Se la banca sbaglia a pagare l’assegno non trasferibile? Risponde per colpa lieve.

 

L’errore commesso nell’identificazione del legittimo portatore del titolo, integra la responsabilità contrattuale della banca, che è tenuta al risarcimento del danno per colpa lieve, fino a prova contraria.
E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12477 del 21 maggio 2018.

Nella vicenda in esame, una Compagnia assicurativa aveva convenuto in giudizio il proprio istituto di credito per aver questo emesso un assegno di traenza non trasferibile intestato ad un assicurato, posto all'incasso da un uomo, munito di carta di identità e tesserino del codice fiscale falsi, che si era spacciato per il legittimo beneficiario. Dunque l’attrice aveva eccepito che la banca convenuta non aveva adempiuto all'obbligo previsto che impone alla banca negoziatrice di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore, nè al dovere di identificare con diligenza colui che aveva presentato l'assegno e lo aveva incassato, e ne chiese la condanna al risarcimento del danno subito per essere stata costretta a rinnovare il pagamento dovuto all'effettivo titolare del credito da indennizzo.
Costituitasi in giudizio, la banca negò la propria responsabilità, deducendo che il portatore dell'assegno si era presentato ai suoi sportelli esibendo carta di identità e codice fiscale corrispondenti alle generalità dell'effettivo beneficiario e che, non essendo emerse irregolarità, gli era stato consentito di aprire un libretto di risparmio nominativo sul quale era stata accreditata la somma rinveniente dall'incasso del titolo, che era stata poi prelevata fino all'azzeramento del credito, prima che la banca ne chiedesse la restituzione. La convenuta chiese pertanto il rigetto della domanda ed in subordine, ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa la banca emittente, chiese di essere da questa interamente manlevata.
Il tribunale adito, accolse parzialmente la domanda dell’Assicurazione, rigettando la domanda di manleva della convenuta. Tale decisione, è stata riformata dalla Corte territoriale che aveva rivalutato il danno liquidato in favore dell'attrice con decorrenza dalla data della domanda, anziché da quella in cui si era prodotto; aveva, inoltre, respinto il primo motivo dell'appello principale rilevando che la banca negoziatrice rispondeva di un danno da inadempimento contrattuale, rispetto al quale la sua responsabilità andava valutata ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.
Avverso tale sentenza, la Compagnia assicurativa ha proposto ricorso per cassazione.

La prima sezione civile della Cassazione con ordinanza interlocutoria, ha rilevato che, sussistendo un contrasto giurisprudenziale sulla questione, di oggettiva rilevanza, riguardante la natura della responsabilità della banca che abbia pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, ha rimesso la causa al Primo Presidente, il quale l'ha poi assegnata alle Sezioni Unite.
Nello specifico, la questione di diritto sulla quale il Supremo Consesso è stato chiamato a pronunciarsi, concerne l'interpretazione dell'art. 43, comma 2 l.a., che stabilisce che "colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento".
A tal riguardo, assume rilievo la sentenza n. 14712 del 2007, con cui le Sezioni Unite sono intervenute per comporre un precedente contrasto di giurisprudenza sorto circa la natura contrattuale, extracontrattuale o ex lege) della responsabilità derivante dal pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal soggetto prenditore.
Con tale sentenza, è stato precisato che l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, comma 2, l.a., deve essere intesa in senso ampio, così da riferirsi non solo alla banca ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento; pertanto, va riconosciuta la natura contrattuale alla responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di un soggetto non legittimato.
A ciò si aggiunga che, le regole di circolazione e di pagamento dell'assegno munito di clausola di non trasferibilità, pur svolgendo indirettamente una funzione di rafforzamento dell'interesse generale alla corretta circolazione dei titoli di credito, sono dirette a tutelare i diritti di coloro che sono interessati alla circolazione di quello specifico titolo; in effetti, ognuno di questi confida sul fatto che l'assegno verrà pagato solo con le modalità e nei termini che la legge prevede e la cui concreta esecuzione è rimessa ad un soggetto, il banchiere, dotato di specifica professionalità al riguardo. Da ciò dipende, da un lato, l'affidamento di tutti gli interessati alla corretta esecuzione dei compiti inerenti al servizio bancario, e dall’altro, la specifica responsabilità in cui il banchiere incorre nei confronti di coloro che entrano in contatto con lui per avvalersi di quel servizio, qualora, al contrario, egli non dovesse rispettare le regole stabilite dalla legge al riguardo.
Nel caso in esame, le Sezioni Unite, condividendo la summenzionata pronuncia hanno ribadito che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
Pertanto, è contrattuale la responsabilità della banca negoziatrice, in quanto derivante da contatto qualificato-inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c. e dal quale derivano i doveri di correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c. - non appare più condivisibile la tesi secondo cui detta banca risponde del pagamento dell'assegno non trasferibile effettuato in favore di chi non è legittimato "a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sull'identificazione del prenditore".
Alla luce di ciò, si delinea una responsabilità da contatto sociale qualificato, secondo gli artt. 1176 e 2118 c.c., per cui, nel caso di specie, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore deve provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, in quanto operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve.
In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio di diritto: “ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato- per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo- dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c.c., comma 2.”


torna su

Richiesta appuntamento

scrivici o contattaci telefonicamente per fissare un appuntamento presso lo studio legale

    Nome *

    Cognome *

    Data di nascita

    Email *

    Cellulare *

    Telefono fisso

    Città

    Il mio problema riguarda (richiesto)

    Motivo della consulenza (richiesto)
    Descrivi il tuo problema, ci aiuterà a trovare la soluzione migliore

    Aiutaci a capire meglio: allega una documento che descriva il problema (formati: doc, docx, pdf max 2MB)

    * Ho letto e acconsento al trattamento dei dati personali secondo la Privacy Policy