News/Ascolto della figlia minore: come valutare il rifiuto del padre

FAMIGLIA

RIFIUTO DEL PADRE: COME VALUTARE LE DICHIARAZIONI DELLA FIGLIA MINORE


Ascolto della figlia minore: come valutare il rifiuto della figura paterna

Rilevano le dichiarazioni della figlia minore di non voler frequentare il padre – accertate in seguito all’istruttoria svolta e mediante l’ascolto da parte del giudice – dalle quali emerge un suo personale turbamento non derivante dal plagio della madre.
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione Civile con l'ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27207  con la quale ha respinto il ricorso di un padre che ha sostenuto, per tre gradi di giudizio, che il rifiuto della figlia di frequentarlo fosse dovuto al plagio della madre. Nessuna norma sostanziale e processuale è stata ritenuta violata secondo la Corte.

Il caso

La coppia si era separata in un clima di elevatissima conflittualità. Il tribunale di Torino aveva disposto l’affidamento condiviso della figlia, sospendendo gli incontri col padre e sollecitando un percorso di sostegno psicoterapico per la minore.
La donna, infatti, aveva denunciato l’uomo per abuso sessuale nei confronti della figlia.
In seguito al ricorso per la modifica delle condizioni della separazione, il tribunale ha emesso un decreto di conferma delle condizioni già statuite, precisando che lo stato di malessere della figlia dipendeva dal fatto di essere stata esposta per anni ai contrasti tra i genitori.
La ragazza, viveva con la madre una quotidianità adeguata alla sua età, e aveva affermato in sede di audizione, di non voler incrementare gli incontri con il padre per scelta personale e non perché influenzata dalla madre, comunque giudicata idonea a svolgere la funzione genitoriale.
Il padre propone reclamo, insistendo per l’affidamento esclusivo della figlia al fine di poter esercitare il ruolo di genitore, ostacolato dalla ex moglie con comportamenti denigratori nei suoi confronti mirati a fare allontanare la figlia.
La Corte territoriale ha respinto il reclamo, in seguito ad una compiuta istruttoria eseguita con il contributo del Servizio sociale, sostenendo che il padre era visto dalla ragazza come fonte di ansia e di squilibrio nella sua vita, non a causa dell’opera denigratoria della madre nei confronti del padre. La minore era ormai prossima alla maggiore età e non voleva allontanarsi dall’ambiente materno.

La rilevanza della volontà della figlia minore di non frequentare il padre

Contro il provvedimento, l’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo che la Corte d’appello di Torino avrebbe omesso di adottare le misure di cui all’art. 709 ter c.p.c. nei confronti del genitore inadempiente ai provvedimenti giurisdizionali in tema di affidamento dei minori o, comunque, in caso di comportamenti pregiudizievoli per questi ultimi.
Inoltre i giudici avrebbero omesso di analizzare un altro fatto decisivo: la circostanza relativa alla denuncia di molestie, poi risultata infondata.
La Cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi.
Il primo, poiché sulla base della CTU effettuata e sulla base della relazione del Servizio sociale, il rifiuto della figlia (diventata maggiorenne nel corso del giudizio) era risultato riconducibile alla sua volontà e non a un plagio della madre.
Quanto alla denuncia della madre, i giudici avevano accertato la mancanza di intento calunnioso.
Inoltre, secondo la Cassazione, non si è verificata alcuna violazione del diritto alla genitorialità del padre, essendosi limitati i giudici di merito, a rigettare la sua domanda di affidamento esclusivo della figlia, mantenendo inalterato il vigente regime di affidamento condiviso.
Circa le modalità di ascolto della figlia all’epoca minore, che sarebbe stato svolto direttamente dal giudice senza l’ausilio di un professionista specializzato e la mancata indagine sulle vere motivazioni sottese alle esternazioni verbali della ragazza, la Cassazione ha ribadito che il giudice di merito ha al riguardo ampia modalità discrezionale non soggetta al sindacato di legittimità (Cass. Civ. n. 12957/2018 e Cass. Civ. n. 10776/2019).

fonte altalex


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