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SANITARIO

Coronavirus: tutte le misure adottate dal Governo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge volto al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019

Un decreto legge pubblicato sulla G.U. di domenica 23 febbraio e simultaneamente entrato in vigore ha dettato le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Nella serata di sabato 22 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, prontamente firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità), nella finalità di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del coronavirus.

D.L. 23 FEBBRAIO 2020 N. 6
MINISTERO SALUTE, ORDINANZA 23 FEBBRAIO 2020

Sommario

  • Il d.l. n. 06 del 23 febbraio 2020
  • Ampi poteri alle autorità competenti nelle zone focolaio
  • Le misure di contenimento
  • L’attuazione delle misure di contenimento
  • Arresto e ammenda per chi non rispetta le misure
  • L’esecuzione delle misure
  • Le disposizioni attuative
  • L’ordinanza del capo della polizia
  • L’ordinanza del ministero della Salute e del presidente della Regione Veneto

Il d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020

Nella serata di sabato 22 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, prontamente firmato dal Presidente della Repubblica. Il decreto interviene in modo organico, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’OMS (Organizzazione mondiale della sanità), nella finalità di prevenire e contrastare l’ulteriore trasmissione del coronavirus.

Ampi poteri alle autorità competenti nelle zone focolaio

Il decreto prevede, tra l’altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione, o in ogni modo, nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento “adeguata e proporzionata” all’evolversi della situazione epidemiologica.

Le misure di contenimento

Si introduce la facoltà, per le autorità competenti, di adottare aggiuntive misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori da quelle già elencate:
il divieto di allontanamento,
il divieto di accesso al Comune o all’area interessata;
la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei;
la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus,
l’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

L’attuazione delle misure di contenimento

E’ stato previsto che l’attuazione delle misure di contenimento sia disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino plurime regioni. Nei casi di estrema necessità ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorità regionali o locali, ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Arresto e ammenda per chi non rispetta le misure

Il decreto legge n. 6, ai fini sanzionatori, statuisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito col reato di cui all’articolo 650 del Codice penale, recante “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”. Ne consegue che, chiunque non osservi i provvedimenti in questione, legalmente dati dall’Autorità per ragione di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, verrà punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro.

L’esecuzione delle misure

Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, deve assicurare l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Le disposizioni attuative

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è corredato dal DPCM recante identica data, le cui disposizioni sono entrate in vigore nello stesso giorno, e sono efficaci per 14 giorni, salva diversa e successiva disposizione. All’articolo 3 viene disposta l’applicazione del lavoro agile (articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81), in via automatica, ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell’ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Ove si verifichino le succitate condizioni, gli obblighi di informativa (di cui all’art. 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81), devono essere resi per il tramite della modalità telematica, finanche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul portale web dell’INAIL. Viene ribadito che l’esecuzione delle misure urgenti è assicurata dal Prefetto territorialmente competente, informando anticipatamente il Ministro dell’interno, avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, col possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

L’ordinanza del capo della polizia

Il capo della Polizia ha emanato un’ordinanza, inviata ai prefetti delle zone di competenza interessate, che prevede il presidio di 35 varchi nel lodigiano ed 8 quelli nel padovano, nella finalità di disegnare una “cinta”, intorno all’area focolaio, per il tramite dell’impiego di circa 500 operatori interforze (carabinieri, polizia, guardia di finanza), una decina a turno per ciascun varco. Lo scopo è quello di evitare che le persone transitino, in entrata o in uscita, attraverso l’area, ad eccezione delle ipotesi in cui sussistano peculiari esigenze autorizzate dal prefetto. Previsti corridoi sterili deputati all’approvvigionamento di vettovaglie e farmaci, gestiti da operatori qualificati e dotati di dispositivi di protezione, come guanti e mascherine.

L’ordinanza del ministero della Salute e del presidente della Regione Veneto

Sempre nel corso del 23 febbraio, il Ministero della Salute, d’intesa con il presidente della Regione Veneto, ha adottato, con un’ordinanza contingibile ed urgente, misure straordinarie per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da coronavirus. Il provvedimento ha efficacia a decorrere dal 23 febbraio e fino a tutto il 1° marzo 2020, e potrà essere modificato in relazione all’evolversi delle circostanze. Anche per quanto previsto nell’ordinanza in questione, l’omesso rispetto delle misure ivi previste è punito penalmente. Tra le misure:
sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsivoglia natura, di eventi in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, pure di natura culturale, ludica, sportiva, religiosa, discoteche e locali notturni,
chiusura degli asili e delle scuole di ogni ordine e grado nonché delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative e-learning e fad,
sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura,
sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio statale che estero,
obbligo, per chi abbia fatto ingresso in Veneto da zone a rischio epidemiologico identificate dall’OMS, di comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione della Asl competente per territorio, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva,
disinfezione quotidiana dei treni regionali e dell’intero trasporto pubblico locale (via terra, via aerea, via acqua).
L’ordinanza raccomanda e ribadisce l’adozione delle misure igieniche per le patologie a diffusione respiratoria:
pulire spesso le mani,
sottrarsi al contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute,
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce,
non assumere farmaci a meno che siano stati prescritti dai sanitari,
lavare le superfici con antisettici a base di cloro o alcol,
impiegare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone ammalate,
contattare il numero verde regionale 800462340 in ipotesi in cui si verifichi febbre o tosse, e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni.

fonte altalex


 


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