Novità dalla Cassazione sulle sanzioni per eccesso di velocità accertate mediante autovelox

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Novità dalla Cassazione sulle sanzioni per eccesso di velocità accertate mediante autovelox.

Relativamente all'obbligo di "taratura" da effettuare periodicamente : secondo l'odinanza n.11776 .depositata il 18 giugno, non può essere attribuito alcun valore all'annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori. Mentre con ordinanza 11792 depositata sempre del 18 giugno , la Corte di Cassazione ha disposto che il verbale non deve contenere «un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione», perché quello che conta è «l'effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa».

Corte di Cassazione

Nel primo caso perciò i Giudici hanno ritenuto fondato il ricorso dell'automobilista avverso il verbale della polizia municipale mentre nel secondo caso, hanno respinto la domanda volta ad invalidare il verbale  della polizia municipale.  In quanto secondo la Cassazione non rileva la circostanza che nel verbale di  contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante "autovelox" non sia indicato se la presenza dell'apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello, pertanto ciò non rende nullo il verbale stesso. Tanto più, dunque, Secondo la Suprema Corte non era necessario che il verbale contenesse un avvertimento "puntuale" circa le modalità di segnalazione, «venendo in rilievo - ai fini della legittimità della sanzione - l'effettiva esistenza e l'idoneità della segnalazione stessa».

Inoltre, prosegue la Corte, «pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell'infrazione, la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzanti». E dunque «la relativa menzione, contenuta nel verbale costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, potendo l'opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso».

Relativamente alla prima multa, la Corte afferma che la presenza nel verbale della dicitura che l'apparecchiatura era "debitamente omologata e revisionata" non soddisfa le esigenze di affidabilità dell'omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale. Nella sentenza additiva n. 113/2015, la Consulta ha infatti dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 45 comma 6 del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.


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