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Condominio: caduta del pedone per scarti di cibo su area comune

Un pedone cade sull'area condominiale a causa dei residui di cibo lì presenti? Il condominio paga i danni.
E’ quanto emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, n. 15839 del 12 giugno 2019.
La pronuncia trae origine dalla vicenda di una donna, la quale, caduta sul marciapiede del fabbricato condominiale, aveva convenuto in giudizio un condominio ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c. per i danni subiti dalla stessa, a causa di tale caduta.

Legittima la decisione del merito che individua la responsabilità della caduta di un pedone sul marciapiede condominiale a carico del Condominio, per violazione dell'obbligo di custodia, dovuta alla presenza, frequente per le abitudini di alcuni condomini, di scarti di cibo offerti agli animali.

 

Il caso

Nello specifico, l'attrice sosteneva la responsabilità del condominio, in quanto la caduta era stata provocata da una sostanza oleosa presente sulla pavimentazione dell’area condominiale, per effetto di residui di cibo ivi presenti. D’altra parte, il Condominio convenuto, costituitosi in giudizio, negava qualunque responsabilità a proprio carico.
Il Giudice di prime cure, ritenendo che i residui di cibo non potevano essere ascritti allo stabile condominiale, ma piuttosto alla maleducazione di un presumibile condomino o di un terzo, rigettava la domanda dell'attrice per assenza di presupposti ex art. 2051 c.c.
La donna impugnava detta pronuncia in appello e la Corte territoriale, ribaltando la sentenza di primo grado, condannava l’appellato al risarcimento dei danni subiti dall'appellante ritenendo sussistente la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. a fronte dell'omessa prova del caso fortuito da parte dell’Ente. Avverso detta sentenza, il Condominio ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di tre censure.
La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili i motivi esposti, poiché il ricorrente, evocando risultanze probatorie fattuali senza il rispetto dell'art. 366 c.p.c., n. 6, ha preteso di sollecitare la Corte ad una rivalutazione di merito della questio facti; dunque non si è in presenza di vizio in iure ma di una sollecitazione al controllo motivazionale su detta questio e ciò va oltre a quanto consentito dal nuovo art. 360 c.p.c., n. 5. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato che il Condominio si è del tutto disinteressato della circostanza relativa al comportamento dei condomini, i quali avevano l'abitudine di gettare cibo dalle finestre per dare nutrimento ai piccioni.

 

Conclusioni

In conclusione, non sussistendo vizi logico-giuridici nell'iter argomentativo posto a fondamento della decisione d'appello, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità nonché al versamento, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.


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fonte altalex


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