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Assegno di mantenimento: carcere e multa fino a mille euro per chi non paga

E' reato non versare l’ assegno di mantenimento al coniuge(ex art 570 bis del cod. pen.)

È soggetto a sanzione penale il coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli
Dal 6 aprile 2018 entra in vigore l’art. 570 bis del codice penale, introdotto dal Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21, recante attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale.
Secondo la nuova norma il mancato versamento dell’assegno dovuto per il mantenimento dei figli e del coniuge rischia la reclusione fino a un anno o la multa da 103 a 1.032 euro.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento a moglie e figli ha subito una modifica per effetto del Decreto n. 18/2018 che ha introdotto il il nuovo articolo 570 bis del codice penale. L’ex coniuge che si rifiuta di versare l’assegno di mantenimento da ora in poi non avrà più vita facile, dato che rischierà non solo di pagare una multa salata fino a 1032 euro , ma anche di finire in carcere per un anno.
Il nuovo articolo 570 bis cod.pen, in vigore da oggi infatti rivoluziona e riordina la materia.

La nuova disposizione ha come obiettivo quello di ampliare le tutele rispetto a quelle previste dall'articolo precedente, l'art. 570 ("Violazione degli obblighi di assistenza familiare"); l'art. 570, infatti, è particolarmente limitativo in tal senso, stabilendo che le stesse pene vengano applicate nei confronti di colui che "fa mancare i mezzi di assistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia separato per sua colpa".

L’art. 570 bis, infatti, estende le pene previste dall’articolo 570 del codice penale (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Contestualmente è stato abrogato l’articolo 12-sexies della legge sul divorzio (Legge n. 898/1970), che già estendeva al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno (divorzile) dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della medesima legge le pene previste dall’art. 570 del codice penale.
D’altro canto, proprio in applicazione del principio della cd. “riserva di codice” possono essere introdotte nuove disposizioni che prevedono reati solo se modificano il codice penale o si inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia. È quindi naturale conseguenza di detto principio l’introduzione della nuova fattispecie penale di seguito all’art. 570 c.p.

Cosa cambia
La prima sostanziale differenza è che ora la sanzione penale si applica anche in caso di omesso versamento dell’assegno nei confronti del coniuge separato.
Tale ipotesi non era prima prevista come reato in quanto l’art. 570 fa riferimento al coniuge non separato.
Nel sistema previgente la sanzione penale prevista dall’ art. 570 c.p. era applicabile nel solo caso di omesso versamento dell’assegno in favore dei figli (più precisamente nel caso in cui venivano fatti mancare i “mezzi di sussistenza”) o nel caso in cui veniva fatto mancare il sostentamento al coniuge non separato.
La seconda differenza è che ora la sanzione penale è applicabile a prescindere dall’accertamento dello stato di bisogno.
Lo stato di bisogno del destinatario dell’assegno era infatti condizione per l’applicazione della sanzione penale e spettava al giudice a decidere al riguardo.
Ora la sanzione penale discende in maniera consequenziale all’omesso versamento dell’assegno, senza alcun accertamento in ordine allo stato di bisogno o meno dell’avente diritto.

Inoltre – il che è quasi paradossale – potrebbe accadere che non si versi l’assegno provvisoriamente stabilito con il provvedimento presidenziale (in caso di separazioni giudiziali) rischiando il processo penale e che, nelle more del giudizio penale, detto assegno venga rivisto a addirittura revocato dalla sentenza che definisce il giudizio di separazione.

Ma vi è di più.

L’ultima parte dell’art. 570 bis fa altresì riferimento in maniera generica alla “violazione degli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”. Il che significa che il genitore obbligato si espone alla sanzione penale anche in caso di omessa contribuzione economica in relazione alle spese straordinarie e non solo in caso di omesso versamento dell’assegno mensile di mantenimento dovuto per le spese “ordinarie”.
Art. 570 Violazione degli obblighi di assistenza famigliare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma 5.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.
Art. 570-bis Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio
Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli


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