News/Pedone investito fuori dalle strisce, chi risponde?

Omicidio stradale e gravi lesioni al pedone che attraversa fuori dalle strisce: la responsabilità non è sempre dell’automobilista

Non sempre il pedone investito da un’auto ha ragione: è vero che, anche se questi attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali, spetta ugualmente all’automobilista evitarlo e dimostrare di aver fatto di tutto per prevedere ed impedire l’investimento; così, in mancanza di tale prova, la responsabilità resta in capo all’investitore. Ma se, insieme all’assenza delle strisce, si uniscono altri elementi di colpa del pedone, come la strada scarsamente illuminata o la velocità di attraversamento o ancora la presenza di vegetazione a coprirne la presenza, allora il conducente non può essere condannato né penalmente, né civilmente al risarcimento del danno.

 

Attraversa la strada nonostante il divieto, chi risponde dell'investimento?

La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, sentenza n. 25027 depositata l’8 ottobre 2019 ha respinto il ricorso avanzato dalle parti civili contro la pronuncia resa in appello dove si era negata la responsabilità del guidatore del veicolo, in ordine alla causazione dell’incidente stradale ove era rimasta vittima la congiunta. Per i supremi giudici la condotta imprudente e imprevedibile del pedone rappresenta la causa unica del sinistro, in quanto la donna, rimasta vittima della propria condotta, aveva in realtà attraversato una strada a scorrimento veloce, di notte, nonostante l'attraversamento pedonale fosse stato proibito.

La condotta imprevedibile e pericolosa del pedone

La Cassazione ha ribadito che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in ipotesi di investimento di pedone, la responsabilità del guidatore rimane esclusa ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, possibilità alcune di prevenire l'evento, situazione ricorrente quando il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, per cui il conducente si è trovato nella condizione di oggettiva impossibilità di avvistarlo, e comunque di osservarne opportunamente i movimenti.
Inoltre, è stato chiarito che "la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza" (Cassazione, n. 14064 del 2010).

La colpa unica e sufficiente del pedone

Nel caso di specie, il giudice di seconde cure, applicando in modo corretto i ribaditi principi, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il pedone, tenuto peraltro ad usare nell'attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonale la massima prudenza, come pure a concedere la precedenza ai veicoli, al contrario, aveva attraversato la strada a scorrimento veloce in orario notturno, dove era peraltro vietato l'attraversamento pedonale, in tal modo ponendo in essere una condotta imprevedibile e pericolosa, tanto da costituire colpa unica e sufficiente a cagionare l'evento letale.
Aderendo alle conclusioni rese già dal primo giudice di merito, il collegio di legittimità ha inoltre escluso ogni profilo di rilevanza causale del comportamento colposo del guidatore dell’autovettura, ribadendo nello specifico quanto già affermato dal CTU, secondo cui anche se il conducente avesse viaggiato alla velocità consentita, il sinistro si sarebbe in egual modo verificato.

 

fonte altalex


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