o meno di una responsabilità personale dei soci di società di capitali in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese pur in presenza di debiti sociali è stata per lungo tempo direttamente connessa alla discussione circa la natura dichiarativa o costitutiva della formalità pubblicitaria della cancellazione, e dunque al rapporto tra tale formalità ed il momento in cui effettivamente può dirsi avvenuta l’estinzione della società.

Anteriormente alla riforma del diritto societario (D. Lgs. 6 del 2003), la giurisprudenza propendeva per la tesi secondo cui la formalità della cancellazione avesse natura meramente dichiarativa ed in quanto tale non fosse condizione sufficiente a determinare l’estinzione della società in caso di sopravvivenze o sopravvenienze passive. In tale ottica, era la società medesima che doveva essere chiamata a rispondere degli eventuali debiti residui o sopravvenuti, previa sua formale “riviviscenza” attuata tramite la cancellazione della cancellazione dal Registro delle imprese, formalità evidentemente eseguita in carenza dei presupposti di legge ed in quanto tale inidonea a produrre l’estinzione della società medesima.
Con la riforma del diritto societario, il legislatore è intervenuto espressamente a disciplinare la sorte delle sopravvivenze e sopravvenienze passive, disponendo all’art. 2495.2 c.c. che, “ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione [ndr: della società dal registro delle imprese] i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. Attualmente, pertanto, sembra che non si possa più mettere in discussione che la cancellazione dal registro Imprese abbia natura costitutiva dell’effetto estintivo della società, risultando evidente come l’eventuale sopravvenienza o sopravvivenza di passività non possa precludere nè impedire tale estinzione.

