Determinazione dell’assegno divorzile: la morte del coniuge estingue il giudizio

Determinazione dell’assegno divorzile: la morte del coniuge estingue il giudizio

La morte di uno dei coniugi nel corso del giudizio di quantificazione dell’assegno di divorzio provoca la cessazione della materia del contendere con la conseguente estinzione del giudizio e nessun obbligo in capo agli eredi dell’onerato. Infatti, l’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile, in quanto trattasi di una posizione debitoria inscindibilmente legata ad uno status personale che può essere accertata solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status si riferisce.

La questione su cui si è pronuncia Suprema Corte riguarda le sorti del giudizio di separazione o divorzio in caso di dipartita del coniuge durante il loro svolgimento; ebbene, tale problematica è oggetto di un contrasto in giurisprudenza, in cui si confrontano due orientamenti opposti. Analizziamo la vicenda concreta da cui ha avuto scaturigine la sentenza, per poi passare alla disamina delle problematiche giuridiche ad essa sottese.

La fattispecie                                                        

Nel 1999 il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi con sentenza non definitiva. La dichiarazione di scioglimento passava in giudicato nel 2003 e nel 2011 il giudice stabiliva la corresponsione di un assegno annuo pari a 75 mila euro a favore della ex moglie, ritenendo cessato l’obbligo di mantenimento nei confronti dei due figli. Il marito appellava la sentenza in punto determinazione dell’assegno divorzile, lamentando che il giudice non avesse considerato l’esistenza di un nuovo nucleo familiare composto da tre minori, oltre al decremento della redditività della sua attività di musicista. Per contro, la ex moglie chiedeva la rideterminazione in aumento dell’assegno. La Corte d’Appello, nel 2014, confermava la sentenza gravata sulla determinazione del quantum e ne fissava la decorrenza dalla decisione di primo grado del 2011. Il coniuge onerato proponeva ricorso per Cassazione e, nelle more del giudizio, decedeva; pertanto, veniva chiesta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, domanda a cui la controricorrente si opponeva.

Ut supra ricordato, la quaestio iuris sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione riguarda le sorti del giudizio di separazione o divorzio in caso di decesso del coniuge durante il loro svolgimento. Confrontiamo i due orientamenti opposti che si alternano in giurisprudenza.

Primo orientamento: il giudizio prosegue e rispondono gli eredi

Secondo un orientamento, ormai recessivo, il diritto al mantenimento ha una natura patrimoniale speciale; infatti, come dispone l’art. 447 c.c., il credito alimentare è indisponibile, non compensabile e incedibile, stante il suo carattere strettamente personale. Tuttavia il suddetto credito è trasmissibile nei confronti degli eredi, in quanto l’interesse della parte richiedente ad ottenere l’assegno, avente ad oggetto le rate scadute anteriormente alla data del decesso, pemane nonostante la morte del soggetto obbligato, avvenuta nelle more del giudizio. Pertanto, il decesso dell’onerato non importa la cessazione della materia del contendere. (Corte Cass. 17041/2007; Corte Cass. 9238/1996). Quando, nel corso del procedimento in materia di divorzio riguardante il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 5 legge 898/1970, «si verifichi la morte della parte (astrattamente) tenuta alla corresponsione dell’assegno stesso, non si determina la cessazione della materia del contendere, atteso che il principio dell’intrasmissibilità, dal lato passivo, dell’obbligo corrispondente non trova applicazione, una volta proposta la relativa domanda giudiziale, per il periodo successivo all’inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell’ex coniuge, residuando, in tal caso, l’interesse della parte istante alla prosecuzione del giudizio in riferimento alla definitiva regolamentazione del diritto all’assegno de quo per il periodo anzidetto» (Corte Cass. 8381/1997). In buona sostanza, l’assegno resta a carico degli eredi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio sino alla morte del coniuge obbligato: dopo il decesso dell’onerato non deve più essere corrisposta alcuna somma a titolo di assegno divorzile. Diverso è il caso di un assegno posto a carico dell’eredità, qualora ve ne siano i presupposti[1] (art. 9 bis legge 898/1970).

