News/‘Metodo Di Bella’, l’eventuale efficacia sul singolo individuo non basta per caricare la spesa sul SSN

‘Metodo Di Bella’, l’eventuale efficacia sul singolo individuo non basta per caricare la spesa sul SSN

Respinta definitivamente la domanda presentata da una donna che aveva chiesto di ottenere la somministrazione del ‘metodo Di Bella’, a carico però del servizio sanitario nazionale. Per i Giudici sono decisive le comunicazioni ufficiali dell’Istituto superiore della sanità, con cui si è esclusa l’efficacia come cura contro i tumori. E comunque l’eventuale efficacia della terapia nel singolo caso non può giustificare l’accollo della spesa a carico della collettività.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 28451/19; depositata il 5 novembre)

La somministrazione del c.d. ‘multitrattamento Di Bella’ non può essere posto a carico del Servizio sanitario nazionale. A chiarirlo in modo netto è la Cassazione, respingendo la richiesta avanzata da una donna. Per i Giudici è irrilevante il richiamo da lei fatto alla presunta efficacia della specifica terapia medico-farmacologica nel suo caso (Cassazione. ordinanza n. 28451/19. sez. Lavoro).

Efficacia.

Precisa la domanda avanzata da una donna nei confronti di un’azienda sanitaria: «ottenere la somministrazione del cosiddetto ‘metodo Di Bella’» come cura per il cancro ponendolo «a carico del servizio sanitario nazionale». La richiesta viene accolta in Tribunale e respinta invece in Appello, laddove si è posto in evidenza soprattutto il fatto che nel 1998 l’‘Istituto superiore della sanità’ ha reso nota «l’assenza di risposte favorevoli in ordine alla verifica dell’attività antitumorale del trattamento».

Ultimo appiglio per la donna è la Cassazione. Il ricorso si rivela però inutile. Anche per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, la somministrazione del ‘trattamento Di Bella’ non può essere posta a carico dello Stato.
La donna ha provato a porre in evidenza, di fronte ai Giudici, «l’efficacia della terapia nei suoi confronti», aggiungendo che tale dato era da considerare sufficiente per includerla nell’ambito dei trattamenti alternativi che «debbono essere posti a carico del servizio sanitario nazionale».
I giudici hanno ribattuto richiamando le comunicazioni dell’‘Istituto superiore della sanità’, comunicazioni con cui si è, in sostanza, «escluso che il cosiddetto ‘trattamento Di Bella’ possa costituire una valida alternativa terapeutica rispetto a quella tradizionale» nella lotta al cancro.
Impossibile, quindi, percorrere altre strade, altrimenti si arriverebbe a sostenere che «un trattamento medico-farmacologico debba essere posto a carico della collettività laddove sussista una qualsiasi speranza terapeutica», mentre invece ciò che conta è «l’evidenza scientifica dei benefici apportati alla salute dalla cura».
Tirando le somme, anche «l’eventuale efficacia meramente individuale di una terapia» non può «giustificare l’accollo alla collettività della relativa spesa», hanno concluso i Giudici.

fonte de jure


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