Tanto chiarito, rimangono comunque diversi interrogativi di non facile soluzione.
In primis, ci si chiede se la ricordata responsabilità dei soci per i debiti sociali non soddisfatti in sede di liquidazione costituisca o meno una vera e propria successione del debito. Tale circostanza è esclusa da parte della dottrina, secondo la quale non vi può essere successione senza l’espresso consenso del soggetto che si assume il debito; il precetto normativo sarebbe più limitatamente volto a garantire continuità alla tutela del creditore, assicurandogli, in ossequio al generale principio di economicità dei mezzi giuridici, la possibilità di agire direttamente sulle somme riscosse senza dover procedere alla preventiva revoca della cancellazione della società ex art. 2191 c.c.. In altri termini, le somme assegnate ai soci in spregio degli obblighi liquidatori manterrebbero la loro destinazione funzionale a garanzia (generica ex art. 2740 c.c.) dei creditori sociali.
Al contrario, la giurisprudenza, in modo pressochè monolitico, ha da sempre individuato nella vicenda un fenomeno devolutivo assimilabile a quello successorio, con subentro dei soci nella posizione di debitori nei confronti dei creditori sociali, secondo le dinamiche proprie della successione universale.
In secundis, ci si interroga ulteriormente se il subentro dei soci nel lato passivo del rapporto obbligatorio di cui era parte la società poi estinta sia configurabile anche nel caso in cui questi non abbiano goduto di alcuno riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Detto altrimenti: la riscossione di determinate somme funge da presupposto per l’insorgere del fenomeno successorio ovvero è una mera limitazione di una responsabilità che è già passata in capo ai soci?
La Cassazione, Sezione Tributaria, n.ro 9672/18 del 19 aprile 2018, confermando l’orientamento già espresso con le sentenze della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 12 marzo 2013, nn.ri 6070 e 6072, torna a prendere posizione su tali interrogativi.
In primo luogo viene confermato come “il debito del quale, in situazioni di tal genere, possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, quasi traesse la propria origine dalla liquidazione sociale, ma si identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica”.
Trattasi quindi di un vero e proprio fenomeno successorio. Al riguardo, il Supremo Collego rileva come la limitazione di responsabilità all’ammontare delle somme riscosse non possa incidere in alcun modo su tale qualificazione, sottolineando come anche in materia ereditaria il successore che risponde solo intra vires dei debiti trasmessigli (id est: l’erede che accetta con beneficio di inventario) mantiene comunque tale qualifica. Inoltre, la successione dei soci nei debiti sociali risulta imprescindibile al fine di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale, che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest’ultimo del suo diritto”.
Secondariamente, con la sentenza in commento gli Ermellini affrontano nuovamente il problema se la qualità di successore del socio dipenda, o meno, dall’aver questi effettivamente percepito alcunchè a seguito della liquidazione.
Parte della giurisprudenza di legittimità successiva alle ricordate sentenze delle Sezioni Unite aveva in effetti fatto assurgere tale circostanza a presupposto per la legittimazione passiva ad causam dei soci: il creditore della società estinta rimasto insoddisfatto avrebbe pertanto potuto convenire in giudizio i soci se e solo se questi si fossero visti distribuita o assegnata una qualche attività a seguito della liquidazione.
Superando tale impostazione, con la sentenza in epigrafe la Cassazione torna a ribadire come i soci siano sempre “destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all’esito della cancellazione) a prescindere dall’aver questi goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione”. L’avere i soci percepito una qualche utilità all’esito della liquidazione, infatti, lungi dall’incidere sulla legittimazione passiva dei convenuti, rappresenta tuttalpiù uno degli elementi che possono andare a costituire l’interesse ad agire del creditore. Ed allora, se da un lato può esser vero che, nel caso in cui i soci non abbiano percepito nulla all’esito della liquidazione, la limitazione di responsabilità risulterà così dirompente da poter sottrarre al creditore l’interesse ad instaurare un giudizio, dall’altro lato tale eventualità non può assurgere a regola di sistema, in quanto il creditore ben potrebbe mantenere un (altro) interesse a vedersi accertato giudizialmente il proprio credito. Si pensi al caso in cui intenda azionare eventuali garanzie per le quali è richiesta la preventiva escussione del patrimonio del debitore principale (la società cancellata); oppure all’ipotesi in cui intenda agire in revocatoria e necessiti quindi che venga accertata la sua qualifica di creditore.
Insomma, il concetto di interesse ad agire ha una “natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e, in caso di sopravvenienza o sopravvivenze societarie passive, numerose possono essere le ipotesi in cui in concreto può rinvenirsi un interesse del creditore ad ottenere una pronuncia giudiziale a sé favorevole contro i soci della società cancellata ed estinta, ancorché in concreto da questi non possa ottenere alcuna soddisfazione delle proprie ragioni a causa della limitazione di responsabilità di cui godono”.
La responsabilità del socio verso i creditori, dunque, sorge per il semplice fatto della esistenza di creditori che non hanno potuto concorrere alla liquidazione del patrimonio sociale sino a loro soddisfazione, e ciò a prescindere da qualsiasi limitazione “quantitativa” di tale responsabilità. Inoltre, l’interesse ad agire dei creditori deve intendersi in senso dinamico ed, in quanto tale, deve ritenersi generalmente sussistente.
Se tali principi erano già stati enunciati, in ambito squisitamente civilistico, dalle Sezioni Unite con le summenzionate sentenze nn.ri 6070 e 6072 del 12 marzo 2013, con la sentenza n.ro 9672/18 la Corte di Cassazione ne afferma e conferma l’applicazione anche in ambito tributario ossia nel caso in cui il creditore insoddisfatto sia l’Amministrazione Finanziaria.
Anzi, in questo precipuo caso, seppur in forma dubitativa, i giudici di legittimità paiono accordare al creditore una tutela ancor più rafforzata. Facendo riferimento alle peculiarità del processo tributario, infatti, la Suprema Corte mette in discussione che la stessa eccezione di “difetto di responsabilità” per mancato ricevimento di somme in sede di distribuzione possa essere introdotta in tale sede.
La Corte prende in considerazione, innanzitutto, le caratteristiche formali ed amministrative dell’atto impositivo, che presuppone in ogni caso una iscrizione a ruolo nei confronti del socio quale successore della società per somme già accertate nei confronti di quest’ultima. In secondo luogo, ricorda il principio di impugnabilità degli atti tributari per vizi propri (art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992) e il divieto di ampliamento dell’oggetto del giudizio (limitato alla sola verifica della fondatezza della pretesa tributaria), elementi tutti che, a mente della Corte, metterebbero in serio dubbio la stessa possibilità di dedurre l’eccezione in oggetto in seno al processo tributario.
Ora, tale ultimo assunto porta con sé necessariamente alcune considerazioni.
A parere dello scrivente, deve infatti decisamente escludersi la possibilità che le peculiarità proprie del sistema di riscossione erariale, e del correlativo giudizio tributario, possano giustificare una totale eversione del principio della responsabilità limitata ai conferimenti effettuati per i soci di società di capitali, e più in generale un indebito ampliamento delle responsabilità personali dei contribuenti.
Pertanto, ammessa e non concessa la fondatezza dell’assunto della Cassazione soprariportato, si dovrebbe ad ogni modo riconoscere che la limitazione di responsabilità alle sole somme ricevute in sede di liquidazione possa essere recuperata aliunde, o innanzi al giudice civile, al fine di far accertare la dedotta limitazione di responsabilità, o eventualmente, in sede di opposizione all’esecuzione. Tuttavia, è evidente che tali conseguenze confliggerebbero palesemente con il generale principio di economicità dei mezzi giuridici che regola l’intero ordinamento, non potendosi ammettere la necessità di instaurare un nuovo giudizio al fine di far valere quando sarebbe deducibile in forma di mera eccezione in un precedente procedimento.
Si confida pertanto che le Commissioni Tributarie che verranno in futuro adite in merito siano disposte a riconsiderare quanto sopra statuito, ritenendo ammissibili anche nel processo tributario le eccezioni sollevate dai contribuenti, colpevoli unicamente di essere stati soci (magari neanche amministratori) di una società cancellata pur in presenza di debiti tributari, così da superare il rigido formalismo imperante in nome di un più ampio principio di giustizia.


torna su

Richiesta appuntamento

scrivici o contattaci telefonicamente per fissare un appuntamento presso lo studio legale

    Nome *

    Cognome *

    Data di nascita

    Email *

    Cellulare *

    Telefono fisso

    Città

    Il mio problema riguarda (richiesto)

    Motivo della consulenza (richiesto)
    Descrivi il tuo problema, ci aiuterà a trovare la soluzione migliore

    Aiutaci a capire meglio: allega una documento che descriva il problema (formati: doc, docx, pdf max 2MB)

    * Ho letto e acconsento al trattamento dei dati personali secondo la Privacy Policy