Secondo orientamento: il giudizio si estingue e gli eredi non rispondono

L’orientamento più recente – a cui ha aderito la Corte con la pronuncia in commento –  fa leva sul disposto dell’art. 149 c.c., secondo il quale il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi. Il decesso, quindi, è preclusivo della dichiarazione di divorzio e travolge ogni pronuncia accessoria emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato (Corte Cass. 18130/2013; Corte Cass. 27556/2008; Corte Cass. 9689/2006). In particolare, la morte del coniuge in pendenza di giudizio di separazione o divorzio, anche nella fase di legittimità, importa la cessazione del rapporto di coniugio e la materia del contendere. Il procedimento di separazione e divorzio può essere proposto e continuato soltanto dai coniugi, giacché si tratta di un rapporto strettamente personale. Ne consegue che lo scioglimento del matrimonio, a seguito della morte di uno dei coniugi, escluda la pronuncia di divorzio così come ogni conseguenza relativa sia all'assegno divorzile che agli altri profili economici tra i coniugi[2]. Pertanto né l’altro coniuge né il figlio maggiorenne, sebbene non autosufficiente, potrebbero coltivare una domanda di assegno nei confronti dell'obbligato ormai deceduto: infatti, come ricordato, trattandosi di rapporto personale, non si potrebbe procedere nei confronti degli altri eredi. L’evento della morte ha l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Corte Cass. 26489/2017). L'oggetto del processo riguarda diritti personali o personalissimi che non si trasmettono agli eredi, pertanto non è possibile la riassunzione del processo nei loro confronti. La sentenza di cessazione della materia del contendere, dunque, travolge le pronunce non definitive nonché le domande accessorie connesse alla separazione e al divorzio[3].

La decisione: scioglimento del matrimonio e statuizioni economiche

Quando il Tribunale emette una sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio, il giudizio può continuare per la decisione sull’an e sul quantum dell’assegno (art. 4 c. 12 legge 898/1970). Nel caso in esame, la pronuncia di divorzio è passata in giudicato, mentre la questione controversa afferisce al giudizio di determinazione dell’assegno. In particolare, i giudici devono stabilire se possa dichiararsi cessata la materia del contendere sulle domande accessorie, nonostante la sentenza dichiarativa di divorzio sia passata in giudicato prima della morte del coniuge a cui era stato chiesto l’assegno. Secondo la Cassazione, il decesso del coniuge, in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, fa cessare il rapporto coniugale e la stessa materia del contendere, sia relativamente al giudizio sullo status che su quello afferente alle domande accessorie. Il principio anzidetto opera anche per le domande accessorie che sono autonomamente sub iudice al momento del decesso del coniuge a cui era richiesto l’assegno. Il giudizio di divorzio, infatti, ha carattere unitario e non può scindersi. Solitamente, la pronuncia sullo status avviene prima, in ordine di tempo, per consentire alle parti la riacquisizione dello stato libero, mentre la decisione sulle domande accessorie è differita per ragioni istruttorie. Tale sfasamento temporale non incide sull’unitarietà della pronuncia. «L’obbligo di contribuire al mantenimento dell’ex coniuge è personalissimo e non trasmissibile proprio perché si tratta di una posizione debitoria inscindibilmente legata ad uno status personale e che conserva questa connotazione personalissima perché può essere accertata solo in relazione all’esistenza della persona cui lo status personale si riferisce». Il prefato principio comporta due conseguenze di carattere processuale:

1) l’azione per il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile non può continuarsi né promuoversi nei confronti degli eredi del coniuge, pertanto si ha la cessazione della materia del contendere[4];

2) gli eredi del coniuge a cui era richiesto l’assegno non possono subentrare nella posizione processuale del de cuius al fine di far accertare l’insussistenza del suo obbligo a contribuire al mantenimento, nonché per ottenere la ripetizione delle somme versate in base a provvedimenti interinali e non definitivi.

_______________

[1]  Si ricorda che la legge ammette che l’assegno divorzile possa essere messo a carico dell’eredità in caso di decesso del coniuge obbligato (art. 9 bis legge 898/1970). Il coniuge superstite, infatti, può rivolgersi al Tribunale chiedendo di ottenere il riconoscimento di un assegno periodico a carico dell’eredità, ma solo in presenza di due presupposti: 1) essere già titolare di un assegno divorzile e 2) versare in stato di bisogno. Inoltre, l’assegno può incidere solo sulla quota disponibile dell’eredità, rimanendo intangibili le quote di legittima spettanti agli eredi. Naturalmente la norma (art. 9 bis) fa riferimento alla circostanza in cui le statuizioni sull’assegno siano state assunte prima del decesso del coniuge onerato.

[2] Il processo può essere continuato dagli eredi solo nel caso in cui siano dedotti rapporti patrimoniali solo occasionalmente collegati allo stato matrimoniale (Corte Cass. 18130/2013).

[3] La sentenza di divorzio reca un contenuto complesso, in quanto alla pronuncia di scioglimento del matrimonio si accompagnano spesso sentenze di condanna su ulteriori aspetti. In particolare, il suo contenuto può essere tripartito: v’è il carattere costitutivo della sentenza di divorzio stricto sensu intesa, quello di condanna relativo al mantenimento dell’altro coniuge e quello relativo all’affidamento dei figli. C. MANDRIOLI – A. CARRATTA, Diritto processuale civile, III, Giappichelli, 2014, nota 165, 136 ss.

[4] Per completezza, si ricorda che la cessazione della materia del contendere rappresenta una causa di estinzione del processo di creazione giurisprudenziale. Il giudice può pronunciarla sia ad istanza di parte che d’ufficio, allorché si verifichi un mutamento della situazione sostanziale che impedisca la definizione del giudizio.


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